Equo compenso delle prestazioni professionali

La legge del 21 aprile 2023 numero 49 introduce “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”.

Alcune coordinate fondamentali tratte dal contenuto di tali disposizioni.

1) Il compenso è equo, se proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto dal professionista.

2) Tale proporzionalità sussiste se il compenso è conforme ai compensi previsti:

  • per gli avvocati, dal decreto ministeriale emanato in conformità alla legge forense (attualmente il  decreto ministeriale 55 del 2014);
  • per i professionisti iscritti ad ordini e collegi, ai valori stabiliti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 1 del 2012 (attualmente il decreto ministeriale 140 del 2012);
  • per le professioni non ordinistiche, da un decreto ministeriale che dovrà essere adottato entro 60 giorni dal ministero delle imprese e del made in Italy.

3) La legge si applica alle attività professionali svolte in favore di:

  • imprese bancarie assicurative e loro controllate e mandatarie;
  • imprese con più di 50 lavoratori;
  • imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di Euro;
  • pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica.

4) Sono nulle tra l’altro le clausole che:

  • prevedano un compenso non equo, tenuto conto dei costi sostenuti dal prestatore;
  • prevedano un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti;
  • vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione;
  • impongano l’anticipazione di spese a carico del professionista;
  • attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto al lavoro svolto;
  • riservino al cliente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
  • attribuiscano al cliente la facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
  • attribuiscano al cliente la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
  • impongano al professionista la rinuncia al rimborso delle spese;
  • prevedano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o della richiesta di pagamento;
  • prevedano, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, che all’avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione.

5) La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto.

6) La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d’ufficio.

7) Qualsiasi accordo che preveda un compenso non equo può essere impugnato dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di farne valere la nullità e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali vigenti.

8) Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso, oltre a condannare il cliente al pagamento della differenza tra l’equo compenso e quanto già versato al professionista, può altresì condannarlo al pagamento di un indennizzo fino al doppio della medesima differenza, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

9) Il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio professionale di appartenenza costituisce titolo esecutivo anche per tutte le spese sostenute e documentate se rilasciato nel rispetto della legge 241/1990 e se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

10) Il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

Le disposizioni sono entrate in vigore il 20 maggio 2023.

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Equo compenso delle prestazioni professionali

Published On: 24 Maggio 2023

La legge del 21 aprile 2023 numero 49 introduce “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”.

Alcune coordinate fondamentali tratte dal contenuto di tali disposizioni.

1) Il compenso è equo, se proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto dal professionista.

2) Tale proporzionalità sussiste se il compenso è conforme ai compensi previsti:

  • per gli avvocati, dal decreto ministeriale emanato in conformità alla legge forense (attualmente il  decreto ministeriale 55 del 2014);
  • per i professionisti iscritti ad ordini e collegi, ai valori stabiliti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 1 del 2012 (attualmente il decreto ministeriale 140 del 2012);
  • per le professioni non ordinistiche, da un decreto ministeriale che dovrà essere adottato entro 60 giorni dal ministero delle imprese e del made in Italy.

3) La legge si applica alle attività professionali svolte in favore di:

  • imprese bancarie assicurative e loro controllate e mandatarie;
  • imprese con più di 50 lavoratori;
  • imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di Euro;
  • pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica.

4) Sono nulle tra l’altro le clausole che:

  • prevedano un compenso non equo, tenuto conto dei costi sostenuti dal prestatore;
  • prevedano un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti;
  • vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione;
  • impongano l’anticipazione di spese a carico del professionista;
  • attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto al lavoro svolto;
  • riservino al cliente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
  • attribuiscano al cliente la facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
  • attribuiscano al cliente la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
  • impongano al professionista la rinuncia al rimborso delle spese;
  • prevedano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o della richiesta di pagamento;
  • prevedano, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, che all’avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione.

5) La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto.

6) La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d’ufficio.

7) Qualsiasi accordo che preveda un compenso non equo può essere impugnato dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di farne valere la nullità e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali vigenti.

8) Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso, oltre a condannare il cliente al pagamento della differenza tra l’equo compenso e quanto già versato al professionista, può altresì condannarlo al pagamento di un indennizzo fino al doppio della medesima differenza, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

9) Il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio professionale di appartenenza costituisce titolo esecutivo anche per tutte le spese sostenute e documentate se rilasciato nel rispetto della legge 241/1990 e se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

10) Il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

Le disposizioni sono entrate in vigore il 20 maggio 2023.

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