Digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici: pubblicato in GURI il Decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica 148/2021

Published On: 3 Novembre 2021Categories: Appalti Pubblici e Concessioni, Normativa

A distanza di quattro anni dall’entrata in vigore dell’art. 44 del Codice dei Contratti pubblici di cui al decreto legislativo 50/2016, è approdato nella Gazzetta Ufficiale n.156 del 26.10.2021, il “Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici”, di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 12.08.2021 n. 148.
Il decreto – appunto adottato in attuazione dell’art. 44 del Codice – consta di 29 articoli, suddivisi in tre capi, il primo dedicato ai “principi generali”, il secondo dedicato alla “gestione digitale delle procedure di acquisto e di negoziazione” ed il terzo alle “disposizioni finali”.
In particolare, il decreto, fornite le principali definizioni (art. 1), compendia una serie di “funzioni-base” che le piattaforme di e-procurement dovranno assicurare in vista di una gestione totalmente telematica (interconnessa ed interoperabile) delle procedure di gara, nelle loro varie fasi: da quella di accesso ed identificazione degli utenti (art. 3), passando per quella relativa allo scambio di comunicazioni (art. 4), a quella di gestione digitale e di conservazione della documentazione di gara (art. 7) ed a quella di accesso agli atti di gara (art. 8), anche in relazione alla predisposizione ed acquisizione di tutti gli atti della procedura (determina a contrarre, bando, verbali delle sedute, graduatorie e contratto d’appalto – v. artt. 12 e ss. e art. 27) ed al compimento, direttamente tramite la piattaforma telematica, di tutte le essenziali attività e verifiche rimesse alle Commissioni giudicatrici (v. artt. 19 e ss.).
Il decreto, che non appare in sé particolarmente innovativo, non è comunque del tutto “operativo”.
Mancano ancora, infatti, le Linee Guida che dovranno essere adottate – ai sensi dell’art. 71 del Decreto legislativo n.82/2005 e ss.mm.ii. (c.d. CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale) – dalla Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e le quali andranno a definire le “regole tecniche” per la realizzazione – o l’adeguamento – delle piattaforme necessarie per lo svolgimento delle attività connesse alle procedure di acquisto e di negoziazione dei contratti pubblici, secondo gli standard tecnici di interoperabilità definiti a livello europeo e nazionale e, soprattutto, le “best pratcices” di cui all’art. 28.
Tale disposizione infatti prevede, al suo primo comma, che “al fine di rendere più efficiente ed efficace l’azione della stazione appaltante nello svolgimento delle attività connesse alle procedure di acquisto e di negoziazione, il sistema  telematico è realizzato tenendo conto delle migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all’individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, nonché alle soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto, tra le quali: a) redazione in modalità informatica della documentazione utile nell’espletamento delle procedure di gara; b) integrazione con i sistemi di gestione dei documenti informatici e di conservazione degli archivi digitali dei fascicoli di gara; c) scambio di dati in interoperabilità sia con i sistemi contabili delle stazioni appaltanti sia con i sistemi rilevanti ai fini della semplificazione delle procedure per gli operatori economici; d) utilizzo di strumenti per la comunicazione, il coordinamento e la collaborazione anche per la gestione di scadenzari per il rispetto degli obblighi e degli adempimenti normativi; e) adozione di strumenti innovativi per lo scambio di comunicazioni da e verso gli operatori economici; f) adozione di procedure di gestione della vulnerabilità e degli aggiornamenti, nonché di gestione degli incidenti di sicurezza (security incident management), formalizzati in conformità agli standard internazionali; g) integrazione degli strumenti per la pianificazione degli acquisti e la raccolta dei requisiti utili all’indizione delle gare”.
Il secondo comma di tale art. 28, quindi, demanda all’AgID, la definizione di tali “best practices”, mediante le Linee Guida di cui si è detto, per le quali tuttavia non è previsto alcun termine.
L’unico termine dettato dal decreto è quello contemplato nell’unica disposizione finale contenuta all’art.29, e riferito all’adeguamento da parte delle Stazioni appaltanti a dette Linee Guida, da effettuarsi entro i 6 mesi successivi alla loro adozione.
Resta da chiedersi quali saranno le sorti del decreto appena pubblicato (e delle correlate Linee Guida di AgID), alla luce della preannunziata ed in teoria imminente “riforma del codice dei contratti pubblici”, già ventilata in sede di PNRR (si veda l’analisi delle misure previste in materia di contratti pubblici dal PNRR, trattata in questo nostro precedente articolo).
Ciò tanto più in quanto anche la tematica della “digitalizzazione delle procedure di gara” è indicata fra i principi e criteri direttivi dei decreti legislativi che dovranno attuare tale riforma sulla scorta della legge delega che, stando al PNRR, dovrebbe essere portata in Parlamento entro la fine del corrente anno 2021 (ed il cui disegno di legge risulta allo stato ancora all’esame delle competenti commissioni parlamentari).

