La compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo secondo la legge regionale siciliana del 29 luglio 2021 n. 19

Published On: 7 Settembre 2021Categories: Edilizia, Urbanistica ed Espropriazioni, Normativa

La legge regionale del 29 luglio 2021 n. 19, costituita da due articoli, ha apportato modifiche alla legge regionale del 10 agosto 2016 n. 16 in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo, inserendo, dopo l’articolo 25, l’articolo 25 bis recante “norme di interpretazione autentica”.
L’articolo 1, al primo comma, chiarisce che le istanze di condono già presentate per la regolarizzazione di opere realizzate in aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta sono ammissibili nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente; al secondo comma, introduce un termine acceleratorio di novanta giorni per il rilascio da parte degli enti competenti dei nulla osta necessari per la definizione delle pratiche di sanatoria di cui alla disposizione medesima, stabilendo che il termine decorre dal 6 agosto 2021 in cui la norma è entrata in vigore, ovvero, nel caso di istanza di riesame, dalla data di presentazione dell’istanza.
In tal modo il Legislatore Siciliano, oltre ad aver dato certezza interpretativa alle norme che disciplinano le procedure di condono di cui alla legge regionale 326 del 2003, ha stabilito un termine che consentirà agli interessati di poter agire in giudizio per una celere definizione delle pratiche ancora in corso.

I.- L’articolo 1, comma 1, della legge regionale 19/2021 e l’inserimento dell’articolo 25 bis della legge regionale 16/2016 quale “norma di interpretazione autentica”.

La “interpretazione autentica” è contenuta nell’articolo 1 della citata legge regionale 19/2021, che aggiunge alla legge regionale 16/2016 l’articolo 25 bis, in cui si legge: a) al primo comma, che “…l’articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi all’articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma l’ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente…”; b) al secondo comma che “…per la definizione delle pratiche di sanatoria di cui al presente articolo, gli enti competenti rilasciano il nulla osta entro i termini previsti dalla normativa vigente…”.
Le ragioni che stanno alla base di tale “interpretazione autentica” risultano chiare alla luce della normativa di riferimento.
L’articolo 24 della legge regionale 15/2004 ha introdotto in Sicilia il terzo condono edilizio (consentendo “…la presentazione dell’istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni…”).
Le previsioni nazionali relative al terzo condono edilizio impedivano la sanatoria delle opere abusive realizzate su immobili “già soggetti a vincoli” (prevedendo il comma 27 del citato articolo 32 del decreto legge 269/2003, convertito con la legge 326/2003, che “…fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: …d.- siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici…).
Sennonché, tali previsioni nazionali, nel far ciò, richiamavano gli articoli 32 e 33 della 47/85, il cui recepimento in Sicilia è avvenuto mediante l’articolo 23 della regionale del 10 agosto 1985 numero 37, in cui si è espressamente previsto che l’impedimento alla sanatoria deriva esclusivamente da un vincolo preesistente che comporti la “inedificabilità” o dall’avvenuta esecuzione della costruzione a meno di 150 metri dalla battigia, in violazione pertanto dell’articolo 15, lett. a, della legge regionale 12 giugno 1976, numero 7 (“…ad eccezione di quelle iniziate prima dell’entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976…”).
Se ne è dedotto, nel sistema siciliano, che l’esistenza al momento della realizzazione di opere abusive di vincoli “relativi” non costituisca un impedimento assoluto all’accoglimento della richiesta di condono ed alla conseguente sanatoria, occorrendo semplicemente che la Sovrintendenza si pronunci sul vincolo.
Tali conclusioni trovano oggi conferma nella citata norma di “interpretazione autentica”, in cui espressamente si prevede al secondo comma l’obbligo per gli enti competenti di rilasciare i nulla osta necessari alla definizione delle pratiche di sanatoria, afferenti alla regolarizzazione delle opere realizzate in aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta.
Tutto ciò, in linea col parere del 31 gennaio 2012 n. 291/10, con cui il Consiglio di Giustizia Amministrativa aveva già chiarito che in Sicilia il divieto di cui alla citata lettera “d” del comma 27 dell’articolo 32 del decreto legge 269/2003 “…deve considerarsi riferito unicamente ai vincoli <<assoluti>>, e non anche a quelli c.d. relativi; per i quali ultimi può, invece, ottenersi la concessione in sanatoria, ove si realizzino tutte le altre condizioni stabilite dal predetto art. 32-33, ancora vigente nella Regione…”; nonché con la Circolare del 28 marzo 2014 numero 3, con cui il Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – dopo aver confermato che il c.d. terzo condono è da intendersi in Sicilia “…procedibile anche nelle aree a vincoli <<relativi>>, quali quelle dichiarate di interesse paesaggistico…” – ha precisato che: a) in primo luogo, “…rimangono inammissibili le istanze presentate nelle aree sottoposte a vincolo di immodificabilità assoluta, quali a titolo esemplificativo, le aree di rispetto delle coste (art. 15, lett.a), l.r. 78/76) e quelle sottoposte a vincolo diretto monumentale e/o archeologico…” [mentre “…al di fuori di questi casi, le istanze di condono edilizio di abusi ricadenti in aree paesaggisticamente protette possono essere esaminate dalle Soprintendenze, sempre che sia accertato che la domanda sia stata effettivamente presentata al Comune competente entro il 31 marzo 2004 e che la produzione documentale a supporto delle domanda sia stata conforme a legge (art. 32, c. 32, L. 326/2003)…”]; b) in secondo luogo, “…ai fini dell’individuazione dei criteri per l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 167 del d.lgs. n. 42/2004…”, vanno distinte le seguenti “…tre ipotesi: 1. le opere realizzate sono incompatibili con la tutela del vincolo, in quanto hanno determinato una alterazione del paesaggio così rilevante da richiedere la demolizione delle stesse; 2. le opere realizzate abusivamente possono essere tollerate, in quanto pur realizzando le medesime un danno paesaggistico… questo non è valutato di tale rilevanza da richiedere la demolizione; in tal caso verrà rilasciato parere favorevole, disponendo l’applicazione dell’indennità risarcitoria di cui all’articolo.167 d.lgs. n. 42/2004 (ex articolo 15 della legge 1497/39) nella misura del maggior importo tra danno arrecato e profitto conseguito; 3. le opere realizzate vengono ritenute compatibili con la tutela del paesaggio e può essere rilasciato parere favorevole in quanto non hanno determinato alcun danno. Anche in tal caso sarà necessaria una congrua motivazione sull’assenza di danno – e non la semplice dichiarazione che non c’è danno – ma la sanzione di cui all’articolo 167 d.lgs.n. 42/2004 (ex articolo 15 della legge 1497/39) sarà determinata dalla sola valutazione del profitto conseguito…”.

