Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)

Published On: 22 Febbraio 2023Categories: Ambiente, Paesaggio, Energia e Rifiuti

Il Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2023, ha approvato lo schema del decreto legge recante le disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

Le norme contenute nel citato provvedimento introducono rilevanti modifiche che hanno come obiettivo quello di semplificare i procedimenti in materia ambientale al fine di accelerare i progetti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

A tale proposito l’articolo 21 – Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di impatto ambientale – al comma uno prevede che “…in un’ottica di razionalizzazione ed efficientamento dell’azione amministrativa, i procedimenti di cui ai Titoli III e III-bis della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono, a richiesta del proponente, coordinati attraverso la costituzione di un apposito gruppo istruttore a composizione mista, formato da quattro componenti della Commissione di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o della Commissione di cui al comma 2-bis, del medesimo articolo e da quattro componenti della Commissione di cui all’articolo 8-bis del medesimo decreto, designati dai rispettivi Presidenti. L’istanza di avvio dei procedimenti integrati VIA-AIA di cui al primo periodo è unica e soddisfa i requisiti di procedibilità e sostanziali propri di ciascun procedimento, compresi quelli previsti agli articoli 23 e 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152…”.

L’articolo 43 – Semplificazione per lo sviluppo dell’idrogeno verde e rinnovabile – introduce modifiche al decreto legislativo numero 152/2006 e in particolare all’articolo 8, comma 1, includendo i progetti concernenti gli impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell’allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti, nonché all’allegato II alla Parte seconda, gli impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro.

L’Articolo 49 – Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili – inserisce l’articolo 22 bis al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che semplifica l’iter per le procedure semplificate per l’installazione di impianti fotovoltaici, così disponendo: “…1. Sono liberamente installabili gli impianti fotovoltaici ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento. 2. Se l’intervento di cui al comma 1 ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, l’installazione dell’impianto è preceduta da apposita segnalazione alla competente soprintendenza. 3. La soprintendenza competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 2, la soprintendenza competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 2 in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l’eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al comma 2, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445…”.

Vengono introdotte con l’articolo 50 le “Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo”, ove si stabilisce che “…1. Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture ivi previste, nonché per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro della salute, adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto avente a oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo, con particolare riferimento: a) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture; b) ai casi di cui all’articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di esclusione dalla disciplina di cui alla Parte quarta del medesimo decreto del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato; c) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti; d) all’utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti; e) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica; f) alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali. 2. Il decreto di cui al comma 1, in attuazione e adeguamento ai princìpi e alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, disciplina le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse, anche ai fini della piena attuazione del PNRR. 3. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e sono abrogati l’articolo 8 del decreto – legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120…”.

Ed infine l’articolo 51, nell’ottica di semplificare le norme in materia di energie rinnovabili con riferimento agli impianti di accumulo energetico e gli impianti agro-fotovoltaici, ha apportato rilevanti modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, stabilendo quanto segue: “ …a) all’articolo 6, dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, secondo periodo, l’interessato alla realizzazione dell’intervento trasmette la copia della dichiarazione di cui al comma 7 per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l’intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione ai sensi del primo periodo decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge»; b) all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La disciplina di cui al primo periodo si applica anche all’installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici con potenza prodotta fino a 20 kW e, anche con altezza superiore a 10 metri, se istallati al di fuori delle zone territoriali omogenee A e B di cui all’articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e, posti di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti”; 2) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale, nonché ai fini dell’installazione di impianti eolici con potenza prodotta fino a 20 kW e, anche con altezza superiore a 10 metri, se installati al di fuori delle zone territoriali omogenee A e B di cui all’articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti”; 3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le installazioni di cui al presente comma costituiscono infrastrutture strategiche nazionali. Le disposizioni di cui al presente comma prevalgono sulle normative e sulle prescrizioni degli strumenti urbanistici, edilizi e ambientali”. 2. All’articolo 1, comma 2-quater, lettera c), del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, il numero 3) è sostituito dal seguente: “3) procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 se l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio”. 3. All’articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1 -bis. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all’attività agricola e sono liberamente installabili se ricorrono le seguenti condizioni: a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili, b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti. L’installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo…”.

