La “tollerabilità” delle immissioni rumorose

Nell’ambito delle disposizioni del codice civile a tutela del diritto di proprietà, l’art. 844 c.c. attribuisce al proprietario di un fondo o di un immobile il diritto di usufruirne liberamente e, quindi, anche di fare rumore.

La norma, infatti, al primo comma prevede espressamente che “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”.

Il diritto del proprietario, tuttavia, incontra un limite nella normale tollerabilità delle immissioni provenienti dal suo fondo o dal suo immobile, con la conseguenza che al di sotto di tale limite le immissioni rumorose saranno lecite e dovranno essere sopportate, viceversa, se superano quella soglia di normale tollerabilità prevista dalla norma sarà possibile agire in giudizio al fine di ottenere la cessazione delle immissioni rumorose e il risarcimento del danno patrimoniale e non.

Nell’applicare il criterio della normale tollerabilità delle immissioni rumorose, inoltre, il giudice – ai sensi  dell’art. 844, comma 2, c.c. – dovrà “…contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà…”, e ancora, “…può tenere conto della priorità di un determinato uso…”.

Il secondo comma della citata disposizione normativa, quindi, pone un ulteriore limite al diritto del proprietario del fondo e/o dell’immobile da cui si propagano le immissioni rumorose, attribuendo all’autorità giudiziaria il potere/dovere di operare una valutazione comparativa tra le esigenze della produzione e le ragioni della proprietà, considerando eventualmente la priorità di un determinato uso.

Il limite della tollerabilità secondo la giurisprudenza

La Suprema Corte di Cassazione, con la recente ordinanza del 31 luglio 2024 n. 21479, ha affermato che “…il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti…”, con la conseguenza che “…spetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell’ambito della stessa…”.

I Giudici di legittimità, nello specifico, dopo aver ribadito che nell’ambito dei rapporti tra privati relativi alla intollerabilità delle immissioni rumorose si applica sempre la disciplina dell’art. 844 c.c., hanno rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito l’accertamento in concreto del superamento della soglia di normale tollerabilità delle immissioni rumorose, nonché l’individuazione degli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni rumorose al di sotto di tale soglia.

Secondo la Corte, infatti, il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose “…non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo…” sicché, secondo il ragionamento dei Giudici di legittimità “…la valutazione ex art.844 c.c. diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell’uomo medio e, dall’altro, alla situazione locale…”.

Saranno, pertanto, i giudici a stabilire di volta in volta se le immissioni rumorose possono o meno essere ricondotte alla soglia di normale tollerabilità che li rende lecite ai sensi dell’art. 844 c.c. o se le stesse, invece, siano da considerarsi intollerabili in quanto eccedenti i limiti imposti dalla norma codicistica e, quindi, fonte di responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c. in capo al proprietario del fondo e/o dell’immobile.

Cosa accade se le immissioni rumorose superano la normale tollerabilità?

In questo caso, sarà possibile agire in giudizio a tutela dei propri diritti al fine di ottenere sia la cessazione delle immissioni rumorose che il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti a seguito delle propagazioni illecite.

Sotto il profilo probatorio, chi agisce in giudizio dovrà dimostrare, da un lato, il superamento del limite della normale tollerabilità delle immissioni rumorose; dall’altro lato, i danni subiti a seguito dell’esposizione alle immissioni rumorose.

La prova del superamento della soglia di normale tollerabilità delle immissioni può essere fornita con qualunque mezzo, anche non di natura tecnica.

Nel caso in cui venisse comunque nominato un tecnico, quest’ultimo procederà alla misurazione dei decibel delle immissioni rumorose e, al fine di valutarne la tollerabilità o meno, si avvarrà del criterio cd. “differenziale” che consiste nel sottrarre ai decibel delle immissioni rumorose il rumore di fondo, ovvero quello registrato in assenza della fonte rumorosa.

La tutela del diritto alla salute

In ogni caso, nella valutazione comparativa operata dal giudice ai sensi del secondo comma dell’art. 844 c.c., la tutela del diritto alla salute va sempre considerata prevalente rispetto sia alle esigenze della produzione che alle priorità d’uso.

Alla luce di una lettura costituzionalmente orientata delle norme, nonché per giurisprudenza consolidata, infatti, il limite della tutela del diritto alla salute è da ritenersi ormai intrinseco nell’attività di produzione, oltre che nei rapporti di vicinato, dovendosi considerare prevalente la soddisfazione di una normale qualità di vita.

Ne deriva, pertanto, l’esclusione in siffatta evenienza dell’impiego di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell’uso.

Ultimi Articoli inseriti

Princìpi e limiti applicabili all’affidamento diretto procedimentalizzato

20 Dicembre 2024|Commenti disabilitati su Princìpi e limiti applicabili all’affidamento diretto procedimentalizzato

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano, con la recente decisione n. 3592 del 10.12.2024, ha avuto modo di fornire interessanti indicazioni sui princìpi – e sui limiti – operanti per gli affidamenti diretti [...]

Richiesta di rateizzazione delle cartelle pagamento: atto interruttivo della prescrizione?

19 Dicembre 2024|Commenti disabilitati su Richiesta di rateizzazione delle cartelle pagamento: atto interruttivo della prescrizione?

