Interventi ispettivi nell’ambito delle funzioni di controllo del Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA)
Il 6 dicembre 2024, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 286, il Decreto del Presidente della Repubblica numero 186 del 4 settembre 2024, avente ad oggetto il “Regolamento concernente disposizioni sul personale ispettivo del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132”.
Il Decreto prevede che gli interventi ispettivi di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, sono svolti dal personale dipendente dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente.
Il personale ispettivo è individuato dall’ISPRA e dalle Agenzie, tra coloro che sono in possesso di adeguata qualificazione, comprovata dai titoli di studio e dall’esperienza maturata nei settori specifici di attività.
L’acquisizione della qualifica di ispettore avviene a seguito di pubblicazione sui siti istituzionali dell’ISPRA e delle Agenzie di un apposito interpello, rivolto ai dipendenti delle medesime ISPRA e Agenzie, che avviene con cadenza periodica specificando i criteri per la valutazione dell’esperienza maturata.
Le ispezioni vengono svolte in conformità alla legge 6 novembre 2012, n. 190, per quanto applicabile, nonché ai princìpi di trasparenza, efficienza, efficacia e imparzialità, secondo le modalità stabilite dai regolamenti interni dell’ISPRA e delle Agenzie, tenuto conto dei criteri generali definiti dal presente articolo e nel rispetto dei piani triennali per la prevenzione della corruzione adottati dalle componenti del SNPA.
Per lo svolgimento di ogni attività ispettiva l’ISPRA, ovvero le Agenzie, costituiscono un apposito gruppo ispettivo, formato da un numero minimo di due ispettori, incrementabile sulla base della complessità delle attività da effettuare. In attuazione del principio di rotazione, i gruppi ispettivi sono costituiti garantendo che al medesimo sito ovvero impianto non venga destinato lo stesso personale per più di un triennio.
All’accesso ai siti o agli impianti partecipa esclusivamente il personale ispettivo incaricato dall’ente, il soggetto destinatario dell’ispezione ovvero i soggetti eventualmente incaricati dal destinatario medesimo, purché immediatamente reperibili sul luogo dell’ispezione al momento dello svolgimento dell’attività ispettiva. Delle operazioni è redatto processo verbale che deve essere sottoscritto dai soggetti che hanno svolto l’attività ispettiva, nonché dai soggetti destinatari dell’ispezione ovvero dai soggetti dai medesimi incaricati e il soggetto destinatario dell’ispezione ha diritto a ottenere copia del verbale che contiene le dichiarazioni rese dai soggetti sottoposti a ispezione ovvero dagli incaricati presenti sul luogo dell’ispezione, compresi eventuali rifiuti a fornire informazioni o a sottoscrivere dichiarazioni o a firmare il verbale.
Il personale ispettivo trasmette tempestivamente gli atti di accertamento, ivi compreso il processo verbale all’ente di appartenenza e i risultati dell’ispezione sono comunicati, senza ritardo, al soggetto destinatario dell’ispezione.
Con riguardo alle modalità per la segnalazione di illeciti ambientali, il provvedimento precisa che chiunque, in forma singola o associata, può segnalare all’ISPRA e alle Agenzie illeciti ambientali anche mediante il modulo disponibile sui siti istituzionali dell’ISPRA e delle Agenzie.
La segnalazione di regola, e ove possibile, deve contenere i seguenti elementi: a) le generalità del soggetto che effettua la segnalazione; b) la descrizione dei fatti oggetto di segnalazione; c) se conosciuti, tempo e luogo degli accadimenti; d) se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati; e) l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione; f) l’indicazione di eventuali documenti e di ogni altra informazione che possono confermare la fondatezza dei fatti segnalati; g) l’eventuale documentazione fotografica.
Nel caso in cui le segnalazioni siano presentate in forma anonima, è fatto obbligo per l’ISPRA ovvero per le Agenzie di avviare le attività di verifica ritenute necessarie sulla base dei fatti rappresentati e le conseguenti attività ispettive.
Le segnalazioni possono essere trasmesse mediante posta elettronica o posta ordinaria ovvero con altri strumenti individuati dai regolamenti interni dell’ISPRA e delle Agenzie che verranno protocollate con modalità tecniche tali da garantire la riservatezza del contenuto e dei dati, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
I dati sulle attività di controllo svolte, inclusi quelli relativi alle segnalazioni di illeciti ambientali, costituiscono parte integrante del rapporto annuale sull’attività del SNPA di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132.
Il rapporto viene pubblicato sui siti internet dell’ISPRA e delle Agenzie, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.