Insufficienza del solo punteggio numerico per i rapporti informativi degli Agenti e Assistenti di Polizia Penitenziaria

Published On: 13 Febbraio 2019Categories: Rapporti di lavoro pubblico e privato, Varie

Con la sentenza del 12.02.2019 n. 107, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha accolto l’appello proposto da un agente/assistente della polizia penitenziaria avverso dei rapporti informativi che gli attribuivano il giudizio di mediocre, violando l’obbligo – stabilito dalle norme primarie e dalle circolari citate – di motivare il giudizio finale, con motivazione discorsiva, essendo insufficiente il solo giudizio finale e il mero punteggio numerico.
Il CGA con la sentenza in esame, richiamando l’art. 44 del d.lgs. n. 443/1992 nei commi da 1 a 5, ha chiarito che il giudizio espresso nel rapporto informativo annuale si compone di tre elementi:
a) cinque parametri di giudizio, articolati in sotto elementi, a ciascuno dei quali parametri va attribuito un punteggio numerico variabile da 1 a 3 (commi 4 e 5 del citato art. 44);
b) giudizio complessivo finale sintetico che si compendia nelle formule: «ottimo», «distinto», «buono», «mediocre» o «insufficiente» (comma 1 del citato art. 44).
c) motivazione discorsiva del giudizio finale sintetico (comma 2 del citato art. 44).
Al lume del dettato normativo non sono dunque sufficienti il mero punteggio numerico dei singoli elementi di valutazione né il giudizio complessivo finale sintetico, essendo espressamente chiesto un quid pluris, vale a dire la motivazione del giudizio complessivo finale.
A fronte dell’espresso dettato normativo che impone l’onere motivazionale discorsivo, non sono dunque estensibili al procedimento de quo i principi elaborati dalla giurisprudenza per altri ambiti concorsuali, in ordine alla sufficienza del punteggio numerico.
Il CGA ha inoltre osservato che la totale carenza della motivazione discorsiva non poteva di certo essere sanata con le considerazioni postume espresse dalla sentenza appellata, la quale è stata ritenuta viziata per aver compiuto una valutazione di merito amministrativo circa la rilevanza delle assenze dal servizio, riservata alla Amministrazione.
E invero, secondo il CGA, è verosimile che le reiterate assenze dal servizio possano essere stata la implicita ragione che ha indotto l’Amministrazione a esprimere un giudizio di mediocrità, ma i provvedimenti amministrativi non possono essere sorretti da una motivazione tacita, per quanto intuibile, essendo duplice la funzione della motivazione: da un lato, porre il destinatario in condizione di conoscere le ragioni dell’azione amministrativa e di difendersi, e la motivazione è tanto più necessaria quando il provvedimento è sfavorevole; dall’altro porre i terzi e la intera collettività in grado di comprendere le ragioni delle scelte pubbliche.

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Insufficienza del solo punteggio numerico per i rapporti informativi degli Agenti e Assistenti di Polizia Penitenziaria

Published On: 13 Febbraio 2019

Con la sentenza del 12.02.2019 n. 107, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha accolto l’appello proposto da un agente/assistente della polizia penitenziaria avverso dei rapporti informativi che gli attribuivano il giudizio di mediocre, violando l’obbligo – stabilito dalle norme primarie e dalle circolari citate – di motivare il giudizio finale, con motivazione discorsiva, essendo insufficiente il solo giudizio finale e il mero punteggio numerico.
Il CGA con la sentenza in esame, richiamando l’art. 44 del d.lgs. n. 443/1992 nei commi da 1 a 5, ha chiarito che il giudizio espresso nel rapporto informativo annuale si compone di tre elementi:
a) cinque parametri di giudizio, articolati in sotto elementi, a ciascuno dei quali parametri va attribuito un punteggio numerico variabile da 1 a 3 (commi 4 e 5 del citato art. 44);
b) giudizio complessivo finale sintetico che si compendia nelle formule: «ottimo», «distinto», «buono», «mediocre» o «insufficiente» (comma 1 del citato art. 44).
c) motivazione discorsiva del giudizio finale sintetico (comma 2 del citato art. 44).
Al lume del dettato normativo non sono dunque sufficienti il mero punteggio numerico dei singoli elementi di valutazione né il giudizio complessivo finale sintetico, essendo espressamente chiesto un quid pluris, vale a dire la motivazione del giudizio complessivo finale.
A fronte dell’espresso dettato normativo che impone l’onere motivazionale discorsivo, non sono dunque estensibili al procedimento de quo i principi elaborati dalla giurisprudenza per altri ambiti concorsuali, in ordine alla sufficienza del punteggio numerico.
Il CGA ha inoltre osservato che la totale carenza della motivazione discorsiva non poteva di certo essere sanata con le considerazioni postume espresse dalla sentenza appellata, la quale è stata ritenuta viziata per aver compiuto una valutazione di merito amministrativo circa la rilevanza delle assenze dal servizio, riservata alla Amministrazione.
E invero, secondo il CGA, è verosimile che le reiterate assenze dal servizio possano essere stata la implicita ragione che ha indotto l’Amministrazione a esprimere un giudizio di mediocrità, ma i provvedimenti amministrativi non possono essere sorretti da una motivazione tacita, per quanto intuibile, essendo duplice la funzione della motivazione: da un lato, porre il destinatario in condizione di conoscere le ragioni dell’azione amministrativa e di difendersi, e la motivazione è tanto più necessaria quando il provvedimento è sfavorevole; dall’altro porre i terzi e la intera collettività in grado di comprendere le ragioni delle scelte pubbliche.

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