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Digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici: pubblicato in GURI il Decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica 148/2021

Published On: 3 Novembre 2021

A distanza di quattro anni dall’entrata in vigore dell’art. 44 del Codice dei Contratti pubblici di cui al decreto legislativo 50/2016, è approdato nella Gazzetta Ufficiale n.156 del 26.10.2021, il “Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici”, di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 12.08.2021 n. 148.
Il decreto – appunto adottato in attuazione dell’art. 44 del Codice – consta di 29 articoli, suddivisi in tre capi, il primo dedicato ai “principi generali”, il secondo dedicato alla “gestione digitale delle procedure di acquisto e di negoziazione” ed il terzo alle “disposizioni finali”.
In particolare, il decreto, fornite le principali definizioni (art. 1), compendia una serie di “funzioni-base” che le piattaforme di e-procurement dovranno assicurare in vista di una gestione totalmente telematica (interconnessa ed interoperabile) delle procedure di gara, nelle loro varie fasi: da quella di accesso ed identificazione degli utenti (art. 3), passando per quella relativa allo scambio di comunicazioni (art. 4), a quella di gestione digitale e di conservazione della documentazione di gara (art. 7) ed a quella di accesso agli atti di gara (art. 8), anche in relazione alla predisposizione ed acquisizione di tutti gli atti della procedura (determina a contrarre, bando, verbali delle sedute, graduatorie e contratto d’appalto – v. artt. 12 e ss. e art. 27) ed al compimento, direttamente tramite la piattaforma telematica, di tutte le essenziali attività e verifiche rimesse alle Commissioni giudicatrici (v. artt. 19 e ss.).
Il decreto, che non appare in sé particolarmente innovativo, non è comunque del tutto “operativo”.
Mancano ancora, infatti, le Linee Guida che dovranno essere adottate – ai sensi dell’art. 71 del Decreto legislativo n.82/2005 e ss.mm.ii. (c.d. CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale) – dalla Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e le quali andranno a definire le “regole tecniche” per la realizzazione – o l’adeguamento – delle piattaforme necessarie per lo svolgimento delle attività connesse alle procedure di acquisto e di negoziazione dei contratti pubblici, secondo gli standard tecnici di interoperabilità definiti a livello europeo e nazionale e, soprattutto, le “best pratcices” di cui all’art. 28.
Tale disposizione infatti prevede, al suo primo comma, che “al fine di rendere più efficiente ed efficace l’azione della stazione appaltante nello svolgimento delle attività connesse alle procedure di acquisto e di negoziazione, il sistema  telematico è realizzato tenendo conto delle migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all’individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, nonché alle soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto, tra le quali: a) redazione in modalità informatica della documentazione utile nell’espletamento delle procedure di gara; b) integrazione con i sistemi di gestione dei documenti informatici e di conservazione degli archivi digitali dei fascicoli di gara; c) scambio di dati in interoperabilità sia con i sistemi contabili delle stazioni appaltanti sia con i sistemi rilevanti ai fini della semplificazione delle procedure per gli operatori economici; d) utilizzo di strumenti per la comunicazione, il coordinamento e la collaborazione anche per la gestione di scadenzari per il rispetto degli obblighi e degli adempimenti normativi; e) adozione di strumenti innovativi per lo scambio di comunicazioni da e verso gli operatori economici; f) adozione di procedure di gestione della vulnerabilità e degli aggiornamenti, nonché di gestione degli incidenti di sicurezza (security incident management), formalizzati in conformità agli standard internazionali; g) integrazione degli strumenti per la pianificazione degli acquisti e la raccolta dei requisiti utili all’indizione delle gare”.
Il secondo comma di tale art. 28, quindi, demanda all’AgID, la definizione di tali “best practices”, mediante le Linee Guida di cui si è detto, per le quali tuttavia non è previsto alcun termine.
L’unico termine dettato dal decreto è quello contemplato nell’unica disposizione finale contenuta all’art.29, e riferito all’adeguamento da parte delle Stazioni appaltanti a dette Linee Guida, da effettuarsi entro i 6 mesi successivi alla loro adozione.
Resta da chiedersi quali saranno le sorti del decreto appena pubblicato (e delle correlate Linee Guida di AgID), alla luce della preannunziata ed in teoria imminente “riforma del codice dei contratti pubblici”, già ventilata in sede di PNRR (si veda l’analisi delle misure previste in materia di contratti pubblici dal PNRR, trattata in questo nostro precedente articolo).
Ciò tanto più in quanto anche la tematica della “digitalizzazione delle procedure di gara” è indicata fra i principi e criteri direttivi dei decreti legislativi che dovranno attuare tale riforma sulla scorta della legge delega che, stando al PNRR, dovrebbe essere portata in Parlamento entro la fine del corrente anno 2021 (ed il cui disegno di legge risulta allo stato ancora all’esame delle competenti commissioni parlamentari).

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