La Regione Sicilia recepisce il nuovo Codice degli Appalti Pubblici
La Regione Sicilia, con la recente legge regionale n. 12 del 12 ottobre 2023, pubblicata sulla GURS n. 44 del 20 ottobre 2023 (S.O.) – con un testo finale diverso e più articolato di quello inizialmente approvato dalla Giunta Regionale (giusta delibera n.253 del 19 giugno 2023), poi presentato all’Assemblea Regionale Siciliana (DDL n.519/2023) – ha formalmente recepito il Nuovo “Codice degli Appalti Pubblici” di cui al decreto legislativo 36/2023, già entrato in vigore l’1 aprile 2023 e divenuto “efficace” a far data dal successivo 1 luglio (secondo l’articolato regime transitorio che abbiamo in sintesi descritto qui).
Similmente a quanto avvenuto per il recepimento del previgente “Codice dei Contratti Pubblici” di cui al decreto legislativo 50/2016 [1], il Legislatore regionale siciliano ha proceduto ad allineare la disciplina regionale in materia a quella nazionale, attraverso la modifica della legge regionale del 12 luglio 2011 n. 12.
Tale legge, a suo tempo pubblicata sulla GURS n. 30 del 14 luglio 2011, S.O. n.1, varata per assicurare l’applicabilità anche in Sicilia, per la prima volta dinamicamente e pressocché in toto, del primo “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” di cui al decreto legislativo 163/2006 e poi in parte dichiarata incostituzionale [2], resta pertanto e ancora oggi il testo normativo di riferimento in materia.
Le recenti modifiche legislative a tale testo non si esauriscono, però, nella conferma e nel mero aggiornamento della clausola di rinvio dinamico al nuovo Codice di cui al decreto legislativo 36/2023, con l’adeguamento di alcuni riferimenti normativi.
Il Legislatore regionale, in occasione dell’approvazione della legge 12/2023 in rassegna, ha infatti ritenuto di introdurre anche alcune integrazioni e qualche novità, anche di carattere ordinamentale, in virtù e nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva, comunque limitata ai lavori pubblici, che è riconosciuta, per statuto, alla Regione Siciliana (ex articolo 14, lettera g).
Vediamone i principali contenuti.
Le modifiche normative finalizzate al recepimento del nuovo Codice Appalti
In primo luogo, ovviamente, la legge regionale siciliana 12/2023 si premura di apportare una serie di modifiche “chirurgiche” alla legge regionale 12/2011, al precipuo fine di assicurare – sin dal suo “titolo” e quindi nelle singole disposizioni del suo Capo I, articoli 1-13 – il completo allineamento e il formale aggiornamento d’ogni richiamo normativo alla nuova disciplina statale in tema di contratti pubblici, ai singoli istituti e alle nuove nomenclature e qualificazioni varate dal decreto legislativo 36/2003.
Col che, in particolare, il novellato articolo 1 della legge regionale 12/2011, nel testo oggi vigente, come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 12/2023 in rassegna, recita: «Nel territorio della Regione si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, gli istituti, le nomenclature e le qualificazioni in esso richiamate, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge».
Fra le tante ulteriori modifiche “chirurgiche” apportate dall’articolo 1 della legge regionale 12/2023, merita d’essere qui segnalata l’attribuzione al già esistente “Dipartimento regionale tecnico” di cui all’articolo 4 della legge regionale 12/2011, d’una nuova competenza: la nuova lettera n bis), introdotta al comma 4 (dell’articolo 4 della legge 12/2011), prevede infatti che il DRT “curi”, fra l’altro, la “realizzazione e la manutenzione della piattaforma di approvvigionamento digitale della stazione appaltante-Regione Siciliana prevista dall’articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”; come pure la sua certificazione da parte di ANAC, nonché la sua interoperabilità con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso detta Autorità.
