Inerzia della Pubblica Amministrazione

Published On: 24 Settembre 2018Categories: Pubblica Amministrazione

Il Tribunale Amministrativo di Salerno, con l’interessante sentenza n. 1229 del 31 agosto 2018, ha ribadito il principio secondo cui il rito del silenzio è esperibile soltanto laddove ci si trovi al cospetto di una disposizione puntuale impositiva di un obbligo di provvedere ovvero laddove quest’ultimo sia inequivocamente ricavabile dal sistema giuridico.

Il TAR Salerno ha invero precisato che l’obbligo di provvedere sussiste per l’amministrazione solo a fronte dell’istanza del privato che implichi l’adozione di un provvedimento autoritativo e che l’azione contro il silenzio inadempimento non è esperibile contro qualsivoglia tipologia di omissione amministrativa.

Restano quindi esclusi dal suo ambito oggettivo di applicazione gli obblighi di eseguire che richiedano, per il loro assolvimento, un’attività materiale, e non provvedimentale. 

Del resto, prosegue il Collegio, gli artt. 31 e 117 del Codice del Processo Amministrativo si riferiscono sempre e comunque all’attività stricto sensu amministrativa, anche se sprovvista di discrezionalità, non riguardando invece fattispecie adempitive collegate a mere attività materiali post-provvedimentali, le quali nulla hanno a che vedere con l’atto vincolato e/o consequenziale.

Cosicché il ricorso per silentium va dichiarato inammissibile, allorquando si lamenti un’inerzia estranea a qualsiasi attività autoritativa dell’amministrazione, come, ad esempio, un omesso facere materiale.

Da ciò deriva che l’azione ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. non può atteggiarsi a guisa di strumento processuale esperibile per superare qualsivoglia inerzia amministrativa, e, pertanto, non è proponibile, allorquando, a fronte di una determinazione già assunta in senso favorevole all’interessato e autoesecutiva, attraverso cui l’Amministrazione abbia ormai esercitato e consumato il proprio potere, non si richieda al Giudice adìto di ordinare un’attività provvedimentale , ma gli si richieda di ordinare un facere imprecisato (non potendosi reiterare la richiesta a tutela di una pretesa che è invece proponibile, nei confronti di terzi privati, innanzi al Giudice ordinario).

Ultimi Articoli inseriti

Impugnazione dell’iscrizione ipotecaria: calcolo del contributo unificato tributario

21 Novembre 2024|Commenti disabilitati su Impugnazione dell’iscrizione ipotecaria: calcolo del contributo unificato tributario

Con la recente ordinanza n. 26439 del 10 ottobre 2024 la Sezione Tributaria della Suprema Corte ha chiarito le modalità di calcolo del contributo unificato tributario (CUT) in caso di impugnazione di una iscrizione ipotecaria [...]

Patente a crediti edilizia: operatività e coordinamento con il Codice Appalti

20 Novembre 2024|Commenti disabilitati su Patente a crediti edilizia: operatività e coordinamento con il Codice Appalti

Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del decreto legislativo numero 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza) sono soggetti – già dal [...]

Rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente assolto in sede penale

18 Novembre 2024|Commenti disabilitati su Rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente assolto in sede penale

Il TAR Bologna, Sezione Prima, con la recentissima sentenza n. 824 dell’11 ottobre 2024, si è pronunciato sui requisiti necessari all’ottenimento del rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente di un’Amministrazione pubblica, per la propria [...]

About the Author: Mario Rocco Paoli

Condividi

Inerzia della Pubblica Amministrazione

Published On: 24 Settembre 2018

Il Tribunale Amministrativo di Salerno, con l’interessante sentenza n. 1229 del 31 agosto 2018, ha ribadito il principio secondo cui il rito del silenzio è esperibile soltanto laddove ci si trovi al cospetto di una disposizione puntuale impositiva di un obbligo di provvedere ovvero laddove quest’ultimo sia inequivocamente ricavabile dal sistema giuridico.

Il TAR Salerno ha invero precisato che l’obbligo di provvedere sussiste per l’amministrazione solo a fronte dell’istanza del privato che implichi l’adozione di un provvedimento autoritativo e che l’azione contro il silenzio inadempimento non è esperibile contro qualsivoglia tipologia di omissione amministrativa.

Restano quindi esclusi dal suo ambito oggettivo di applicazione gli obblighi di eseguire che richiedano, per il loro assolvimento, un’attività materiale, e non provvedimentale. 

Del resto, prosegue il Collegio, gli artt. 31 e 117 del Codice del Processo Amministrativo si riferiscono sempre e comunque all’attività stricto sensu amministrativa, anche se sprovvista di discrezionalità, non riguardando invece fattispecie adempitive collegate a mere attività materiali post-provvedimentali, le quali nulla hanno a che vedere con l’atto vincolato e/o consequenziale.

Cosicché il ricorso per silentium va dichiarato inammissibile, allorquando si lamenti un’inerzia estranea a qualsiasi attività autoritativa dell’amministrazione, come, ad esempio, un omesso facere materiale.

Da ciò deriva che l’azione ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. non può atteggiarsi a guisa di strumento processuale esperibile per superare qualsivoglia inerzia amministrativa, e, pertanto, non è proponibile, allorquando, a fronte di una determinazione già assunta in senso favorevole all’interessato e autoesecutiva, attraverso cui l’Amministrazione abbia ormai esercitato e consumato il proprio potere, non si richieda al Giudice adìto di ordinare un’attività provvedimentale , ma gli si richieda di ordinare un facere imprecisato (non potendosi reiterare la richiesta a tutela di una pretesa che è invece proponibile, nei confronti di terzi privati, innanzi al Giudice ordinario).

About the Author: Mario Rocco Paoli