II.- L’articolo 1, comma 2, della legge regionale 19/2021 e la previsione del termine acceleratorio.

Quanto al termine acceleratorio, ci si riporta al secondo comma del citato articolo 1 della legge regionale 19/2021, in cui si dispone che “…i nulla osta di cui al comma 2 dell’articolo 25 bis della legge regionale n. 16/2016 come introdotto dal comma 1 sono resi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, nel caso di istanza di riesame, dalla data di presentazione della medesima istanza…”.
Tale previsione, oltre a richiedere agli enti competenti di rilasciare entro 90 giorni a far data dal 6 agosto 2021 i nulla osta previsti dal citato secondo comma del neo aggiunto articolo 25 bis della legge regionale n. 16/2016, consente agli interessati, laddove ne ricorrano i presupposti sulla base delle disposizioni sopra richiamate, di presentare istanza di riesame, con decorrenza di un analogo termine di 90 giorni per la definizione del procedimento.
Agli interessati quindi, nel caso in cui gli enti competenti dovessero rimanere silenti, viene data la possibilità di proporre ricorso con cui chiedere al Tribunale Amministrativo Regionale compente, ai sensi dell’articolo 31 del Codice del Processo Amministrativo, di accertare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
In conclusione quindi, si auspica che le pratiche di condono, rimaste da molti anni bloccate anche in ragione delle difficoltà interpretative di cui si è detto, possano avere una concreta accelerazione anche in ragione del termine di 90 giorni assegnato per la definizione dei procedimenti di rilascio dei relativi nulla osta, con conseguenze favorevoli anche in ordine al complessivo assetto del territorio che, troppo spesso, subisce gli esiti negativi derivanti dall’applicazione di una normativa priva di organicità.

