Esonero integrale del contributo di costruzione per impianto fotovoltaico

Il Tar Lazio, con la sentenza numero 1590 del 7 febbraio 2019 qui in rassegna, ha accolto il ricorso presentato contro un provvedimento comunale che aveva imposto alla ricorrente il pagamento degli oneri concessori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.
La Sezione Seconda Quater del Tribunale amministrativo – dopo un’attenta disamina delle norme urbanistiche, di quelle sul mercato elettrico e sul contenimento dei consumi energetici – è giunta alla conclusione che, ai sensi dell’articolo 17 comma 3 lettera e) DPR 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia), gli impianti fotovoltaici sono esenti dal pagamento del contributo di costruzione.
La citata norma infatti, prevede “…l’esonero integrale dal pagamento del contributo di costruzione per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale dell’energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale”.
E’ prevista tuttavia, la possibilità di applicare, ai sensi dell’art. 1, quarto comma – lett. f), della Legge n. 239 del 2004, “misure compensative e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano la concentrazione territoriale di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto, con esplicita esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili…”.
Anche la Corte Costituzionale – con la sentenza numero 383 del 2005 – ha ritenuto legittima “…l’imposizione di misure compensative di carattere ambientale e territoriale, ma non meramente patrimoniali, e sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti indicati nel citato art. 1, comma quarto, della legge n. 239 del 2004…” (così Consiglio di Stato, Sez. III, 14 ottobre 2008 n. 2849/08).
L’applicazione di tali misure compensative, secondo la decisione del Consiglio di Stato, è di competenza esclusiva dello Stato e delle Regioni e viene decisa in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione unica, non lasciando alcun margine di discrezionalità ai singoli Comuni.
I Giudici amministrativi pertanto, hanno ritenuto fondata la prospettazione della Società ricorrente diretta ad ottenere l’esonero integrale dal contributo di costruzione “…sia per la quota commisurata agli oneri di urbanizzazione sia per la quota commisurata al costo di costruzione (ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus)”, annullando gli atti impugnati laddove imponevano alla ricorrente il pagamento del contributo di costruzione.

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Esonero integrale del contributo di costruzione per impianto fotovoltaico

Published On: 25 Febbraio 2019

Il Tar Lazio, con la sentenza numero 1590 del 7 febbraio 2019 qui in rassegna, ha accolto il ricorso presentato contro un provvedimento comunale che aveva imposto alla ricorrente il pagamento degli oneri concessori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.
La Sezione Seconda Quater del Tribunale amministrativo – dopo un’attenta disamina delle norme urbanistiche, di quelle sul mercato elettrico e sul contenimento dei consumi energetici – è giunta alla conclusione che, ai sensi dell’articolo 17 comma 3 lettera e) DPR 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia), gli impianti fotovoltaici sono esenti dal pagamento del contributo di costruzione.
La citata norma infatti, prevede “…l’esonero integrale dal pagamento del contributo di costruzione per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale dell’energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale”.
E’ prevista tuttavia, la possibilità di applicare, ai sensi dell’art. 1, quarto comma – lett. f), della Legge n. 239 del 2004, “misure compensative e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano la concentrazione territoriale di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto, con esplicita esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili…”.
Anche la Corte Costituzionale – con la sentenza numero 383 del 2005 – ha ritenuto legittima “…l’imposizione di misure compensative di carattere ambientale e territoriale, ma non meramente patrimoniali, e sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti indicati nel citato art. 1, comma quarto, della legge n. 239 del 2004…” (così Consiglio di Stato, Sez. III, 14 ottobre 2008 n. 2849/08).
L’applicazione di tali misure compensative, secondo la decisione del Consiglio di Stato, è di competenza esclusiva dello Stato e delle Regioni e viene decisa in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione unica, non lasciando alcun margine di discrezionalità ai singoli Comuni.
I Giudici amministrativi pertanto, hanno ritenuto fondata la prospettazione della Società ricorrente diretta ad ottenere l’esonero integrale dal contributo di costruzione “…sia per la quota commisurata agli oneri di urbanizzazione sia per la quota commisurata al costo di costruzione (ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus)”, annullando gli atti impugnati laddove imponevano alla ricorrente il pagamento del contributo di costruzione.

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