Concertazione istituzionale nell'iter di adozione dei Piani Paesaggistici

E’ illegittimo il Piano Paesaggistico adottato dalla Regione (Siciliana), senza la previa e fattiva concertazione istituzionale con gli enti territoriali interessati, prevista dall’art. 144 del decreto legislativo n.42/2004).
In tal senso, si è da ultimo espresso il TAR Sicilia di Palermo il quale, con la decisione del 3 settembre 2018 n. 1873, ha annullato il Piano Paesaggistico degli ambiti 2 e 3 della Provincia di Trapani (adottato dalla Regione Siciliana col D.A. n. 6683 del 29 dicembre 2016, poi rettificato giusta D.A. n. 2694 del 15 giugno 2017).
“..In punto di concertazione e partecipazione degli enti locali..”, rammenta il TAR Palermo, “.. va premesso che sulla scorta di taluni pronunciamenti del CGARS in materia di redazione del Piano  Paesaggistico (812/2012; 813/2012; 815/2012; 36/2015) questa Sezione (Tar Palermo n.2174/2015) ha condiviso l’assunto secondo cui nell’assenza di una normativa regionale di attuazione del d.lgs. 42/2004 in punto di regolamentazione del procedimento di elaborazione del Piano, l’Amministrazione ha fatto riferimento, in ossequio all’art. 158 del medesimo testo, alle previsioni del R.D. 1357/1940, ai generali principi in tema di partecipazione stabiliti dalla L. 241/1990 ed alle disposizioni dettate dallo stesso d.lgs. 42/2004 in tema di dichiarazione di notevole interesse pubblico di “immobili ed aree”. Inoltre, nella considerazione che nel periodo successivo all’adozione del Piano è fatta espressamente salva la partecipazione dei soggetti interessati (pubblici e privati, ivi incluse le associazioni portatrici di interessi diffusi) che potranno presentare osservazioni e documenti e in tal modo interloquire puntualmente con le singole previsioni del Piano, questo T.A.R. con la citata sentenza, ha avuto modo di affermare che la fase autenticamente “partecipata” (ferma restando la riserva pianificatoria stabilita ex lege – art. 135 d.lgs. 42/2004 – in capo alla Regione) si situa dopo l’adozione del Piano, “restando finalizzata la preliminare “concertazione istituzionale” svolta nella antecedente fase procedimentale a consentire al pianificatore regionale, mediante l’interlocuzione con gli Enti territoriali interessati, una più approfondita conoscenza delle caratteristiche e delle peculiarità delle aree oggetto di prospettica inclusione nell’elaborando strumento”…”.
Ciò precisato, il TAR Palermo, rispetto al Piano Paesaggistico impugnato e sottoposto al suo esame, ha ritenuto che la fase procedimentale prodromica finalizzata a consentire la partecipazione degli enti locali nella disciplina del Piano, fosse stata di fatto obliterata dalla Regione (come reso palese dai conclamati errori ricognitivi del territorio denunciati col ricorso, proposto da un comune ricadente nell’ambito territoriale del Piano gravato), ed in concreto svuotata”.
Sviluppando alcune ulteriori precisazioni in ordine alla portata della “concertazione istituzionale” di cui all’art.144 D.Lgs. 42/2004 (a norma del quale “nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e le associazioni portatrici di interessi diffusi”), il Collegio ha quindi precisato che, in via generale, “… la concertazione istituzionale cui fa riferimento la legge – ancorché in assenza di una specifica disciplina di dettaglio – … non può ridursi a una mera petizione di principio priva di contenuto sostanziale: avuto riguardo al tenore letterale della disposizione normativa in parola, per concertazione deve quindi intendersi la consultazione preventiva tra gli interlocutori di parte pubblica (le regioni e gli enti locali) al fine del tendenziale del componimento e/o bilanciamento delle rispettive posizioni…”
Il ricorso alla concertazione istituzionale, infatti, ad avviso del Collegio, costituisce “…un modulo procedimentale o un meccanismo collaborativo teso a garantire una fattiva interlocuzione ed interazione tra la Regione e i Comuni, sebbene non necessariamente esso deve risolversi nel raggiungimento di un accordo; è infatti evidente che in mancanza di esso (cioè in mancanza di un vero e proprio, quanto auspicabile, “accordo”) il procedimento di formazione del Piano non potrebbe arrestarsi indefinitamente e la necessaria unitarietà dell’esercizio delle funzioni amministrative in tale materia giustifica comunque l’adozione del piano da parte dell’Amministrazione regionale, se legittimamente approvato, atteso che è comunque fatta salva, dopo la fase della “adozione del Piano”, la possibilità dei soggetti interessati (pubblici e privati) di “presentare osservazioni e documenti” e di interloquire in tal modo puntualmente sulle singole previsioni dello strumento paesaggistico. Tuttavia tale facoltà riconosciuta agli interessati – che è alla base del richiamato principio secondo cui la fase autenticamente “partecipata” si situa dopo l’adozione del piano e prima della sua approvazione – non può condurre all’estrema conseguenza di dequotare la fase procedimentale della concertazione istituzionale fino a svuotarla di contenuto effettivo e di relegarla a un mero simulacro della partecipazione degli enti locali nella formazione del piano…”.
E’ infatti evidente, continua il TAR PA “..che nella previsione normativa l’apporto degli enti locali non si deve limitare ad una semplice partecipazione procedimentale funzionale all’istruttoria condotta unilateralmente dalla Regione, perché la concertazione (consultazione preventiva tra enti istituzionali) appare piuttosto funzionale ad anticipare la verifica di coerenza del piano con gli strumenti urbanistici dei comuni, semplificando le fasi successive e prevenendo i conflitti che potrebbero insorgere…”.
D’altra parte, conclude sul punto il Collegio, “.. fin quando la Regione non normerà la materia “tutela del paesaggio” con una propria disciplina organica ed omogenea in punto di regolamentazione del procedimento di elaborazione del Piano, il d.lgs. 42/2004 deve ritenersi integralmente e direttamente applicabile nell’Isola (Tar Palermo 2173/2015 e nello stesso senso cfr. il parere dell’Ufficio Legale e Legislativo della Regione Siciliana n. 88/2004) dovendosi pertanto applicare fino a quel momento anche le norme procedimentali generali dettate dal Codice dei BB.CC. ivi compresa, appunto, quella inerente alla concertazione istituzionale, attività che – come sopra precisato – nella volontà del legislatore, non può semplicemente essere ricondotta al mero apporto di dati, da parte dei comuni, a fini istruttori…”.