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La compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo secondo la legge regionale siciliana del 29 luglio 2021 n. 19

Published On: 7 Settembre 2021

La legge regionale del 29 luglio 2021 n. 19, costituita da due articoli, ha apportato modifiche alla legge regionale del 10 agosto 2016 n. 16 in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo, inserendo, dopo l’articolo 25, l’articolo 25 bis recante “norme di interpretazione autentica”.
L’articolo 1, al primo comma, chiarisce che le istanze di condono già presentate per la regolarizzazione di opere realizzate in aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta sono ammissibili nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente; al secondo comma, introduce un termine acceleratorio di novanta giorni per il rilascio da parte degli enti competenti dei nulla osta necessari per la definizione delle pratiche di sanatoria di cui alla disposizione medesima, stabilendo che il termine decorre dal 6 agosto 2021 in cui la norma è entrata in vigore, ovvero, nel caso di istanza di riesame, dalla data di presentazione dell’istanza.
In tal modo il Legislatore Siciliano, oltre ad aver dato certezza interpretativa alle norme che disciplinano le procedure di condono di cui alla legge regionale 326 del 2003, ha stabilito un termine che consentirà agli interessati di poter agire in giudizio per una celere definizione delle pratiche ancora in corso.

I.- L’articolo 1, comma 1, della legge regionale 19/2021 e l’inserimento dell’articolo 25 bis della legge regionale 16/2016 quale “norma di interpretazione autentica”.

La “interpretazione autentica” è contenuta nell’articolo 1 della citata legge regionale 19/2021, che aggiunge alla legge regionale 16/2016 l’articolo 25 bis, in cui si legge: a) al primo comma, che “…l’articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi all’articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma l’ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente…”; b) al secondo comma che “…per la definizione delle pratiche di sanatoria di cui al presente articolo, gli enti competenti rilasciano il nulla osta entro i termini previsti dalla normativa vigente…”.
Le ragioni che stanno alla base di tale “interpretazione autentica” risultano chiare alla luce della normativa di riferimento.
L’articolo 24 della legge regionale 15/2004 ha introdotto in Sicilia il terzo condono edilizio (consentendo “…la presentazione dell’istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni…”).
Le previsioni nazionali relative al terzo condono edilizio impedivano la sanatoria delle opere abusive realizzate su immobili “già soggetti a vincoli” (prevedendo il comma 27 del citato articolo 32 del decreto legge 269/2003, convertito con la legge 326/2003, che “…fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: …d.- siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici…).
Sennonché, tali previsioni nazionali, nel far ciò, richiamavano gli articoli 32 e 33 della 47/85, il cui recepimento in Sicilia è avvenuto mediante l’articolo 23 della regionale del 10 agosto 1985 numero 37, in cui si è espressamente previsto che l’impedimento alla sanatoria deriva esclusivamente da un vincolo preesistente che comporti la “inedificabilità” o dall’avvenuta esecuzione della costruzione a meno di 150 metri dalla battigia, in violazione pertanto dell’articolo 15, lett. a, della legge regionale 12 giugno 1976, numero 7 (“…ad eccezione di quelle iniziate prima dell’entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976…”).
Se ne è dedotto, nel sistema siciliano, che l’esistenza al momento della realizzazione di opere abusive di vincoli “relativi” non costituisca un impedimento assoluto all’accoglimento della richiesta di condono ed alla conseguente sanatoria, occorrendo semplicemente che la Sovrintendenza si pronunci sul vincolo.
Tali conclusioni trovano oggi conferma nella citata norma di “interpretazione autentica”, in cui espressamente si prevede al secondo comma l’obbligo per gli enti competenti di rilasciare i nulla osta necessari alla definizione delle pratiche di sanatoria, afferenti alla regolarizzazione delle opere realizzate in aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta.
Tutto ciò, in linea col parere del 31 gennaio 2012 n. 291/10, con cui il Consiglio di Giustizia Amministrativa aveva già chiarito che in Sicilia il divieto di cui alla citata lettera “d” del comma 27 dell’articolo 32 del decreto legge 269/2003 “…deve considerarsi riferito unicamente ai vincoli <<assoluti>>, e non anche a quelli c.d. relativi; per i quali ultimi può, invece, ottenersi la concessione in sanatoria, ove si realizzino tutte le altre condizioni stabilite dal predetto art. 32-33, ancora vigente nella Regione…”; nonché con la Circolare del 28 marzo 2014 numero 3, con cui il Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – dopo aver confermato che il c.d. terzo condono è da intendersi in Sicilia “…procedibile anche nelle aree a vincoli <<relativi>>, quali quelle dichiarate di interesse paesaggistico…” – ha precisato che: a) in primo luogo, “…rimangono inammissibili le istanze presentate nelle aree sottoposte a vincolo di immodificabilità assoluta, quali a titolo esemplificativo, le aree di rispetto delle coste (art. 15, lett.a), l.r. 78/76) e quelle sottoposte a vincolo diretto monumentale e/o archeologico…” [mentre “…al di fuori di questi casi, le istanze di condono edilizio di abusi ricadenti in aree paesaggisticamente protette possono essere esaminate dalle Soprintendenze, sempre che sia accertato che la domanda sia stata effettivamente presentata al Comune competente entro il 31 marzo 2004 e che la produzione documentale a supporto delle domanda sia stata conforme a legge (art. 32, c. 32, L. 326/2003)…”]; b) in secondo luogo, “…ai fini dell’individuazione dei criteri per l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 167 del d.lgs. n. 42/2004…”, vanno distinte le seguenti “…tre ipotesi: 1. le opere realizzate sono incompatibili con la tutela del vincolo, in quanto hanno determinato una alterazione del paesaggio così rilevante da richiedere la demolizione delle stesse; 2. le opere realizzate abusivamente possono essere tollerate, in quanto pur realizzando le medesime un danno paesaggistico… questo non è valutato di tale rilevanza da richiedere la demolizione; in tal caso verrà rilasciato parere favorevole, disponendo l’applicazione dell’indennità risarcitoria di cui all’articolo.167 d.lgs. n. 42/2004 (ex articolo 15 della legge 1497/39) nella misura del maggior importo tra danno arrecato e profitto conseguito; 3. le opere realizzate vengono ritenute compatibili con la tutela del paesaggio e può essere rilasciato parere favorevole in quanto non hanno determinato alcun danno. Anche in tal caso sarà necessaria una congrua motivazione sull’assenza di danno – e non la semplice dichiarazione che non c’è danno – ma la sanzione di cui all’articolo 167 d.lgs.n. 42/2004 (ex articolo 15 della legge 1497/39) sarà determinata dalla sola valutazione del profitto conseguito…”.

