Costituzionalmente illegittima l’elezione diretta dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Sindaci delle Città Metropolitane, dei Consiglieri di tali enti e delle rispettive indennità nella Regione siciliana.

Published On: 26 Luglio 2018Categories: Enti locali, Pubblica Amministrazione, Varie

La Corte Costituzionale – con la sentenza numero 168 del 20 luglio 2018 – ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli articoli da 1 a 6 e 7, lettere b), c) ed e), della Legge della Regione Sicilia dell’11 agosto 2017, numero 17, nella parte in cui prevedono: a) l’elezione diretta a suffragio universale del Presidente del libero Consorzio di comuni (articoli 1 e 5), del Sindaco metropolitano (articoli 2 e 5), del Consiglio del libero Consorzio comunale (articoli 3 e 5) e del Consiglio metropolitano (articoli 4 e 5); b) un numero di componenti del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano superiore a quello previsto dalla legislazione statale; c) un’indennità per il Presidente del libero Consorzio di Comuni e per il Sindaco metropolitano pari a quella corrisposta al Sindaco del capoluogo del relativo Consorzio o della relativa Città metropolitana; d) la cessazione degli organi di detti enti e la gestione commissariale degli stessi nelle more dell’insediamento degli organi eletti a suffragio universale [articolo 7, lettere b), c) ed e)], per contrasto con l’articolo 117, secondo comma, lettera p), e terzo comma della Costituzione – in relazione ai principi di grande riforma economica e sociale di cui all’articolo 1, commi 19, 20, 22, 24, 25, 58 e seguenti, 67, 69 e 84 della legge 7 aprile 2014, numero 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) – e con l’articolo 14 del Regio Decreto legislativo 15 maggio 1946 (approvazione dello Statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 2.
Nel caso di specie, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato le citate norme regionali, lamentandone il contrasto con il progetto di riforma avviato con la legge numero 56 del 2014, e conseguentemente con il riparto di competenze legislative previsto dalla Carta Fondamentale, con il principio di ragionevolezza, nella misura in cui realizzava una disciplina diversa da quella vigente sul resto del territorio della Repubblica, e con il rapporto tra il principio di autonomia – delineato dall’articolo 5 della Costituzione – e il principio di unità.
La Regione siciliana, costituitasi in giudizio, aveva eccepito la non fondatezza del ricorso poiché, da un lato, non avrebbe precisato le ragioni per le quali le norme contenute nella legge numero 56 del 2014 varrebbero quali parametri interposti in relazione ai principi costituzionali e alle norme dello Statuto regionale; dall’altro, non avrebbe questo fornito argomentazioni sufficienti a sostegno dell’asserita inapplicabilità del titolo V della seconda parte della Costituzione in una regione ad autonomia differenziata, in favore delle norme statutarie che attribuiscono alla Regione potestà legislativa primaria in materia di organizzazione degli enti locali.
La Consulta, ricostruita la tesi difensiva della Regione siciliana, e individuatone lo snodo centrale nella parte in cui sostiene che i principi contenuti nella legge numero 56 del 2014 siano vincolanti per la Regione, limitatamente alla parte in cui disciplinano l’assetto funzionale degli enti di area vasta e non già laddove optano per un meccanismo di elezione di secondo grado, la giudica in toto non condivisibile.
Richiamando proprie precedenti pronunce – le numero 50 e 159 del 2016 e la 32 del 2017 – la Corte rammenta che con la riforma dell’articolo 114 della Costituzione, che espressamente fa riferimento all’ente territoriale Città metropolitana, è sorto in capo alla Repubblica l’obbligo di istituirle e disciplinarle, che detta disciplina deve avere un nucleo uniforme a livello nazionale, almeno con riguardo ai suoi elementi essenziali, e che l’intervento di riordino di Province e Città metropolitane rientra nella competenza esclusiva statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione.
Da ciò deriva che il “modello di governo di secondo grado” scelto dal legislatore statale certamente rientra tra i “principi ispiratori” della legge numero 56 del 2014, e che incontestabilmente questi vadano qualificati come “norme fondamentali delle riforme economico-sociali” che sono, in forza dell’articolo 14 dello Statuto speciale della Regione siciliana, vincolanti per la stessa e costituiscono un limite all’esercizio delle competenze legislative di tipo esclusivo, con conseguente illegittimità costituzionale degli articoli da 1 a 4 della legge Regionale siciliana numero 17 del 2017.
Consequenzialmente, risultano incostituzionali anche gli articoli 5 e 7 della legge regionale censurata, il primo in quanto recante la disciplina di un’elezione diretta incostituzionale, il secondo in quanto disciplina di contorno della stessa, nonché l’articolo 6, poiché nel riconoscere il diritto ad una indennità di carica, deroga al principio di gratuità che è conseguenza diretta del principio di elezione indiretta degli organi di vertice dei ridisegnati enti territoriali, pertanto anch’esso inderogabile dalla normativa regionale.
Da ultimo, vengono dichiarati incostituzionali anche gli articoli 3 e 4 della legge regionale censurata, nella residua parte in cui prevedono un numero di componenti dei Consigli metropolitani e dei liberi Consorzi comunali superiore a quelli previsti – sulla base della popolazione residente – dalla normativa nazionale, rientrando anche l’aspetto numerico tra i principi attuativi fondamentali della riforma degli enti locali del 2014.

