Cessazione della qualifica di rifiuto degli inerti da costruzione, demolizione e di origine minerale

Published On: 3 Ottobre 2024Categories: Ambiente, Paesaggio, Energia e Rifiuti, Energia e Rifiuti

In data 11 settembre 2024, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 213, il D.M. numero 127 del 28 giugno 2024, con cui il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha adottato il Regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto degli inerti da costruzione, demolizione e di origine minerale “End of waste” ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.

Il provvedimento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed elencati alle Tabelle 1 e 2 dell’allegato 1, cessano di essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero, ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In via preferenziale, i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.

Nel dettaglio, i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l’aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero.

Il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato, pertanto, è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR) e il rispetto dei criteri di cui all’articolo 3 è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto.

La dichiarazione di conformità è inviata all’Autorità competente e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell’uscita dello stesso dall’impianto.

Le dichiarazioni sono redatte utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3 e sono inviate, anche in forma cumulativa, con una delle modalità di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il produttore di aggregato recuperato conserva, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia, anche in formato elettronico, della dichiarazione di conformità di cui al comma 2, per un periodo di cinque anni dalla data dell’invio della stessa all’Autorità competente, mettendola a disposizione delle autorità di controllo.

Il produttore di aggregato recuperato ai fini della dimostrazione della sussistenza dei criteri di cui all’articolo 3, preleva un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformità alla norma UNI 10802, eventualmente avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma UNI/TR 11682.

Tali campioni sono conservati presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell’invio della dichiarazione di cui al comma 2 che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati.

Per le verifiche di conformità e idoneità volte al controllo del rispetto delle norme tecniche di cui alla Tabella 5, il campione per ciascun lotto di aggregato recuperato deve essere prelevato in conformità alla norma UNI 932-1.

Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell’aggregato recuperato prelevato e sono idonee a consentire la ripetizione delle analisi.

Il produttore dell’aggregato recuperato, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore dello stesso, presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, inerenti ai limiti quantitativi previsti dall’allegato 4 e ai valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, sub allegato 2, nonché le norme tecniche di cui all’allegato 5 dello stesso decreto.

Nelle more dell’efficacia dell’aggiornamento delle comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle autorizzazioni concesse ai sensi del Capo IV, del Titolo 1, della parte IV, ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto, i produttori di aggregato recuperato operano in conformità ai titoli posseduti prima dell’aggiornamento. Nel caso in cui, all’entrata in vigore del presente regolamento, l’autorizzazione sia in fase di rinnovo ai sensi degli articoli 29-octies, o 208, comma 12, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i produttori di aggregato recuperato operano, fino alla conclusione della stessa, in conformità ai titoli oggetto di rinnovo.

Gli aggregati recuperati prodotti fino al momento dell’intervenuta efficacia dell’aggiornamento o del rinnovo di cui ai commi 1 e 2 possono continuare ad essere gestiti in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 o nel rispetto dell’autorizzazione efficace al momento della richiesta di aggiornamento o rinnovo, concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto.

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Il provvedimento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed elencati alle Tabelle 1 e 2 dell’allegato 1, cessano di essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero, ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In via preferenziale, i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.

Nel dettaglio, i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l’aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero.

Il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato, pertanto, è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR) e il rispetto dei criteri di cui all’articolo 3 è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto.

La dichiarazione di conformità è inviata all’Autorità competente e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell’uscita dello stesso dall’impianto.

Le dichiarazioni sono redatte utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3 e sono inviate, anche in forma cumulativa, con una delle modalità di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il produttore di aggregato recuperato conserva, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia, anche in formato elettronico, della dichiarazione di conformità di cui al comma 2, per un periodo di cinque anni dalla data dell’invio della stessa all’Autorità competente, mettendola a disposizione delle autorità di controllo.

Il produttore di aggregato recuperato ai fini della dimostrazione della sussistenza dei criteri di cui all’articolo 3, preleva un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformità alla norma UNI 10802, eventualmente avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma UNI/TR 11682.

Tali campioni sono conservati presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell’invio della dichiarazione di cui al comma 2 che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati.

Per le verifiche di conformità e idoneità volte al controllo del rispetto delle norme tecniche di cui alla Tabella 5, il campione per ciascun lotto di aggregato recuperato deve essere prelevato in conformità alla norma UNI 932-1.

Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell’aggregato recuperato prelevato e sono idonee a consentire la ripetizione delle analisi.

Il produttore dell’aggregato recuperato, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore dello stesso, presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, inerenti ai limiti quantitativi previsti dall’allegato 4 e ai valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, sub allegato 2, nonché le norme tecniche di cui all’allegato 5 dello stesso decreto.

Nelle more dell’efficacia dell’aggiornamento delle comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle autorizzazioni concesse ai sensi del Capo IV, del Titolo 1, della parte IV, ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto, i produttori di aggregato recuperato operano in conformità ai titoli posseduti prima dell’aggiornamento. Nel caso in cui, all’entrata in vigore del presente regolamento, l’autorizzazione sia in fase di rinnovo ai sensi degli articoli 29-octies, o 208, comma 12, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i produttori di aggregato recuperato operano, fino alla conclusione della stessa, in conformità ai titoli oggetto di rinnovo.

Gli aggregati recuperati prodotti fino al momento dell’intervenuta efficacia dell’aggiornamento o del rinnovo di cui ai commi 1 e 2 possono continuare ad essere gestiti in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 o nel rispetto dell’autorizzazione efficace al momento della richiesta di aggiornamento o rinnovo, concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del medesimo decreto.

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