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About the Author: Valentina Magnano S. Lio

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Concertazione istituzionale nell'iter di adozione dei Piani Paesaggistici

Published On: 13 Settembre 2018

E’ illegittimo il Piano Paesaggistico adottato dalla Regione (Siciliana), senza la previa e fattiva concertazione istituzionale con gli enti territoriali interessati, prevista dall’art. 144 del decreto legislativo n.42/2004).
In tal senso, si è da ultimo espresso il TAR Sicilia di Palermo il quale, con la decisione del 3 settembre 2018 n. 1873, ha annullato il Piano Paesaggistico degli ambiti 2 e 3 della Provincia di Trapani (adottato dalla Regione Siciliana col D.A. n. 6683 del 29 dicembre 2016, poi rettificato giusta D.A. n. 2694 del 15 giugno 2017).
“..In punto di concertazione e partecipazione degli enti locali..”, rammenta il TAR Palermo, “.. va premesso che sulla scorta di taluni pronunciamenti del CGARS in materia di redazione del Piano  Paesaggistico (812/2012; 813/2012; 815/2012; 36/2015) questa Sezione (Tar Palermo n.2174/2015) ha condiviso l’assunto secondo cui nell’assenza di una normativa regionale di attuazione del d.lgs. 42/2004 in punto di regolamentazione del procedimento di elaborazione del Piano, l’Amministrazione ha fatto riferimento, in ossequio all’art. 158 del medesimo testo, alle previsioni del R.D. 1357/1940, ai generali principi in tema di partecipazione stabiliti dalla L. 241/1990 ed alle disposizioni dettate dallo stesso d.lgs. 42/2004 in tema di dichiarazione di notevole interesse pubblico di “immobili ed aree”. Inoltre, nella considerazione che nel periodo successivo all’adozione del Piano è fatta espressamente salva la partecipazione dei soggetti interessati (pubblici e privati, ivi incluse le associazioni portatrici di interessi diffusi) che potranno presentare osservazioni e documenti e in tal modo interloquire puntualmente con le singole previsioni del Piano, questo T.A.R. con la citata sentenza, ha avuto modo di affermare che la fase autenticamente “partecipata” (ferma restando la riserva pianificatoria stabilita ex lege – art. 135 d.lgs. 42/2004 – in capo alla Regione) si situa dopo l’adozione del Piano, “restando finalizzata la preliminare “concertazione istituzionale” svolta nella antecedente fase procedimentale a consentire al pianificatore regionale, mediante l’interlocuzione con gli Enti territoriali interessati, una più approfondita conoscenza delle caratteristiche e delle peculiarità delle aree oggetto di prospettica inclusione nell’elaborando strumento”…”.
Ciò precisato, il TAR Palermo, rispetto al Piano Paesaggistico impugnato e sottoposto al suo esame, ha ritenuto che la fase procedimentale prodromica finalizzata a consentire la partecipazione degli enti locali nella disciplina del Piano, fosse stata di fatto obliterata dalla Regione (come reso palese dai conclamati errori ricognitivi del territorio denunciati col ricorso, proposto da un comune ricadente nell’ambito territoriale del Piano gravato), ed in concreto svuotata”.
