L'interramento di condutture elettriche non è soggetto a "canone non ricognitorio"
E’ illegittimo il regolamento comunale che assoggetti gli «impianti elettrici insistenti sia sul suolo sia nel sottosuolo di proprietà comunale» al “canone non ricognitorio” previsto dall’articolo 27 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (c.d. Codice della Strada).
In tal senso si è da ultimo espressa la Quarta Sezione del TAR Lombardia di Milano la quale, con due decisioni coeve, pubblicate il 27 agosto 2018 coi n. 2030 e 2028, ha ribadito – sulla scorta della ormai pacifica giurisprudenza formatasi sull’argomento (cfr. Tar Lombardia Milano, sez. IV, 7 novembre 2016, n. 2033; Consiglio di Stato, sez. V, 28.6.2016, n. 2913, da 2916 a 2920, 2922 e da 2925 a 2927; Consiglio di Stato, sez. V, 30.5.2016, n. 2294) – come il citato decreto legislativo n. 285 del 1992 abbia assoggettato a canone unicamente le occupazioni idonee a sottrarre il bene all’uso pubblico (id est: peso imposto al bene pubblico) ciò che non accade nell’ipotesi di condutture elettriche quali quelle nel caso di specie installate dalla parte ricorrente (concessionaria dell’attività di distribuzione dell’energia elettrica presso il Comune resistente).
“La questione, in relazione ad analoghe controversie” – ha in particolare osservato il Collegio decidente, con la prima delle sentenze segnalate – “..è stata già solcata dalla giurisprudenza la quale ha, in modo del tutto condivisibile, ritenuto che, in realtà, nessuna norma primaria autorizzi le amministrazioni locali ad applicare il canone non ricognitorio di cui all’art. 27 del Codice della Strada ad occupazioni che si sostanzino nell’interramento di condutture finalizzate all’esercizio di pubblici servizi…”.
Di talchè, il Collegio ha in entrambi i casi annullato i regolamenti comunali impugnati, ritenendo “…di non dovere discostarsi dall’approdo interpretativo del Giudice d’appello secondo cui, valorizzando una lettura del Codice della Strada «come corpo normativo inteso alla sicurezza delle persone nella circolazione stradale, e rispetto al quale interesse generale le sue norme sono evidentemente serventi», è stata esclusa la legittima esigibilità del canone non ricognitorio nelle ipotesi di utilizzo del sottosuolo della sede stradale le quali – come nel caso che qui rileva – non impediscano o limitino in alcun modo la fruizione pubblica della sede viaria, ferma restando la legittima imposizione del canone per il tratto di tempo durante il quale le lavorazioni di posa e realizzazione dell’infrastruttura a rete impediscono la piena fruizione della sede stradale…”.