Le modifiche normative relative all’iter in conferenza di servizi per l’acquisizione dei pareri sui progetti di lavori pubblici e alla “Commissione regionale dei lavori pubblici” (articolo 5, l.r. 12/2011)
Anche l’articolo 5 della legge regionale 12/2011 viene novellato in un’ottica di semplificazione dell’iter di approvazione dei progetti di lavori pubblici.
Al riguardo, d’un canto, viene confermato il procedimento in conferenza di servizi, su iniziativa del responsabile unico del progetto, per l’approvazione di tutti i progetti di lavori pubblici, d’ogni livello e importo.
È stato infatti soppresso dal primo comma dell’articolo 5 il riferimento ai soli progetti “di importo complessivo inferiore o uguale alla soglia comunitaria”. Sicché, il testo novellato del primo comma dell’articolo 5 in rassegna risulta oggi il seguente: «Per tutti i livelli di progettazione dei lavori pubblici, il responsabile univo del progetto convoca una Conferenza di servizi con le modalità e l’osservanza delle procedure di cui al titolo IV della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modificazioni, per l’acquisizione, in riferimento al livello di progettazione, di tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori e il suo parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali e uffici regionali in materia di opere pubbliche. Ai lavori della Conferenza di servizi partecipano i progettisti dell’opera».
Occorre, inoltre, notare come – all’evidente e dichiarato fine di evitare sovrapposizioni con le verifiche previste dall’articolo 41 del decreto legislativo 36/2023 – sia stato eliminato anche il “parere in linea tecnica” di competenza del RUP in precedenza contemplato dal comma 3 della disposizione in rassegna, per i soli lavori “di importo complessivo inferiore o uguale alla soglia comunitaria”.
Dall’altro, viene mantenuto l’obbligo, ma per i soli progetti di importo pari o superiore ai 30 milioni di euro, dell’acquisizione del parere della “Commissione regionale dei lavori pubblici”, la cui disciplina è stata integralmente sostituita dai nuovi commi da 3 a 11 della disposizione in rassegna.
Le modifiche normative in tema di programmazione dei lavori pubblici (articolo 6, l.r. 12/2011)
L’articolo 6 della legge regionale 12/2011, nel suo testo originario, constava di ben 34 commi e prevedeva un’articolata disciplina della programmazione, a cura della Regione siciliana, dell’attività di realizzazione dei lavori pubblici.
Tale disciplina viene oggi “in toto” soppressa e il nuovo articolo 6 consta di un unico comma di rinvio dinamico, espresso e integrale, alle disposizioni in tema di programmazione di lavori, beni e servizi contenute nel libro I, parte III del decreto legislativo 36/2023 (articoli 37 e ss.).
Le modifiche normative in tema di “commissioni giudicatrici” (articolo 8, l.r. 12/2011 e articolo 8, l.r. 12/2023)
Il comma 8 dell’articolo 1 della legge regionale 12/2023, abroga in toto l’articolo 8 della legge regionale 12/2011, ab origine dedicato alla disciplina della “Commissione aggiudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importi inferiori a 1.250 migliaia di euro” (divenuta incompatibile con le regole che presidiano oggi formazione, nomina e composizione delle Commissioni di gara ai sensi dell’articolo 93 del decreto legislativo 36/2023).
Al tempo stesso, il Legislatore regionale con l’ulteriore previsione contenuta all’articolo 8 della legge 12/2023, rubricato “Componenti esterni delle commissioni giudicatrici” – non presente nel DDL e non inserito all’interno della legge regionale 12/2011 – ha stabilito che “1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 93 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, con proprio decreto, previo parere della commissione legislativa competente dell’Assemblea regionale siciliana, prevede strumenti e modalità per il reperimento, anche mediante costituzione di apposito albo, di professionisti esterni nelle commissioni giudicatrici, secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione. 2. Col decreto assessoriale di cui al comma 1 sono stabilite le misure utili volte a incentivare la massima efficacia ed efficienza da parte dei professionisti esterni nominati nelle commissioni giudicatrici”.
