Ferie non godute e indennità sostitutiva: natura mista e regime contributivo
Con l’ordinanza del 29 maggio 2018, n. 13474, la Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, ha ritenuto di dare continuità all’orientamento secondo cui l’indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, sicché mentre ai fini della verifica della prescrizione va ritenuto prevalente il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, la natura retributiva, quale corrispettivo dell’attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume invece rilievo quando ne va valutata l’incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell’assoggettamento a contribuzione (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, 29.01.2016 n. 1757).
Proprio in ossequio alla sua natura non solo risarcitoria ma anche retributiva, l’indennità sostitutiva delle ferie non godute è stata ritenuta assoggettabile a contribuzione previdenziale.
Secondo la Suprema Corte, infatti, «..l’indennità sostitutiva di ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale a norma dell’art. 12 della legge n. 153 del 1969, sia perché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia prestata dall’art. 2126 cod. civ. a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio […] non escluderebbe la riconducibilità all’ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dal citato art. 12, costituendo essa comunque un’attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nella elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione..” (cfr. anche Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 29.05.2018, n. 13474).