Esclusione dal concorso per agenti della Polizia Penitenziaria per tatuaggio rimosso
Il Tribunale Amministrativo del Lazio di Roma, con la sentenza del 18.01.2019 n. 693, ha annullato il provvedimento con cui era stata dichiarata la non idoneità di una partecipante al concorso pubblico per il reclutamento di allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, a motivo della presenza di “Tatuaggio in zona visibile art. 123 comma 1 lett. c” in conformità al D. Lgs. 443 del 30.10.1992.
Il Collegio rileva infatti che – alla luce dell’art. 123 del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 e della circolare GDAP 0219217/2007, riguardante “Uso dei tatuaggi del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria” – non costituisce causa di inidoneità, sia all’ingresso che alla permanenza nel Corpo, l’esistenza di tatuaggi che siano coperti dall’uniforme, sia essa invernale che estiva, maschile o femminile, salvo che si tratti di tatuaggi deturpanti o indici di personalità abnorme riscontrata in sede di assunzione.
Si tratta, come ha osservato la giurisprudenza, di due distinte fattispecie di inidoneità, la prima di carattere autonomo, la seconda composta da due diverse categorie (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 giugno 2012, n. 3525; Tar Lazio, Roma, sez. I quater 15 maggio 2012, n. 4354 e n. 4357).
Peraltro, la detta visibilità deve presentare una certa evidenza, ovvero deve determinare l’impossibilità del tatuaggio di essere coperto indossando la divisa (cfr. Cons. Stato, sez.VI, 13 maggio 2010, n. 2950).
Poiché nel caso in esame risultava la completa rimozione del tatuaggio e non l’evidenza del tratto del tatuaggio, senza alcuna indicazione a seguito del giudizio di rideterminazione da parte della Commissione dello stato della rimozione e della qualità o caratteristiche delle eventuali cicatrici e segni, il ricorso proposto dalla partecipante è stato accolto, posto che l’atto gravato risultava adottato in difetto di istruttoria e carenza di motivazione, sotto il profilo della mancata adesione della fattispecie ai parametri normativi come sopra evidenziati, che della motivazione sono uno degli elementi obbligati ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in specie per gli atti espressione di discrezionalità tecnica (cfr. Tar Lazio, sez. I quater, 4 giugno 2010, n. 15341; idem, 5 febbraio 2018, n. 1449; idem, 27 luglio 2018, n.8499).