Sviluppando alcune ulteriori precisazioni in ordine alla portata della “concertazione istituzionale” di cui all’art.144 D.Lgs. 42/2004 (a norma del quale “nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e le associazioni portatrici di interessi diffusi”), il Collegio ha quindi precisato che, in via generale, “… la concertazione istituzionale cui fa riferimento la legge – ancorché in assenza di una specifica disciplina di dettaglio – … non può ridursi a una mera petizione di principio priva di contenuto sostanziale: avuto riguardo al tenore letterale della disposizione normativa in parola, per concertazione deve quindi intendersi la consultazione preventiva tra gli interlocutori di parte pubblica (le regioni e gli enti locali) al fine del tendenziale del componimento e/o bilanciamento delle rispettive posizioni…”
Il ricorso alla concertazione istituzionale, infatti, ad avviso del Collegio, costituisce “…un modulo procedimentale o un meccanismo collaborativo teso a garantire una fattiva interlocuzione ed interazione tra la Regione e i Comuni, sebbene non necessariamente esso deve risolversi nel raggiungimento di un accordo; è infatti evidente che in mancanza di esso (cioè in mancanza di un vero e proprio, quanto auspicabile, “accordo”) il procedimento di formazione del Piano non potrebbe arrestarsi indefinitamente e la necessaria unitarietà dell’esercizio delle funzioni amministrative in tale materia giustifica comunque l’adozione del piano da parte dell’Amministrazione regionale, se legittimamente approvato, atteso che è comunque fatta salva, dopo la fase della “adozione del Piano”, la possibilità dei soggetti interessati (pubblici e privati) di “presentare osservazioni e documenti” e di interloquire in tal modo puntualmente sulle singole previsioni dello strumento paesaggistico. Tuttavia tale facoltà riconosciuta agli interessati – che è alla base del richiamato principio secondo cui la fase autenticamente “partecipata” si situa dopo l’adozione del piano e prima della sua approvazione – non può condurre all’estrema conseguenza di dequotare la fase procedimentale della concertazione istituzionale fino a svuotarla di contenuto effettivo e di relegarla a un mero simulacro della partecipazione degli enti locali nella formazione del piano…”.
E’ infatti evidente, continua il TAR PA “..che nella previsione normativa l’apporto degli enti locali non si deve limitare ad una semplice partecipazione procedimentale funzionale all’istruttoria condotta unilateralmente dalla Regione, perché la concertazione (consultazione preventiva tra enti istituzionali) appare piuttosto funzionale ad anticipare la verifica di coerenza del piano con gli strumenti urbanistici dei comuni, semplificando le fasi successive e prevenendo i conflitti che potrebbero insorgere…”.
D’altra parte, conclude sul punto il Collegio, “.. fin quando la Regione non normerà la materia “tutela del paesaggio” con una propria disciplina organica ed omogenea in punto di regolamentazione del procedimento di elaborazione del Piano, il d.lgs. 42/2004 deve ritenersi integralmente e direttamente applicabile nell’Isola (Tar Palermo 2173/2015 e nello stesso senso cfr. il parere dell’Ufficio Legale e Legislativo della Regione Siciliana n. 88/2004) dovendosi pertanto applicare fino a quel momento anche le norme procedimentali generali dettate dal Codice dei BB.CC. ivi compresa, appunto, quella inerente alla concertazione istituzionale, attività che – come sopra precisato – nella volontà del legislatore, non può semplicemente essere ricondotta al mero apporto di dati, da parte dei comuni, a fini istruttori…”.

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