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27504 del 23 ottobre 2024 ha nuovamente chiarito che la richiesta di rateizzazione presuppone la conoscenza da parte del contribuente delle cartelle di pagamento relative alle somme che [...]

Rigetto del titolo edilizio già tacitamente assentito

16 Dicembre 2024|Commenti disabilitati su Rigetto del titolo edilizio già tacitamente assentito

Il T.A.R. Catania, Sezione II, con la sentenza n. 4058 del 10 dicembre 2024, ha richiamato un recente ma ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (inaugurato dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 10383 del 30 [...]

About the Author: Martina Trombetta

Condividi

La “tollerabilità” delle immissioni rumorose

Published On: 8 Ottobre 2024

Nell’ambito delle disposizioni del codice civile a tutela del diritto di proprietà, l’art. 844 c.c. attribuisce al proprietario di un fondo o di un immobile il diritto di usufruirne liberamente e, quindi, anche di fare rumore.

La norma, infatti, al primo comma prevede espressamente che “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”.

Il diritto del proprietario, tuttavia, incontra un limite nella normale tollerabilità delle immissioni provenienti dal suo fondo o dal suo immobile, con la conseguenza che al di sotto di tale limite le immissioni rumorose saranno lecite e dovranno essere sopportate, viceversa, se superano quella soglia di normale tollerabilità prevista dalla norma sarà possibile agire in giudizio al fine di ottenere la cessazione delle immissioni rumorose e il risarcimento del danno patrimoniale e non.

Nell’applicare il criterio della normale tollerabilità delle immissioni rumorose, inoltre, il giudice – ai sensi  dell’art. 844, comma 2, c.c. – dovrà “…contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà…”, e ancora, “…può tenere conto della priorità di un determinato uso…”.

Il secondo comma della citata disposizione normativa, quindi, pone un ulteriore limite al diritto del proprietario del fondo e/o dell’immobile da cui si propagano le immissioni rumorose, attribuendo all’autorità giudiziaria il potere/dovere di operare una valutazione comparativa tra le esigenze della produzione e le ragioni della proprietà, considerando eventualmente la priorità di un determinato uso.

Il limite della tollerabilità secondo la giurisprudenza

La Suprema Corte di Cassazione, con la recente ordinanza del 31 luglio 2024 n. 21479, ha affermato che “…il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti…”, con la conseguenza che “…spetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell’ambito della stessa…”.

I Giudici di legittimità, nello specifico, dopo aver ribadito che nell’ambito dei rapporti tra privati relativi alla intollerabilità delle immissioni rumorose si applica sempre la disciplina dell’art. 844 c.c., hanno rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito l’accertamento in concreto del superamento della soglia di normale tollerabilità delle immissioni rumorose, nonché l’individuazione degli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni rumorose al di sotto di tale soglia.

Secondo la Corte, infatti, il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose “…non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo…” sicché, secondo il ragionamento dei Giudici di legittimità “…la valutazione ex art.844 c.c. diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell’uomo medio e, dall’altro, alla situazione locale…”.

Saranno, pertanto, i giudici a stabilire di volta in volta se le immissioni rumorose possono o meno essere ricondotte alla soglia di normale tollerabilità che li rende lecite ai sensi dell’art. 844 c.c. o se le stesse, invece, siano da considerarsi intollerabili in quanto eccedenti i limiti imposti dalla norma codicistica e, quindi, fonte di responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c. in capo al proprietario del fondo e/o dell’immobile.

Cosa accade se le immissioni rumorose superano la normale tollerabilità?

In questo caso, sarà possibile agire in giudizio a tutela dei propri diritti al fine di ottenere sia la cessazione delle immissioni rumorose che il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti a seguito delle propagazioni illecite.

Sotto il profilo probatorio, chi agisce in giudizio dovrà dimostrare, da un lato, il superamento del limite della normale tollerabilità delle immissioni rumorose; dall’altro lato, i danni subiti a seguito dell’esposizione alle immissioni rumorose.

La prova del superamento della soglia di normale tollerabilità delle immissioni può essere fornita con qualunque mezzo, anche non di natura tecnica.

Nel caso in cui venisse comunque nominato un tecnico, quest’ultimo procederà alla misurazione dei decibel delle immissioni rumorose e, al fine di valutarne la tollerabilità o meno, si avvarrà del criterio cd. “differenziale” che consiste nel sottrarre ai decibel delle immissioni rumorose il rumore di fondo, ovvero quello registrato in assenza della fonte rumorosa.

La tutela del diritto alla salute

In ogni caso, nella valutazione comparativa operata dal giudice ai sensi del secondo comma dell’art. 844 c.c., la tutela del diritto alla salute va sempre considerata prevalente rispetto sia alle esigenze della produzione che alle priorità d’uso.

Alla luce di una lettura costituzionalmente orientata delle norme, nonché per giurisprudenza consolidata, infatti, il limite della tutela del diritto alla salute è da ritenersi ormai intrinseco nell’attività di produzione, oltre che nei rapporti di vicinato, dovendosi considerare prevalente la soddisfazione di una normale qualità di vita.

Ne deriva, pertanto, l’esclusione in siffatta evenienza dell’impiego di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell’uso.

About the Author: Martina Trombetta