Inerzia della Pubblica Amministrazione

Published On: 24 Settembre 2018Categories: Pubblica Amministrazione

Il Tribunale Amministrativo di Salerno, con l’interessante sentenza n. 1229 del 31 agosto 2018, ha ribadito il principio secondo cui il rito del silenzio è esperibile soltanto laddove ci si trovi al cospetto di una disposizione puntuale impositiva di un obbligo di provvedere ovvero laddove quest’ultimo sia inequivocamente ricavabile dal sistema giuridico.

Il TAR Salerno ha invero precisato che l’obbligo di provvedere sussiste per l’amministrazione solo a fronte dell’istanza del privato che implichi l’adozione di un provvedimento autoritativo e che l’azione contro il silenzio inadempimento non è esperibile contro qualsivoglia tipologia di omissione amministrativa.

Restano quindi esclusi dal suo ambito oggettivo di applicazione gli obblighi di eseguire che richiedano, per il loro assolvimento, un’attività materiale, e non provvedimentale. 

Del resto, prosegue il Collegio, gli artt. 31 e 117 del Codice del Processo Amministrativo si riferiscono sempre e comunque all’attività stricto sensu amministrativa, anche se sprovvista di discrezionalità, non riguardando invece fattispecie adempitive collegate a mere attività materiali post-provvedimentali, le quali nulla hanno a che vedere con l’atto vincolato e/o consequenziale.

Cosicché il ricorso per silentium va dichiarato inammissibile, allorquando si lamenti un’inerzia estranea a qualsiasi attività autoritativa dell’amministrazione, come, ad esempio, un omesso facere materiale.

Da ciò deriva che l’azione ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. non può atteggiarsi a guisa di strumento processuale esperibile per superare qualsivoglia inerzia amministrativa, e, pertanto, non è proponibile, allorquando, a fronte di una determinazione già assunta in senso favorevole all’interessato e autoesecutiva, attraverso cui l’Amministrazione abbia ormai esercitato e consumato il proprio potere, non si richieda al Giudice adìto di ordinare un’attività provvedimentale , ma gli si richieda di ordinare un facere imprecisato (non potendosi reiterare la richiesta a tutela di una pretesa che è invece proponibile, nei confronti di terzi privati, innanzi al Giudice ordinario).

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Published On: 24 Settembre 2018

Il Tribunale Amministrativo di Salerno, con l’interessante sentenza n. 1229 del 31 agosto 2018, ha ribadito il principio secondo cui il rito del silenzio è esperibile soltanto laddove ci si trovi al cospetto di una disposizione puntuale impositiva di un obbligo di provvedere ovvero laddove quest’ultimo sia inequivocamente ricavabile dal sistema giuridico.

Il TAR Salerno ha invero precisato che l’obbligo di provvedere sussiste per l’amministrazione solo a fronte dell’istanza del privato che implichi l’adozione di un provvedimento autoritativo e che l’azione contro il silenzio inadempimento non è esperibile contro qualsivoglia tipologia di omissione amministrativa.

Restano quindi esclusi dal suo ambito oggettivo di applicazione gli obblighi di eseguire che richiedano, per il loro assolvimento, un’attività materiale, e non provvedimentale. 

Del resto, prosegue il Collegio, gli artt. 31 e 117 del Codice del Processo Amministrativo si riferiscono sempre e comunque all’attività stricto sensu amministrativa, anche se sprovvista di discrezionalità, non riguardando invece fattispecie adempitive collegate a mere attività materiali post-provvedimentali, le quali nulla hanno a che vedere con l’atto vincolato e/o consequenziale.

Cosicché il ricorso per silentium va dichiarato inammissibile, allorquando si lamenti un’inerzia estranea a qualsiasi attività autoritativa dell’amministrazione, come, ad esempio, un omesso facere materiale.

Da ciò deriva che l’azione ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. non può atteggiarsi a guisa di strumento processuale esperibile per superare qualsivoglia inerzia amministrativa, e, pertanto, non è proponibile, allorquando, a fronte di una determinazione già assunta in senso favorevole all’interessato e autoesecutiva, attraverso cui l’Amministrazione abbia ormai esercitato e consumato il proprio potere, non si richieda al Giudice adìto di ordinare un’attività provvedimentale , ma gli si richieda di ordinare un facere imprecisato (non potendosi reiterare la richiesta a tutela di una pretesa che è invece proponibile, nei confronti di terzi privati, innanzi al Giudice ordinario).

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