Le modifiche normative relative all’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori (U.R.E.G.A.) e all’istituzione della “Centrale Unica di committenza regionale dei contrati pubblici” (articolo 9, l.r. 12/2011)
Particolarmente significative appaiono le modifiche di carattere ordinamentale e organizzativo, apportate – ex articolo 1, comma 9, della legge 12/2023 – all’articolo 9 della legge regionale 12/2011, in funzione del recepimento e del necessario coordinamento con le disposizioni del nuovo Codice Appalti in tema di qualificazione, aggregazione e centralizzazione delle committenze (articoli 62 e ss. e Allegato II.4).
Il nuovo articolo 9, oggi totalmente riscritto, prevede infatti l’istituzione di una nuova struttura regionale ad hoc, denominata “Centrale Unica di committenza regionale dei contrati pubblici”, destinata a qualificarsi per la progettazione e per l’affidamento di lavori, servizi e forniture (o di entrambe le tipologie contrattuali) ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 36/2023 ed all’Allegato II.4.
Tale nuova struttura è destinata a sostituire e accorpare, sin dalla sua stessa articolazione interna, le competenze sin qui esercitate, d’un canto, dal Dipartimento Regionale Tecnico (DRT) dell’Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità e dalle sue strutture intermedie, articolate su base provinciale, e cioè gli U.R.E.G.A., istituiti nel 2005 con attribuzioni limitate alle procedure d’appalto di lavori pubblici (ad oggi, peraltro, non iscritti nell’elenco dei soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del D.L. 66/2014); e dall’altro, dalla Centrale Unica di Committenza (CUC), istituita dall’articolo 55 della legge regionale 9/2018, in seno all’Assessorato regionale dell’Economia, con attribuzioni riferite alle procedure d’appalto di servizi e forniture.
Con successivi decreti interassessoriali dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità e dell’Assessore regionale per l’economia ne verranno più puntualmente disciplinati l’organizzazione (ciò, anche “al fine di soddisfare i requisiti previsti per la qualificazione secondo quanto previsto dall’allegato II.4 del decreto legislativo n. 36/2023”, nonché per quanto attiene alle ulteriori misure organizzative di dettaglio, comprese quelle volte all’attuazione e gestione dei processi digitali e degli adempimenti contemplati dall’articolo 19 del decreto legislativo 36/2023), nonché le “modalità e risorse per la formazione e il rafforzamento della capacità amministrativa” della medesima Centrale Unica.
È inoltre previsto che “l’Ufficio Regionale di Committenza (URC) subentra nelle funzioni svolte dalla struttura centrale e dalle sezioni provinciali dell’UREGA” e che “ogni richiamo in disposizioni legislative regionali vigenti alla struttura centrale e alle sezioni provinciali dell’UREGA si intende riferito al’’Ufficio Regionale di Committenza (URC)” (così, il comma 6 del novellato articolo 9), e altresì che con un successivo decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, verranno “istituite e regolamentate le commissioni di gara degli Uffici Regionali di Committenza (URC)” (così, al comma 7).
Gli Albi regionali (articolo 12, l.r. 12/2011)
Il novellato articolo 12 della legge regionale 12/2011 prevede due Albi regionali, entrambi tenuti dall’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, a cui attingono – per gli affidamenti “sotto-soglia” di cui all’articolo 50 del nuovo Codice Appalti – gli enti di cui all’articolo 2 della legge regionale 12/2011 (anch’esso, peraltro, novellato [3]):
– un primo albo, denominato semplicemente “Albo Regionale”, “ove sono iscritti, ad istanza di parte, gli operatori economici ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dall’articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i lavori, i servizi e le forniture, fatta eccezione per i servizi di ingegneria e architettura (SIA) di cui alle lettere b) ed e) del medesimo comma 1 dell’articolo 50, per i quali trova applicazione quanto previsto dal comma 2”;
– un secondo e distinto albo, denominato “Albo Regionale Unico”, in effetti già previsto dall’articolo 12 nella sua originaria formulazione, “ove sono iscritti, ad istanza di parte, gli operatori economici ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dall’articolo 50, comma l, lettere b) ed e), del decreto legislativo n. 36/2023, i servizi di ingegneria e architettura”.