II.- L’articolo 1, comma 2, della legge regionale 19/2021 e la previsione del termine acceleratorio.

Quanto al termine acceleratorio, ci si riporta al secondo comma del citato articolo 1 della legge regionale 19/2021, in cui si dispone che “…i nulla osta di cui al comma 2 dell’articolo 25 bis della legge regionale n. 16/2016 come introdotto dal comma 1 sono resi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, nel caso di istanza di riesame, dalla data di presentazione della medesima istanza…”.
Tale previsione, oltre a richiedere agli enti competenti di rilasciare entro 90 giorni a far data dal 6 agosto 2021 i nulla osta previsti dal citato secondo comma del neo aggiunto articolo 25 bis della legge regionale n. 16/2016, consente agli interessati, laddove ne ricorrano i presupposti sulla base delle disposizioni sopra richiamate, di presentare istanza di riesame, con decorrenza di un analogo termine di 90 giorni per la definizione del procedimento.
Agli interessati quindi, nel caso in cui gli enti competenti dovessero rimanere silenti, viene data la possibilità di proporre ricorso con cui chiedere al Tribunale Amministrativo Regionale compente, ai sensi dell’articolo 31 del Codice del Processo Amministrativo, di accertare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
In conclusione quindi, si auspica che le pratiche di condono, rimaste da molti anni bloccate anche in ragione delle difficoltà interpretative di cui si è detto, possano avere una concreta accelerazione anche in ragione del termine di 90 giorni assegnato per la definizione dei procedimenti di rilascio dei relativi nulla osta, con conseguenze favorevoli anche in ordine al complessivo assetto del territorio che, troppo spesso, subisce gli esiti negativi derivanti dall’applicazione di una normativa priva di organicità.

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