Espropriazioni e Ponte sullo Stretto di Messina
La Ponte sullo Stretto S.p.A., col recente avviso pubblicato il 3 aprile 2024, ha comunicato l’avvio del procedimento volto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità con riferimento ai terreni interessati dalla realizzazione del “Ponte sullo Stretto”.
Brevi cenni sull’iter di approvazione del “Ponte sullo Stretto”
Il complesso iter procedurale che ha contraddistinto la realizzazione di questa controversa opera è noto in quanto oggetto di accesi dibattiti.
In via estremamente sintetica si riportano i dati salienti della vicenda (riassunti peraltro anche nel summenzionato avviso).
La decisione di affidare a una società concessionaria lo studio, la progettazione, la costruzione di un “collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia e il continente” è stata originariamente adottata dal legislatore con Legge 1158/1971.
Nel 2003 è stato approvato il progetto preliminare cui è seguita la gara per individuare il “contraente generale” (gara aggiudicata nel 2005 dall’Associazione temporanea di imprese Eurolink S.C.p.A e contratto per progettazione e realizzazione dell’opera stipulato nel 2006).
L’iter di realizzazione dell’opera è proseguito a fasi alterne ma, solo recentemente, a seguito dell’approvazione del decreto legge n. 35/2023 (convertito con Legge n. 58/2023) è stata impressa una nuova accelerazione procedurale.
Allo stato la società concessionaria delle attività summenzionate è la “Stretto di Messina SPA”, società ad integrale partecipazione pubblica (Ministero Economia e Finanze, ANAS S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Regione Calabria e Regione Siciliana).
L’articolo 3 bis della Legge 1158/1971, così come modificato dall’articolo 14 comma 4 bis del Decreto Legge 104/2023, stabilisce in particolare che la Stretto di Messina S.p.A. va considerata come società in house ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
La Stretto di Messina S.p.A., in quanto concessionaria, si occuperà dunque della fase esecutiva, ivi compresa quella relativa all’acquisizione – tramite procedura espropriativa – delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera.
L’iter procedurale ordinario del procedimento di espropriazione per pubblica utilità e le eccezioni relative alla realizzazione delle infrastrutture strategiche
Ogni procedura espropriativa si articola in tre distinte fasi, ognuna delle quali aventi una propria autonomia e qualificabile come un vero e proprio “sub-procedimento” (così come peraltro previsto nell’articolo 8 del DPR 327/2001):
1) la fase di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio che è disciplinata dagli articoli 9 e ss. del DPR n. 327/2001;
2) la fase volta alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera che è disciplinata dagli articoli 12 e ss. del medesimo DPR n. 327/2001;
3) la fase volta alla determinazione dell’indennizzo e all’emanazione del decreto di esproprio che è disciplinata dagli art. 20 e ss. del medesimo DPR n. 327/2001.
Alla superiore normativa generale si sono sovrapposte normative speciali adottate per accelerare la realizzazione di opere che il legislatore ha considerato strategiche per lo sviluppo economico del paese.
Tra le normative speciali adottate nel corso degli anni, particolare importanza ha assunto il decreto legislativo n. 190/2002 (adottato sulla base della legge delega n. 443/2001, così detta Legge obiettivo).
Il decreto legislativo n. 190/2002 (il cui contenuto è stato parzialmente trasposto negli art. 163 e ss. del decreto legislativo n. 163/2006) regola la “progettazione, l’approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale”.
È opportuno sin d’ora rilevare che gli art. 163 e ss. del decreto legislativo n. 163/2006 sono applicabili alla realizzazione del Ponte sullo Stretto in virtù di quanto espressamente disposto dagli artt. 181 c. 2 D.lgs. n. 163/2006, 216, c. 1 bis, del D.lgs. N. 50/2016 e dall’articolo 225 c. 10 del decreto legislativo n. 36/2023.