Ciò, con la precisazione che “il principio di rotazione si intende rispettato dagli enti di cui all’articolo 2 facendo riferimento alle procedure di affidamento esperite da ciascuna stazione appaltante” (comma 3).
Quanto alla formazione e all’aggiornamento di tali Albi regionali, la disposizione in rassegna prevede che con successivi decreti del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico (DRT) saranno emanati gli avvisi pubblici per la loro costituzione, e definite le modalità d’iscrizione e aggiornamento, di cui comunque si prevede già il carattere “dinamico” (affidato alla cura dello stesso Dipartimento Regionale Tecnico – DRT).
Le disposizioni di legge regionale “integrative” in tema di requisiti speciali per l’affidamento dei “servizi tecnici” e delle progettazioni esecutive (articoli 10 ter e 10 quater, l.r. 12/2011)
Gli articoli 3 e 4 della legge regionale 12/2023, introducono – attraverso l’aggiunta di due nuovi articoli, inseriti nel contesto della legge regionale 12/2011 – dei “particolari” requisiti di ordine speciale per gli affidamenti di servizi tecnici (nuovo articolo 10 ter) e per l’affidamento della progettazione esecutiva (nuovo articolo 10 quater).
In particolare, a norma del nuovo articolo 10 ter della legge 12/2011, “ferma restando l’applicazione di quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 100 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 [4], limitatamente ai servizi di architettura e ingegneria e ad altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari possono essere dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell’importo delle opere o, in alternativa, con adeguata motivazione, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell’appalto. Per i medesimi servizi, i requisiti di capacità tecnica e professionale possono essere dimostrati dall’avvenuta esecuzione, nei dieci anni precedenti la pubblicazione del bando, di contratti analoghi a quelli in affidamento anche a favore di soggetti privati”.
A norma del nuovo articolo 10 quater, dedicato ai “requisiti di ordine speciale per l’affidamento di progettazione esecutiva”, “al fine di dimostrare i requisiti di ordine speciale di cui all’articolo 100, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 [5], previsti dal bando per l’affidamento della progettazione esecutiva, i vincitori dei concorsi possono costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 66 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti. Tale raggruppamento deve essere formalmente costituito dal vincitore del concorso prima dell’affidamento”.
Le modifiche normative in tema di prezziari e di corrispettivi per i servizi tecnici (articoli 10 e 10 bis, l.r. 12/2011)
Con la legge 12/2023, il Legislatore regionale è intervenuto anche sulla disciplina dei prezziari regionali, già contenuta all’articolo 10 della legge regionale 12/2011.
Al riguardo, viene anzitutto introdotto un obbligo di aggiornamento dei prezziari regionali per i lavori pubblici con cadenza annuale (inferiore, pertanto, rispetto ai 24 mesi ab origine previsti dal comma 2 dell’articolo 10).
Inoltre, il Legislatore regionale ha ritenuto di disciplinare l’eventuale e temporanea ultrattività di tali prezziari.
Il nuovo comma 3 dell’articolo 10, infatti, oggi recita: “Come stabilito dall’articolo 4 dell’allegato I.14 richiamato al comma 2, i prezziari cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, ovvero: a) nel caso di un progetto di fattibilità tecnica economica da porre a base di gara, qualora il medesimo progetto sia approvato entro il 30 giugno, è possibile utilizzare il prezziario vigente nell’anno precedente al fine della quantificazione del limite di spesa; dopo il 30 giugno si procede alla revisione del progetto da porre a base di gara utilizzando il prezziario vigente; b) nel caso di un progetto esecutivo da porre a base di gara, qualora il medesimo sia approvato entro il 30 giugno, si utilizza l’elenco dei prezzi approvato con il livello progettuale precedente; nel caso in cui siano necessari ulteriori prezzi, i medesimi potranno essere dedotti dal prezziario vigente nell’anno precedente”, con la precisazione che “i termini di approvazione di cui alle lettere a) e b) sono riferiti alla data di adozione dell’atto di validazione del progetto posto a base di gara”.
