Irrilevanti le vicende personali per la proroga del termine di ultimazione dei lavori

Published On: 17 Luglio 2018Categories: Edilizia, Urbanistica ed Espropriazioni

Il Tribunale Amministrativo salernitano, con la recente sentenza del 15 giugno 2018 numero 961, si è pronunciato sulla legittimità della decadenza del permesso di costruire per decorrenza dei termini di inizio e ultimazione dei lavori.
In particolare, la decisione in commento ha affrontato i casi in cui è possibile evitare la decadenza per decorrenza dei termini perentori, qualora prima della scadenza di detti termini, venga richiesta la proroga per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso.
Tale causa di forza maggiore  che ha ritardato l’inizio o impedito l’ultimazione dei lavori, deve consistere –  secondo la tesi del decidente –  in un evento obiettivo, non riconducibile in alcun modo al privato e tale da escludere in maniera incolpevole la sua possibilità di ultimare i lavori nei termini prescritti.
Nel caso di specie il Collegio ha ritenuto che il gravissimo lutto che aveva colpito il ricorrente non sarebbe riconducibile alla nozione di forza maggiore prevista dall’articolo 15 comma 2 D.p.r. n. 380/01.

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Irrilevanti le vicende personali per la proroga del termine di ultimazione dei lavori

Published On: 17 Luglio 2018

Il Tribunale Amministrativo salernitano, con la recente sentenza del 15 giugno 2018 numero 961, si è pronunciato sulla legittimità della decadenza del permesso di costruire per decorrenza dei termini di inizio e ultimazione dei lavori.
In particolare, la decisione in commento ha affrontato i casi in cui è possibile evitare la decadenza per decorrenza dei termini perentori, qualora prima della scadenza di detti termini, venga richiesta la proroga per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso.
Tale causa di forza maggiore  che ha ritardato l’inizio o impedito l’ultimazione dei lavori, deve consistere –  secondo la tesi del decidente –  in un evento obiettivo, non riconducibile in alcun modo al privato e tale da escludere in maniera incolpevole la sua possibilità di ultimare i lavori nei termini prescritti.
Nel caso di specie il Collegio ha ritenuto che il gravissimo lutto che aveva colpito il ricorrente non sarebbe riconducibile alla nozione di forza maggiore prevista dall’articolo 15 comma 2 D.p.r. n. 380/01.

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