Col Decreto PNRR 2 istituito il “Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici” (SNPS)
Il 30 aprile 2022, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 100, il Decreto Legge numero 36/2022, riguardante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
Fra tali ulteriori misure attuative urgenti merita d’essere segnalata quella recata dall’articolo 27, che istituisce il Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (acronimo SNPS), allo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici.
Il SNPS – mediante l’applicazione dell’approccio integrato “one-health” nella sua evoluzione “planetary health” e tramite l’adeguata interazione con il Sistema Nazionale a Rete per la Protezione Ambientale, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, di seguito «SNPA» – concorrerà al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati in particolare alla promozione della salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici, valorizzando le esigenze di tutela delle comunità e delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità, in coerenza con i principi di equità e prossimità.
Il SNPS svolgerà molteplici funzioni tra cui quelle di identificare e valutare le problematiche sanitarie associate a rischi ambientali e climatici, per contribuire alla definizione e all’implementazione di politiche di prevenzione attraverso l’integrazione con altri settori, concorrendo per i profili di competenza, alla definizione e all’implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza associati a priorità di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all’articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132;
Altra importantissima funzione è quella di assicurare il supporto alle autorità competenti nel settore ambientale per l’implementazione della valutazione di impatto sanitario (VIS) nell’ambito della valutazione ambientale strategica (VAS), della valutazione di impatto ambientale (VIA) e dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA).
Gli Organi facenti parte del SNPS che operano in coordinamento tra loro, in una logica di rete sono: a) i Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7 e 7-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 7-ter, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo; b) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con funzioni di coordinamento in rete dei Dipartimenti di cui alla lettera a) tra di loro e con le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché con gli altri enti del territorio di competenza, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del SNPS; c) gli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270; d) l‘Istituto superiore di sanità, con compiti di coordinamento e supporto tecnico-scientifico; e) il Ministero della salute, con compiti di indirizzo, programmazione, monitoraggio, comunicazione istituzionale, anche mediante l’adozione di apposite direttive.
Con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, saranno definite le modalità di interazione del SNPS con il SNPA e allo scopo di assicurare, anche mediante l’adozione di apposite direttive, la effettiva operatività secondo criteri di efficacia, economicità e buon andamento, delle modalità di interazione dei due Organismi, verrà istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia, della quale fanno parte: a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede; b) due rappresentanti del SNPS, designati dal Ministro della salute tra i dirigenti del Ministero e dell’Istituto superiore di sanità, con comprovate competenze nel settore della prevenzione sanitaria; c) due rappresentanti designati dal Ministro della transizione ecologica, tra i dirigenti del Ministero e del SNPA con comprovate competenze nel settore; d) un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.