Quindi, il nuovo comma 4 stabilisce che “gli enti di cui all’articolo 2, nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezziario regionale e non ricorrano le condizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), prima dell’indizione della gara devono aggiornare i prezzi dei progetti senza necessità di sottoporre gli stessi a ulteriori pareri o approvazioni. L’aggiornamento è effettuato sulla base del prezziario regionale vigente” (con la soppressione pertanto dell’inciso, originariamente presente nella norma, che consentiva il “mancato aggiornamento” dei prezzi dei progetti a base di gara, giusta “parere motivato negativo del responsabile del procedimento, fondato sull’assenza di significative variazioni economiche”).
Ancora, viene introdotto in seno alla legge regionale 12/2011, un nuovo articolo 10 bis, rubricato “Prezziario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale” il quale – nell’estendere già a tale Prezziario, la disciplina su aggiornamento, validità temporale ed eventuale ed eccezionale ultrattività introdotta all’articolo 10 per il Prezziario Regionale per i lavori pubblici – prevede, fra l’altro, che con successivo decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, verranno fissati “i criteri generali per la formazione” anche di tale prezziario.
Ciò, ferma restando medio tempore la vigenza e applicabilità delle previsioni di cui al decreto assessoriale n. 40/Gab del 31 agosto 2023.
Quanto ai corrispettivi per i servizi tecnici, il novellato articolo 13 della legge regionale 12/2011, d’un canto, non prevede più la facoltà per il concorrente di richiedere all’Ordine professionale di riferimento territorialmente competente, la verifica del corrispettivo posto a base di gara, ab origine contemplata dal comma 1, oggi totalmente riscritto e sostituito da una disposizione di principio e carattere generale (“I corrispettivi da porre a base di gara, per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, sono calcolati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 41, comma 15, e dell’allegato I.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto del vigente decreto parametri emanato dal Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”).
È stata invece confermata la possibilità per il responsabile del progetto di richiedere ai medesimi Ordini Professionali “la verifica preventiva del corrispettivo del servizio da porre a base di gara”, allo scopo di garantire congruità e omogeneità dei corrispettivi professionali inerenti i servizi tecnici (già prevista nella originaria formulazione del comma 2 della disposizione in rassegna, oggi adeguato alle nuove e diverse nomenclature contenute nel nuovo Codice appalti).
Ciò peraltro con l’ulteriore precisazione che “il parere si intende reso favorevolmente qualora l’ordine interessato, entro dieci giorni dalla notifica, non abbia riscontrato la richiesta” (la versione originaria della disposizione in rassegna prevedeva che “qualora, entro dieci giorni, da parte degli ordini professionali non pervenga risposta alla verifica richiesta, gli enti possono procedere ugualmente”).
La creazione di un nuovo organo consultivo: il “Tavolo Tecnico dei Lavori Pubblici” (articolo 5, l.r. 12/2023)
L’articolo 5 della legge regionale 12/2023 – anch’esso non previsto nell’iniziale DDL e infine non organicamente inserito nel contesto della legge 12/2011 – prevede la creazione, presso l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, di un nuovo organo consultivo “per le attività della presente legge”: il “Tavolo Tecnico dei Lavori Pubblici”.
Tale organo verrà disciplinato – quanto a composizione, organizzazione e funzionamento – con un successivo decreto assessoriale da adottarsi nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 12/2023.
Le disposizioni in materia di “antimafia” (articoli 6 e 7, l.r. 12/2023)
Infine, per quanto d’interesse, la legge regionale 12/2023, contiene due ulteriori disposizioni – anche queste introdotte solo nel corso dell’istruttoria legislativa e non inserite all’interno della legge regionale 12/2011 – con finalità di prevenzione e/o di riduzione del rischio di infiltrazioni criminali negli appalti pubblici.
