Decadenza del PEEP e permanenza della destinazione
Il Tribunale Amministrativo Campano, con la sentenza numero 1481 del 24 ottobre 2018, si è pronunciata sull’istanza avanzata da un proprietario volta ad ottenere la ripianificazione di un’area di sua proprietà a seguito dell’asserita decadenza dei vincoli derivanti dall’approvazione di un P.E.E.P..
La sentenza non ha tuttavia accolto la pretesa del ricorrente ritenendo che la decadenza dello strumento attuativo non determina ipso facto il venire meno della destinazione urbanistica che è stata assegnata ad una data zona del territorio comunale dallo strumento sovraordinato di pianificazione, ossia dal P.R.G.
Ciò sulla scorta del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la decadenza dei Piani di zona per l’edilizia economica e popolare, se certamente comporta la caducazione delle dichiarazioni di pubblica utilità ex lege e dei vincoli espropriativi che ne derivano ai sensi dell’art. 9 della L. 18 aprile 1962, n. 167, fa salvo però il vincolo conformativo derivante dalle destinazioni di zona che il Piano, in quanto strumento attuativo del P.R.G., ha posto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2010, n. 509; Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 2009, nn. 6572 e 6568; id., 12 dicembre 2008, n. 6182; Consiglio di Stato, sez. IV, 12 febbraio 2015, n. 756).
Inoltre, nel caso di specie, il Collegio ha considerato anche la peculiarità della disciplina dettata con riferimento ai P.E.E.P. Il piano per l’edilizia economica e popolare ha un’efficacia di 18 anni dalla data di approvazione, per cui l’articolo 13 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, in materia di apposizione di termini per l’inizio e completamento dei lavori, nonché per l’espletamento della procedura espropriativa, non trova applicazione per le espropriazioni concernenti l’attuazione dei piani di zona per l’edilizia economia e popolare, essendo detti termini sostituiti ed assorbiti proprio dalle disposizioni che delimitano nel tempo ope legis l’efficacia dei piani stessi (cfr. T.A.R. Abruzzo – Pescara, 4 giugno 2018, n. 187).
Ne discende che nella vicenda in esame, nel momento in cui è stata proposta l’istanza di ripianificazione, era ancora vigente il P.E.E.P. approvato dal Comune, sicché l’area di proprietà del ricorrente era assoggettata ad una specifica disciplina dettata non soltanto dal P.R.G., ma anche dal relativo piano attuativo. Ed invero quella decennale era la durata originariamente prevista dal legislatore con la legge n. 167 del 1962, sottoposta, tuttavia, successivamente a modifiche che hanno elevato il termine di efficacia dapprima in quindici anni e poi in diciotto (al riguardo infatti, l’art. 9, comma 1, legge 167 del 1962, a seguito della modifica apportata dall’art. 51 legge 5.08.1978 n. 457, prescrive una durata di efficacia del piano in questione pari a diciotto anni: cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 15-01-2018, n. 758, T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 gennaio 2017, da n. 150 a 156; T.A.R. Campania – Salerno, Sez. II, 27 luglio 2011, n. 1397, T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VII, 8 novembre 2007, n. 11071; T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. II, 9 giugno 2006, n. 1339).