Il piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani in Sicilia

Published On: 20 Maggio 2021Categories: Ambiente, Paesaggio, Energia e Rifiuti, Varie

Il 9 aprile 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il decreto del Presidente della Regione numero 81 del 12 marzo 2021 di approvazione del regolamento di attuazione dell’articolo 9 della legge regionale numero 9/2010 riguardante il Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani (di seguito: PRGRU), ed in particolare per i rifiuti urbani non pericolosi.  

Il sopracitato PRGRU “… individua, definisce e descrive i criteri e modalità per la programmazione e l’esercizio della gestione integrata dei rifiuti urbani in ambito regionale, nel rispetto dei principi generali unionali e nazionali di precauzione, trasparenza, partecipazione, imparzialità, buon andamento, efficienza, efficacia, economicità, nonché dei principi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti …”. (articolo 1).

Ci sono voluti più di dieci anni per dotare la Regione Sicilia – una regione che vive fin dai primi anni del 2000 l’emergenza rifiuti – di un PRGRU, che si ponesse come obiettivo quello di ridurre il conferimento in discarica e di incoraggiare forme di recupero e riutilizzo dei prodotti.

Il Piano approvato, infatti, è figlio delle novità normative nazionali introdotte con il pacchetto economia circolare del settembre 2020 (https://www.scuderimottaeassociati.it/pacchetto-economia-circolare-e-responsabilita-estesa-del-produttore/) , che ha modificato i decreti legislativi numeri 152/2006, sulla gestione di rifiuti e imballaggi, e 36/2003, sulle discariche.

Alla luce di ciò, l’articolo 10 del citato PRGRU prevede che “… in coerenza con le direttive europee che compongono il “pacchetto economia circolare”, la prevenzione, il riutilizzo dei rifiuti sono un obiettivo prioritario nella gestione dei rifiuti della Regione siciliana …”.

A tal fine, l’Ente regionale si impegna mediante misure attive, tra cui incentivi al riciclaggio e recupero,  ad avviare un sistema cauzionale per il ritiro dei rifiuti da imballaggio, maggior uso dei green public procurement (i cosiddetti “appalti verdi”), obblighi a carico dei produttori dell’obbligo di prevenzione e riutilizzo dei rifiuti anche mediante buone pratiche e strumenti di incentivazione economica e misure passive tra cui la promozione sul territorio regionale di campagne di sensibilizzazione e di adesione volontaria (Articolo 10 cit.).

A ciò si aggiunga che l’articolo 11 – al fine di aumentare il riutilizzo e il recupero – “…esclude trattamenti di incenerimento dei rifiuti urbani che non facciano ricorso a tecnologie atte a garantire i requisiti di efficienza energetica nei termini fissati dalla direttiva 2008/98/CE …”, ossia 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 10 gennaio 2009, 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008.

Tra gli altri elementi di spicco inoltre, il PRGRU recepisce importanti principi, in primis quello di autosufficienza e prossimità degli impianti con riferimento all’intero territorio regionale.

In particolare, l’articolo 8 rubricato “impianti esistenti e pianificazione d’ambito” prevede che, tenuto conto dei fabbisogni propri dell’ambito territoriale di competenza, l’Ente di Governo “… procede alla previa verifica della coerenza degli impianti dei rifiuti esistenti con le strategie del PRGRU, sulla base del principio di autosufficienza bacinale e/o di prossimità …”.

Ed è proprio sugli impianti esistenti, tenuto contro dei principi sopra citati, che il PRGRU predilige l’uso di questi, sottolineando d’altronde all’articolo 7 i criteri per l’individuazione di tutte quelle aree non idonee alla localizzazione degli impianti dei rifiuti o destinate allo smaltimento sulla base “… del fattore ambientale e secondo criteri escludenti, penalizzanti e/o preferenziali …”, concludendo che “… gli impianti sono localizzati preferibilmente, con esclusione delle discariche, nelle aree industriali …”.

