Illegittimo l'organico degli insegnanti di sostegno in Sicilia

Published On: 22 Gennaio 2019Categories: Diritti fondamentali della persona, Scuola e Università

Il TAR Lazio con la sentenza numero 149 del 7 gennaio 2019 ha annullato la formulazione degli organici di sostegno della Regione siciliana per il 2019, per  eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria.  Si tratta di una decisione importante che potrebbe porre fine al precariato di molti insegnanti di sostegno, garantendo al contempo la continuità didattica della assegnazione del docente all’alunno con disabilità.
Gli insegnanti di sostegno ricorrenti lamentavano infatti che l’Ufficio Scolastico Regionale, nonostante un numero elevato di alunni certificati con disabilità, avesse istituito i posti per il sostegno in deroga (e non nel così detto organico di diritto), ancorando tale determinazione al numero di docenti necessari risalente a più di un decennio fa.
La sentenza in commento, riconoscendo come primario l’interesse alla tutela dello studente disabile,  ha stabilito che l’amministrazione è obbligata ad individuare criteri e modalità con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.
L’Ufficio Scolastico Regionale adesso dovrà pertanto adeguare annualmente anche i posti in organico di diritto, correlando il numero dei posti di organico e in deroga a una puntuale istruttoria alla luce del numero e delle tipologie degli alunni con disabilità.
 

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Illegittimo l'organico degli insegnanti di sostegno in Sicilia

Published On: 22 Gennaio 2019

Il TAR Lazio con la sentenza numero 149 del 7 gennaio 2019 ha annullato la formulazione degli organici di sostegno della Regione siciliana per il 2019, per  eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria.  Si tratta di una decisione importante che potrebbe porre fine al precariato di molti insegnanti di sostegno, garantendo al contempo la continuità didattica della assegnazione del docente all’alunno con disabilità.
Gli insegnanti di sostegno ricorrenti lamentavano infatti che l’Ufficio Scolastico Regionale, nonostante un numero elevato di alunni certificati con disabilità, avesse istituito i posti per il sostegno in deroga (e non nel così detto organico di diritto), ancorando tale determinazione al numero di docenti necessari risalente a più di un decennio fa.
La sentenza in commento, riconoscendo come primario l’interesse alla tutela dello studente disabile,  ha stabilito che l’amministrazione è obbligata ad individuare criteri e modalità con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.
L’Ufficio Scolastico Regionale adesso dovrà pertanto adeguare annualmente anche i posti in organico di diritto, correlando il numero dei posti di organico e in deroga a una puntuale istruttoria alla luce del numero e delle tipologie degli alunni con disabilità.
 

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