Inadempimento del conduttore causato dal lockdown

Published On: 24 Febbraio 2021Categories: Diritto civile, Tutele

Il Covid-19 oltre ad incidere nella vita di tutti i giorni, riflette i suoi effetti anche nel mondo del diritto con particolare riguardo ai rapporti contrattuali.

Nel caso di specie, il Tribunale della Spezia con la decisione del 14 dicembre 2020 ha dovuto affrontare la questione concernente il concetto di “gravità” dell’inadempimento, alla luce del mancato pagamento del canone di locazione durante il periodo del lockdown.

Il locatore chiedeva la convalida di sfratto per morosità in quanto il conduttore si era reso inadempiente al pagamento dei canoni di locazione per i mesi da aprile a giugno 2020.

Il conduttore provvedeva, subito dopo la notifica dell’atto, al pagamento dei canoni arretrati oltre che di tutte le spese legali della procedura.

Nonostante ciò, il locatore chiedeva al Tribunale adito la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore il quale, in opposizione, sosteneva la scarsa importanza del ritardo dell’inadempimento.

Il giudice di primo grado però ha rilevato come, al fine di quantificare la gravità dell’inadempimento ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile, “… non rileva soltanto il mancato pagamento del canone (pur ponendosi in contrasto con la principale obbligazione del conduttore), quindi l’entità oggettiva dell’inadempimento, ma anche il concorso di altre circostanze e l’interesse che l’altra parte intende realizzare …”.

Secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità infatti, “… occorre, in sostanza, coordinare il giudizio sull’elemento oggettivo della mancata prestazione con gli elementi soggettivi e con le modalità e le circostanze di quello specifico rapporto, al fine di valutare se l’inadempimento in concreto abbia comportato una notevole alterazione dell’equilibrio e della complessiva economia del contratto. In tal modo la prestazione inadempiuta e la sua entità diventano soltanto uno degli elementi che possono essere valutati dal Giudice al fine di accertare la gravità o meno dell’inadempimento …”.

In conclusione, nel caso posto all’attenzione del Tribunale, non può ritenersi grave il temporaneo mancato pagamento del canone per poche mensilità, tenuto conto che l’inadempimento si è verificato durante il periodo di lockdown, evento che ha creato profondo disagio economico a tutte le attività professionali.

Ed infatti, la risoluzione per inadempimento sarebbe contraria ai principi di buona fede e correttezza se, in un rapporto di lunga durata (circa 30 anni) come nel caso di specie, si legittimasse la richiesta del locatore di risoluzione solo per poche mensilità versate tardivamente per ragioni esterne.

La disciplina che si sta formando, ritiene che il Covid-19 deve essere considerato tra quelle cause che, ai sensi degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, esclude la responsabilità del debitore, anche relativamente ad eventuali decadenze o penali connesse all’inadempimento.

Secondo il Giudice infine, “…non può altresì non essere considerato, alla luce dei principi di correttezza e buona fede che devono permanere in tutti i rapporti contrattuali, il comportamento tenuto dal convenuto a seguito della notifica dell’atto di citazione …”.

Alla luce di tali considerazioni, la richiesta di risoluzione del contratto è stata ritenuta infondata non potendosi considerare grave l’inadempimento secondo i dettami dell’articolo 1454 del codice civile.

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Inadempimento del conduttore causato dal lockdown

Published On: 24 Febbraio 2021

Il Covid-19 oltre ad incidere nella vita di tutti i giorni, riflette i suoi effetti anche nel mondo del diritto con particolare riguardo ai rapporti contrattuali.

Nel caso di specie, il Tribunale della Spezia con la decisione del 14 dicembre 2020 ha dovuto affrontare la questione concernente il concetto di “gravità” dell’inadempimento, alla luce del mancato pagamento del canone di locazione durante il periodo del lockdown.

Il locatore chiedeva la convalida di sfratto per morosità in quanto il conduttore si era reso inadempiente al pagamento dei canoni di locazione per i mesi da aprile a giugno 2020.

Il conduttore provvedeva, subito dopo la notifica dell’atto, al pagamento dei canoni arretrati oltre che di tutte le spese legali della procedura.

Nonostante ciò, il locatore chiedeva al Tribunale adito la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore il quale, in opposizione, sosteneva la scarsa importanza del ritardo dell’inadempimento.

Il giudice di primo grado però ha rilevato come, al fine di quantificare la gravità dell’inadempimento ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile, “… non rileva soltanto il mancato pagamento del canone (pur ponendosi in contrasto con la principale obbligazione del conduttore), quindi l’entità oggettiva dell’inadempimento, ma anche il concorso di altre circostanze e l’interesse che l’altra parte intende realizzare …”.

Secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità infatti, “… occorre, in sostanza, coordinare il giudizio sull’elemento oggettivo della mancata prestazione con gli elementi soggettivi e con le modalità e le circostanze di quello specifico rapporto, al fine di valutare se l’inadempimento in concreto abbia comportato una notevole alterazione dell’equilibrio e della complessiva economia del contratto. In tal modo la prestazione inadempiuta e la sua entità diventano soltanto uno degli elementi che possono essere valutati dal Giudice al fine di accertare la gravità o meno dell’inadempimento …”.

In conclusione, nel caso posto all’attenzione del Tribunale, non può ritenersi grave il temporaneo mancato pagamento del canone per poche mensilità, tenuto conto che l’inadempimento si è verificato durante il periodo di lockdown, evento che ha creato profondo disagio economico a tutte le attività professionali.

Ed infatti, la risoluzione per inadempimento sarebbe contraria ai principi di buona fede e correttezza se, in un rapporto di lunga durata (circa 30 anni) come nel caso di specie, si legittimasse la richiesta del locatore di risoluzione solo per poche mensilità versate tardivamente per ragioni esterne.

La disciplina che si sta formando, ritiene che il Covid-19 deve essere considerato tra quelle cause che, ai sensi degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, esclude la responsabilità del debitore, anche relativamente ad eventuali decadenze o penali connesse all’inadempimento.

Secondo il Giudice infine, “…non può altresì non essere considerato, alla luce dei principi di correttezza e buona fede che devono permanere in tutti i rapporti contrattuali, il comportamento tenuto dal convenuto a seguito della notifica dell’atto di citazione …”.

Alla luce di tali considerazioni, la richiesta di risoluzione del contratto è stata ritenuta infondata non potendosi considerare grave l’inadempimento secondo i dettami dell’articolo 1454 del codice civile.

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