L’articolo 3 comma 7 del decreto legislativo n. 190/2002 stabilisce che l’approvazione del progetto preliminare dell’infrastruttura determina “ad ogni fine urbanistico ed edilizio” l’intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell’opera, la variazione degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
Nel caso di specie il CIPE, con delibera del 1.8.2003, n. 66, ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.lgs. 190/2002 e della legge n. 1158/1971 il progetto preliminare dell’Intervento così determinando l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sui terreni contemplati nella medesima delibera del CIPE (vincoli la cui apposizione risulta reiterata con delibera CIPE n. 91 del 30.9.2008 e, successivamente, con l’art. 1 c. 487 L. 197/2022).
Con l’avviso sopra menzionato la Stretto di Messina S.p.A. ha avviato “…ai sensi dell’art. 3, c. 9 ,del D.L. n. 35/2023 e degli artt. 166 e 167 del D.lgs. n. 163/2006…” sia “…il procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree non interessate dal progetto preliminare dell’Intervento, approvato con delibera CIPE n. 66/2003…” che “…il procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità dell’Intervento…”.
La Stretto di Messina S.p.A., inoltre, con il medesimo atto comunica che: i) la “documentazione espropriativa” “…è disponibile per la consultazione sul sito Internet di SdM al seguente indirizzo: www.strettodimessina.it e sarà inserito anche nel cd. “fascicolo virtuale” previsto dal decreto di cui all’art. 3 bis, c. 2, del D.L. n. 35/2023…”; ii) “…entro il termine perentorio di 60 giorni, i soggetti coinvolti dall’Intervento e ogni altro interessato avente diritto possono presentare le loro eventuali osservazioni in forma scritta…”.
Alcune delle peculiarità procedurali che distinguono la presente procedura espropriativa da quelle ordinarie sono ben note in quanto oggetto della normativa relativa alla realizzazione di infrastrutture strategiche nazionali.
Ci si riferisce in particolare alla fusione delle due distinte fasi dell’apposizione del vincolo preordinata all’esproprio (conseguente alla localizzazione dell’opera) e della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera stessa (fasi che, come sopra accennato, secondo quanto disposto dal testo unico degli espropri, dovrebbero essere separate).
Altre peculiarità procedurali riguardano invece specificatamente la costruzione del “Ponte sullo Stretto”.
In particolare l’articolo 3 bis comma 1 del decreto legislativo n. 35/2023 stabilisce che “…Con riguardo alle procedure espropriative previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, relative alle opere di realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, l’autorità espropriante costituisce uno spazio internet ad accesso riservato, denominato “cassetto virtuale”, finalizzato a dematerializzare lo scambio diretto di comunicazioni e documenti con i destinatari delle procedure, favorendo l’accesso agli atti, nonché uno spazio internet a libero accesso, denominato “fascicolo virtuale”, finalizzato a incrementare la pubblicità e la trasparenza delle procedure e ad ospitare le comunicazioni indirette…”.
Spunti di riflessione finale
La previsione di un “cassetto virtuale” e di un “fascicolo virtuale” della procedura espropriativa rappresenta sicuramente una novità di indubbio interesse che potrebbe essere funzionale sia alla velocizzazione della procedura espropriativa che in relazione ad una maggiore trasparenza della stessa.
Trattasi di un “modello” che in futuro potrebbe essere adottato in via generale e recepito nel testo unico degli espropri.
Altro e diverso discorso va invece fatto con riferimento alla reitera dei vincoli preordinati all’esproprio e all’indennizzo spettante ai proprietari interessati.
I vincoli infatti risultano essere apposti con delibera CIPE del 1.8.2003, n. 66 e reiterati con delibera CIPE n. 91 del 30.9.2008 (nonché con l’art. 1 c. 487 L. 197/2022).
Orbene, a seguito delle note sentenze emesse dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e dalla Corte Costituzionale, l’articolo 39 del DPR n. 327/2001 ha stabilito che nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all’esproprio (o di un vincolo sostanzialmente espropriativo) è dovuta al proprietario una indennità, commisurata all’entità del danno effettivamente prodotto.
Resta dunque da vedere come si comporteranno le amministrazioni competenti con riferimento all’indennizzo dovuto per la reitera dei vincoli preordinati all’esproprio: questione che in futuro potrebbe sfociare in un contenzioso tra proprietari interessati e Stato.