Diritto di prelazione su beni culturali
Il Tar Lecce, con sentenza del 17 settembre 2018 n. 1345, ha affermato il principio secondo cui, qualora il privato intenda alienare un bene vincolato ai sensi del codice dei beni culturali, una volta che egli abbia regolarmente denunciato l’avvenuto trasferimento alla Soprintendenza, l’esercizio del diritto di prelazione da parte dell’amministrazione statale deve avvenire entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla denuncia.
Decorso tale termine infatti, la prelazione è del tutto preclusa rimanendo irrilevante la circostanza che l’amministrazione statale non abbia comunicato la denuncia agli enti territoriali competenti a formulare la proposta di prelazione. Tale “errore”, resta nell’ambito dei rapporti e delle responsabilità tra le amministrazioni, non potendo in alcun modo ripercuotersi sulla posizione del privato, ormai consolidatasi a seguito del decorso del termine perentorio.
Va infine ricordato che sul piano civilistico la vendita di un immobile vincolato è sottoposta – alla luce delle norme contenute nel codice dei beni culturali – alla condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del competente Ministero per i Beni e le Attività Culturali ovvero degli Enti territoriali interessati nel cui ambito si trova il bene.