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About the Author: Francesca Liuzzo

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Il piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani in Sicilia

Published On: 20 Maggio 2021

Il 9 aprile 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il decreto del Presidente della Regione numero 81 del 12 marzo 2021 di approvazione del regolamento di attuazione dell’articolo 9 della legge regionale numero 9/2010 riguardante il Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani (di seguito: PRGRU), ed in particolare per i rifiuti urbani non pericolosi.  

Il sopracitato PRGRU “… individua, definisce e descrive i criteri e modalità per la programmazione e l’esercizio della gestione integrata dei rifiuti urbani in ambito regionale, nel rispetto dei principi generali unionali e nazionali di precauzione, trasparenza, partecipazione, imparzialità, buon andamento, efficienza, efficacia, economicità, nonché dei principi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti …”. (articolo 1).

Ci sono voluti più di dieci anni per dotare la Regione Sicilia – una regione che vive fin dai primi anni del 2000 l’emergenza rifiuti – di un PRGRU, che si ponesse come obiettivo quello di ridurre il conferimento in discarica e di incoraggiare forme di recupero e riutilizzo dei prodotti.

Il Piano approvato, infatti, è figlio delle novità normative nazionali introdotte con il pacchetto economia circolare del settembre 2020 (https://www.scuderimottaeassociati.it/pacchetto-economia-circolare-e-responsabilita-estesa-del-produttore/) , che ha modificato i decreti legislativi numeri 152/2006, sulla gestione di rifiuti e imballaggi, e 36/2003, sulle discariche.

Alla luce di ciò, l’articolo 10 del citato PRGRU prevede che “… in coerenza con le direttive europee che compongono il “pacchetto economia circolare”, la prevenzione, il riutilizzo dei rifiuti sono un obiettivo prioritario nella gestione dei rifiuti della Regione siciliana …”.

A tal fine, l’Ente regionale si impegna mediante misure attive, tra cui incentivi al riciclaggio e recupero,  ad avviare un sistema cauzionale per il ritiro dei rifiuti da imballaggio, maggior uso dei green public procurement (i cosiddetti “appalti verdi”), obblighi a carico dei produttori dell’obbligo di prevenzione e riutilizzo dei rifiuti anche mediante buone pratiche e strumenti di incentivazione economica e misure passive tra cui la promozione sul territorio regionale di campagne di sensibilizzazione e di adesione volontaria (Articolo 10 cit.).

A ciò si aggiunga che l’articolo 11 – al fine di aumentare il riutilizzo e il recupero – “…esclude trattamenti di incenerimento dei rifiuti urbani che non facciano ricorso a tecnologie atte a garantire i requisiti di efficienza energetica nei termini fissati dalla direttiva 2008/98/CE …”, ossia 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 10 gennaio 2009, 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008.

Tra gli altri elementi di spicco inoltre, il PRGRU recepisce importanti principi, in primis quello di autosufficienza e prossimità degli impianti con riferimento all’intero territorio regionale.

In particolare, l’articolo 8 rubricato “impianti esistenti e pianificazione d’ambito” prevede che, tenuto conto dei fabbisogni propri dell’ambito territoriale di competenza, l’Ente di Governo “… procede alla previa verifica della coerenza degli impianti dei rifiuti esistenti con le strategie del PRGRU, sulla base del principio di autosufficienza bacinale e/o di prossimità …”.

Ed è proprio sugli impianti esistenti, tenuto contro dei principi sopra citati, che il PRGRU predilige l’uso di questi, sottolineando d’altronde all’articolo 7 i criteri per l’individuazione di tutte quelle aree non idonee alla localizzazione degli impianti dei rifiuti o destinate allo smaltimento sulla base “… del fattore ambientale e secondo criteri escludenti, penalizzanti e/o preferenziali …”, concludendo che “… gli impianti sono localizzati preferibilmente, con esclusione delle discariche, nelle aree industriali …”.

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