Decurtazioni tariffarie alle RSA: autorizzata per legge la restituzione delle somme trattenute ex D.A. 24.5.2010
Con l’articolo 60 della legge regionale siciliana del 31 gennaio 2024 numero 3 – ripubblicata sulla GURS del 16 febbraio 2024 numero 9 – le Aziende Sanitarie Provinciali sono state autorizzate a restituire alle Residenze Sanitarie Assistenziali le somme decurtate sui loro corrispettivi in applicazione del decreto assessoriale del 24.05.2010 (che aveva disposto una riduzione del cinque per cento delle rette per tutti i pazienti in degenza da oltre sessanta giorni).
Trovano così definitivo riconoscimento, addirittura per legge, le conseguenze dell’annullamento giurisdizionale di quell’ulteriore decurtazione della retta a carico delle RSA che si cumulava con quella, anch’essa del 5%, già introdotta in esecuzione del Piano di Rientro 2007 – 2009.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con sentenza del 24.05.2021, l’aveva invero ritenuta illegittima statuendo come una tale pretesa di sottrazione, in aggiunta a quella di pari importo già introdotta col Piano di Rientro – comportando una riduzione complessiva del 10% della retta rispetto all’importo dovuto per legge e determinato in funzione del recupero dei costi di produzione – contrastava anche con quel “…principio generale, desumibile dall’art.41 della Costituzione, in forza del quale nessun privato, ancorché operante in regime di convenzione con la PA (e/o di accreditamento con essa), può essere costretto o indotto ad agire in condizioni da generare perdite di esercizio…”.
E ciò dovendosi a maggior ragione considerare come nella specie “…la decisione amministrativa di operare una seconda riduzione della rata, appare immotivata…” non essendo emerso “…né essendo menzionato nell’atto impugnato – alcun atto o documento che esprima (o che consenta di ricostruire) l’iter logico-giuridico che ad essa ha condotto…”.
Laddove, al contrario, la scelta di gravare addirittura con una seconda decurtazione, Strutture che erano già state pesantemente incise da quella introdotta in esecuzione del Piano di Rientro, avrebbe necessitato senz’altro di una “motivazione rinforzata” idonea a dar conto, nel confronto con le stesse Strutture interessate, delle ragioni che la imponevano, oltre che dell’indispensabile previa verifica circa la sua sostenibilità.
L’annullamento dell’ulteriore decurtazione della retta a partire dal sessantesimo giorno di degenza produce direttamente effetto anche sul piano dei singoli rapporti contrattuali tra Aziende Sanitarie e Residenze Sanitarie, ciò che sta evidentemente anche alla base della disposizione di legge che autorizza la restituzione delle somme decurtate.
La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici è infatti sottratta alla disponibilità negoziale delle parti trattandosi di prezzi “imposti dalla legge” che – in applicazione del meccanismo della sostituzione automatica ed eterointegrazione del contratto di cui all’articolo 1339 del codice civile – “sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti” (con conseguente nullità ai sensi dell’art.1419 del codice civile di quelle clausole che eventualmente riproducano la decurtazione ormai annullata dal Giudice Amministrativo).
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