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Costituzionalmente illegittima l’elezione diretta dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Sindaci delle Città Metropolitane, dei Consiglieri di tali enti e delle rispettive indennità nella Regione siciliana.

Published On: 26 Luglio 2018

La Corte Costituzionale – con la sentenza numero 168 del 20 luglio 2018 – ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli articoli da 1 a 6 e 7, lettere b), c) ed e), della Legge della Regione Sicilia dell’11 agosto 2017, numero 17, nella parte in cui prevedono: a) l’elezione diretta a suffragio universale del Presidente del libero Consorzio di comuni (articoli 1 e 5), del Sindaco metropolitano (articoli 2 e 5), del Consiglio del libero Consorzio comunale (articoli 3 e 5) e del Consiglio metropolitano (articoli 4 e 5); b) un numero di componenti del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano superiore a quello previsto dalla legislazione statale; c) un’indennità per il Presidente del libero Consorzio di Comuni e per il Sindaco metropolitano pari a quella corrisposta al Sindaco del capoluogo del relativo Consorzio o della relativa Città metropolitana; d) la cessazione degli organi di detti enti e la gestione commissariale degli stessi nelle more dell’insediamento degli organi eletti a suffragio universale [articolo 7, lettere b), c) ed e)], per contrasto con l’articolo 117, secondo comma, lettera p), e terzo comma della Costituzione – in relazione ai principi di grande riforma economica e sociale di cui all’articolo 1, commi 19, 20, 22, 24, 25, 58 e seguenti, 67, 69 e 84 della legge 7 aprile 2014, numero 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) – e con l’articolo 14 del Regio Decreto legislativo 15 maggio 1946 (approvazione dello Statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 2.
Nel caso di specie, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato le citate norme regionali, lamentandone il contrasto con il progetto di riforma avviato con la legge numero 56 del 2014, e conseguentemente con il riparto di competenze legislative previsto dalla Carta Fondamentale, con il principio di ragionevolezza, nella misura in cui realizzava una disciplina diversa da quella vigente sul resto del territorio della Repubblica, e con il rapporto tra il principio di autonomia – delineato dall’articolo 5 della Costituzione – e il principio di unità.
La Regione siciliana, costituitasi in giudizio, aveva eccepito la non fondatezza del ricorso poiché, da un lato, non avrebbe precisato le ragioni per le quali le norme contenute nella legge numero 56 del 2014 varrebbero quali parametri interposti in relazione ai principi costituzionali e alle norme dello Statuto regionale; dall’altro, non avrebbe questo fornito argomentazioni sufficienti a sostegno dell’asserita inapplicabilità del titolo V della seconda parte della Costituzione in una regione ad autonomia differenziata, in favore delle norme statutarie che attribuiscono alla Regione potestà legislativa primaria in materia di organizzazione degli enti locali.
La Consulta, ricostruita la tesi difensiva della Regione siciliana, e individuatone lo snodo centrale nella parte in cui sostiene che i principi contenuti nella legge numero 56 del 2014 siano vincolanti per la Regione, limitatamente alla parte in cui disciplinano l’assetto funzionale degli enti di area vasta e non già laddove optano per un meccanismo di elezione di secondo grado, la giudica in toto non condivisibile.
Richiamando proprie precedenti pronunce – le numero 50 e 159 del 2016 e la 32 del 2017 – la Corte rammenta che con la riforma dell’articolo 114 della Costituzione, che espressamente fa riferimento all’ente territoriale Città metropolitana, è sorto in capo alla Repubblica l’obbligo di istituirle e disciplinarle, che detta disciplina deve avere un nucleo uniforme a livello nazionale, almeno con riguardo ai suoi elementi essenziali, e che l’intervento di riordino di Province e Città metropolitane rientra nella competenza esclusiva statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione.
Da ciò deriva che il “modello di governo di secondo grado” scelto dal legislatore statale certamente rientra tra i “principi ispiratori” della legge numero 56 del 2014, e che incontestabilmente questi vadano qualificati come “norme fondamentali delle riforme economico-sociali” che sono, in forza dell’articolo 14 dello Statuto speciale della Regione siciliana, vincolanti per la stessa e costituiscono un limite all’esercizio delle competenze legislative di tipo esclusivo, con conseguente illegittimità costituzionale degli articoli da 1 a 4 della legge Regionale siciliana numero 17 del 2017.
Consequenzialmente, risultano incostituzionali anche gli articoli 5 e 7 della legge regionale censurata, il primo in quanto recante la disciplina di un’elezione diretta incostituzionale, il secondo in quanto disciplina di contorno della stessa, nonché l’articolo 6, poiché nel riconoscere il diritto ad una indennità di carica, deroga al principio di gratuità che è conseguenza diretta del principio di elezione indiretta degli organi di vertice dei ridisegnati enti territoriali, pertanto anch’esso inderogabile dalla normativa regionale.
Da ultimo, vengono dichiarati incostituzionali anche gli articoli 3 e 4 della legge regionale censurata, nella residua parte in cui prevedono un numero di componenti dei Consigli metropolitani e dei liberi Consorzi comunali superiore a quelli previsti – sulla base della popolazione residente – dalla normativa nazionale, rientrando anche l’aspetto numerico tra i principi attuativi fondamentali della riforma degli enti locali del 2014.

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