Corte Costituzionale: illegittima la precedenza agli asili nido ai residenti veneti

Published On: 26 Giugno 2018Categories: Diritti fondamentali della persona, Tutele

Con sentenza del 25 maggio 2018 numero 107, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, della legge della Regione Veneto del 21 febbraio 2017 numero 6, nella parte in cui prevede il requisito della residenza protratta per 15 anni, come titolo di precedenza per gli asili nido.
Secondo la Consulta, il titolo di precedenza previsto dal legislatore veneto, contrasta con il principio di uguaglianza, “perché introduce un criterio irragionevole per l’attribuzione del beneficio”, in assenza di una “ragionevole correlazione” tra la prolungata residenza in Veneto e le situazioni di bisogno o di disagio cui sarebbe collegato l’accesso “privilegiato” al servizio.
Inoltre, la preferenza della residenza protratta, contrasta inoltre con la “vocazione sociale degli asili nido”, e cioè con la funzione socio-assistenziale a vantaggio dei genitori privi dei mezzi economici per pagare l’asilo privato, nonché con la funzione educativa a vantaggio dei bambini dell’asilo nido.
Quanto al primo aspetto, nella sentenza si legge infatti che il servizio dell’asilo nido pubblico, “risponde direttamente alla finalità di uguaglianza sostanziale fissata dall’articolo 3, secondo comma, della Costituzione, in quanto consente ai genitori (in particolare alle madri) privi di adeguati mezzi economici di svolgere un’attività lavorativa”.
Quanto poi alla funzione educativa del nido, la Corte ha osservato che è “ovviamente irragionevole ritenere che i figli di genitori radicati in Veneto da lungo tempo presentino un bisogno educativo maggiore degli altri”.
La Consulta ha infine osservato che la norma in questione contrasta con la libertà di circolazione garantita dai Trattati e la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue in tema di requisiti per l’accesso a prestazioni sociali erogate dagli Stati membri, sottolineando l’incoerenza dello scopo perseguito dalla norma impugnata e il carattere comunque sproporzionato della durata della residenza richiesta.
Per tali ragioni, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità della Legge Regionale Veneto del 21 febbraio 17 numero 6, nella parte in cui attribuisce la precedenza per l’accesso agli asili nido regionali ai “figli di genitori residenti in Veneto anche in modo non continuativo da almeno 15 anni o prestino attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno 15 anni…”.

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Published On: 26 Giugno 2018

Con sentenza del 25 maggio 2018 numero 107, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, della legge della Regione Veneto del 21 febbraio 2017 numero 6, nella parte in cui prevede il requisito della residenza protratta per 15 anni, come titolo di precedenza per gli asili nido.
Secondo la Consulta, il titolo di precedenza previsto dal legislatore veneto, contrasta con il principio di uguaglianza, “perché introduce un criterio irragionevole per l’attribuzione del beneficio”, in assenza di una “ragionevole correlazione” tra la prolungata residenza in Veneto e le situazioni di bisogno o di disagio cui sarebbe collegato l’accesso “privilegiato” al servizio.
Inoltre, la preferenza della residenza protratta, contrasta inoltre con la “vocazione sociale degli asili nido”, e cioè con la funzione socio-assistenziale a vantaggio dei genitori privi dei mezzi economici per pagare l’asilo privato, nonché con la funzione educativa a vantaggio dei bambini dell’asilo nido.
Quanto al primo aspetto, nella sentenza si legge infatti che il servizio dell’asilo nido pubblico, “risponde direttamente alla finalità di uguaglianza sostanziale fissata dall’articolo 3, secondo comma, della Costituzione, in quanto consente ai genitori (in particolare alle madri) privi di adeguati mezzi economici di svolgere un’attività lavorativa”.
Quanto poi alla funzione educativa del nido, la Corte ha osservato che è “ovviamente irragionevole ritenere che i figli di genitori radicati in Veneto da lungo tempo presentino un bisogno educativo maggiore degli altri”.
La Consulta ha infine osservato che la norma in questione contrasta con la libertà di circolazione garantita dai Trattati e la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue in tema di requisiti per l’accesso a prestazioni sociali erogate dagli Stati membri, sottolineando l’incoerenza dello scopo perseguito dalla norma impugnata e il carattere comunque sproporzionato della durata della residenza richiesta.
Per tali ragioni, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità della Legge Regionale Veneto del 21 febbraio 17 numero 6, nella parte in cui attribuisce la precedenza per l’accesso agli asili nido regionali ai “figli di genitori residenti in Veneto anche in modo non continuativo da almeno 15 anni o prestino attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno 15 anni…”.

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