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Published On: 22 Febbraio 2023

Il Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2023, ha approvato lo schema del decreto legge recante le disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

Le norme contenute nel citato provvedimento introducono rilevanti modifiche che hanno come obiettivo quello di semplificare i procedimenti in materia ambientale al fine di accelerare i progetti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

A tale proposito l’articolo 21 – Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di impatto ambientale – al comma uno prevede che “…in un’ottica di razionalizzazione ed efficientamento dell’azione amministrativa, i procedimenti di cui ai Titoli III e III-bis della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono, a richiesta del proponente, coordinati attraverso la costituzione di un apposito gruppo istruttore a composizione mista, formato da quattro componenti della Commissione di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o della Commissione di cui al comma 2-bis, del medesimo articolo e da quattro componenti della Commissione di cui all’articolo 8-bis del medesimo decreto, designati dai rispettivi Presidenti. L’istanza di avvio dei procedimenti integrati VIA-AIA di cui al primo periodo è unica e soddisfa i requisiti di procedibilità e sostanziali propri di ciascun procedimento, compresi quelli previsti agli articoli 23 e 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152…”.

L’articolo 43 – Semplificazione per lo sviluppo dell’idrogeno verde e rinnovabile – introduce modifiche al decreto legislativo numero 152/2006 e in particolare all’articolo 8, comma 1, includendo i progetti concernenti gli impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell’allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti, nonché all’allegato II alla Parte seconda, gli impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro.

L’Articolo 49 – Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili – inserisce l’articolo 22 bis al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che semplifica l’iter per le procedure semplificate per l’installazione di impianti fotovoltaici, così disponendo: “…1. Sono liberamente installabili gli impianti fotovoltaici ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento. 2. Se l’intervento di cui al comma 1 ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, l’installazione dell’impianto è preceduta da apposita segnalazione alla competente soprintendenza. 3. La soprintendenza competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 2, la soprintendenza competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 2 in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l’eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al comma 2, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445…”.

Vengono introdotte con l’articolo 50 le “Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo”, ove si stabilisce che “…1. Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture ivi previste, nonché per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro della salute, adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto avente a oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo, con particolare riferimento: a) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture; b) ai casi di cui all’articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di esclusione dalla disciplina di cui alla Parte quarta del medesimo decreto del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato; c) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti; d) all’utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti; e) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica; f) alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali. 2. Il decreto di cui al comma 1, in attuazione e adeguamento ai princìpi e alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, disciplina le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse, anche ai fini della piena attuazione del PNRR. 3. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e sono abrogati l’articolo 8 del decreto – legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120…”.

Ed infine l’articolo 51, nell’ottica di semplificare le norme in materia di energie rinnovabili con riferimento agli impianti di accumulo energetico e gli impianti agro-fotovoltaici, ha apportato rilevanti modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, stabilendo quanto segue: “ …a) all’articolo 6, dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, secondo periodo, l’interessato alla realizzazione dell’intervento trasmette la copia della dichiarazione di cui al comma 7 per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l’intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione ai sensi del primo periodo decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge»; b) all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La disciplina di cui al primo periodo si applica anche all’installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici con potenza prodotta fino a 20 kW e, anche con altezza superiore a 10 metri, se istallati al di fuori delle zone territoriali omogenee A e B di cui all’articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e, posti di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti”; 2) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale, nonché ai fini dell’installazione di impianti eolici con potenza prodotta fino a 20 kW e, anche con altezza superiore a 10 metri, se installati al di fuori delle zone territoriali omogenee A e B di cui all’articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti”; 3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le installazioni di cui al presente comma costituiscono infrastrutture strategiche nazionali. Le disposizioni di cui al presente comma prevalgono sulle normative e sulle prescrizioni degli strumenti urbanistici, edilizi e ambientali”. 2. All’articolo 1, comma 2-quater, lettera c), del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, il numero 3) è sostituito dal seguente: “3) procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 se l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio”. 3. All’articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1 -bis. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all’attività agricola e sono liberamente installabili se ricorrono le seguenti condizioni: a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili, b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti. L’installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo…”.

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