L’articolo 6, rubricato “Misure per prevenire le infiltrazioni criminali negli appalti pubblici”, prevede in particolare che “fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, con proprio decreto, previo parere della commissione legislativa competente dell’Assemblea regionale siciliana, prevede strumenti e misure, inclusa la predisposizione e l’utilizzo vincolante di appositi protocolli e linee guida, volti a prevenire le infiltrazioni criminali e mafiose nel settore degli appalti pubblici”.
L’articolo 7, rubricato “Misure di riduzione del rischio di infiltrazioni della criminalità negli appalti pubblici” stabilisce invece che “1. Al fine di ridurre il rischio di infiltrazioni della criminalità, le imprese che partecipano ad una procedura per inviti di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 devono comunicare preventivamene per quali tipologie di lavori si avvarranno di subappaltatori e le caratteristiche delle imprese subappaltatrici le quali devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Codice antimafia di cui al decreto 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, iscritte all’Albo regionale di cui al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modificazioni e non devono incorrere nelle cause di esclusione di cui all’articolo 95, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 36/2023. 2. L’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità provvede all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 con proprio decreto, previo parere della commissione legislativa competente dell’Assemblea regionale siciliana, specificando le gravi infrazioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 36/2023”.
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[1] Per il recepimento del previgente Codice dei Contratti pubblici, l’articolo 25 della legge regionale 17 maggio 2019 n. 8 (legge “collettanea”, pubblicata sulla GURS n. 45 del 5 novembre 2016), aveva apportato talune e assai limitate modifiche alla legge regionale 12/2011, e precisamente: a) aveva sostituito il primo comma dell’articolo 1, col seguente: “A decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche e integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge”; b) aveva abrogato gli articoli 14, 17 e 19 della legge regionale 12/2011; c) aveva precisato che “le disposizioni di cui all’art. 8 della legge regionale n. 12/2011 si applicano con i limiti temporali stabiliti dall’art. 77, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del decreto legislativo n. 50/2016, le disposizioni di cui all’art. 9, comma 6, della legge regionale n. 12/2011 si applicano con i limiti temporali stabiliti dall’art. 77, comma 12, del medesimo decreto legislativo”; e infine d) aveva previsto che “tutti i riferimenti al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modifiche e integrazioni, contenuti nella legge regionale n. 12/2011 e nel decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13, si intendono riferiti alle omologhe disposizioni previste dal decreto legislativo n. 50/2016 e dai relativi provvedimenti di attuazione”.
[2] Cfr. Corte Costituzionale, sentenza 18 ottobre 2016, n. 263 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcuni commi dell’articolo 19, dedicato ai “criteri di aggiudicazione”, poi definitivamente abrogato dalla legge richiamata nella precedente nota.
[3] Articolo 2 della legge regionale 12/2011, nel testo modificato e oggi vigente, sempre rubricato “Ambito di applicazione”: “1. Le disposizioni della presente legge si applicano: a) all’Amministrazione regionale, alle aziende e agli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza, agli enti locali territoriali e/o istituzionali e loro associazioni comunque denominate e consorzi, agli enti e aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza, nonché agli altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente o intera partecipazione pubblica; b) alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2, comma 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; c) agli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o agli enti privati, limitatamente ai lavori per i quali è fruibile un finanziamento pubblico, regionale o extra regionale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione della quota pubblica di finanziamento. Gli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o gli enti privati e gli enti sottoposti a vigilanza privi di uffici tecnici, per i lavori previsti al comma 1 dell’articolo 1, si avvalgono, per le fasi di istruttoria, di aggiudicazione e successive, degli enti locali territorialmente competenti. Gli enti sottoposti a vigilanza, privi di uffici tecnici, possono avvalersi altresì dell’Amministrazione regionale”.
[4] Articolo 100, comma 11, del decreto legislativo 36/2023 (rubricato “Requisiti di ordine speciale”): “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati”.
[5] Articolo 100, comma 1, del decreto legislativo 36/2023 (rubricato “Requisiti di ordine speciale”): “Sono requisiti di ordine speciale: a) l’idoneità professionale; b) la capacità economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali”.