Le tappe operative della ZES Unica

La Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES Unica, di seguito denominata «ZES Unica» – che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna – è stata istituita dal 1° gennaio 2024 con l’obiettivo di consentire alle iniziative intraprese nelle Regioni appena citate di poter beneficiare di specifiche agevolazioni e semplificazioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d’impresa.

In attesa del Piano Strategico e del decreto sulle modalità di accesso al credito di imposta
L’avvio dell’operatività della ZES stenta tuttavia a procedere, considerato che ad oggi, d’un canto manca il Piano Strategico della ZES Unica, volto a definire la politica di sviluppo della ZES, individuando, e anche eventualmente differenziando per regioni, i settori da promuovere e da rafforzare, investimenti e interventi prioritari per lo sviluppo della ZES Unica, includendovi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica. Si attende, infatti, per l’approvazione del Piano Strategico, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, e previo parere della Cabina di regia di cui all’articolo 10, comma 1.
D’altro canto, si registra l’assenza del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previsto per definire le modalità di accesso al beneficio del credito di imposta, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo di 1800 milioni di euro per l’anno 2024.

Operatività della Struttura di Missione
Dal 1° di Marzo, è però divenuta operativa la Struttura di Missione che è subentrata alle competenze e funzioni dei Commissari di Governo.
Alla Struttura spetta invero la funzione di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica, e ad essa sono trasferite le funzioni spettanti, nel sistema previgente, ai Commissari straordinari delle otto Zone economiche speciali, i quali cessano dal proprio incarico.

Circolare e Indicazioni operative ai Comuni
Allo stato, e forse per sopperire all’assenza del Piano Strategico, la Struttura di Missione ha diramato una Circolare ai Comuni per illustrare i modi con cui la Struttura agisce e interagisce con le funzioni degli Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP) gestiti dai Comuni, fornendo pertanto a questi ultimi alcuni “Orientamenti operativi sulla applicazione delle linee guida approvate dalla Cabina di Regia ZES”.
Con tali orientamenti, in particolare, è stato chiarito come opera il regime semplificato dell’Autorizzazione Unica, e ciò a maggior ragione in considerazione dell’assenza – allo stato – del Piano Strategico, e altresì del fatto che i Piani di sviluppo strategico già adottati per le preesistenti otto ZES regionali o interregionali non contengono indicazioni specifiche con riguardo ai settori d’intervento.
È stato pertanto chiarito che al regime semplificato, fino all’approvazione del Piano Strategico, potranno accedere:
a) i progetti di investimento per i territori ricadenti in una delle aree comprese nelle preesistenti otto ZES regionali o interregionali coerenti con il Piano di sviluppo strategico della ZES di quelle aree;
b) i progetti d’investimento relativi a territori diversi dalle aree comprese nelle preesistenti otto ZES regionali o interregionali, da localizzarsi prevalentemente in aree industriali o destinate a insediamenti industriali e produttivi, se preordinati a realizzare nuovi stabilimenti, ampliamento di stabilimenti esistenti o della capacità produttiva, o diretti alla riconversione o diversificazione di uno stabilimento già esistente.
L’istanza di autorizzazione unica andrà quindi corredata di un business plan che illustri progetto e ricadute occupazionali.
Fuori da tali ipotesi, chiarisce la Circolare, operano invece le competenze e le funzioni del SUAP del Comune, che la Struttura descrive in via residuale, richiamando i progetti i) soggetti a SCIA, SCIA unica, e SCIA condizionata di cui all’articolo 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e quelli per i quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo, ii) relativi ad impianti e infrastrutture energetiche; iii) riguardanti opere e altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti; iv) relativi ad investimenti di rilevanza strategica come, definiti dall’articolo 32 del decreto-legge n. 115 del 2022 e dall’articolo 13 del decreto-legge n. 104 del 2023; v) relativi alle attività commerciali disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di disciplina del commercio.
Tali indicazioni per la verità, potrebbero ritenersi – al di là dell’intento di chiarire l’ambito di applicazione della ZES Unica – perfino restrittive per le imprese nell’accesso allo strumento agevolativo, in mancanza di indicazioni che derivino dalla norma istitutiva della ZES e in assenza di quei decreti di cui si è detto che ne devono ancora rendere operative e nel dettaglio le finalità.
La Struttura di Missione fornisce, infine, ai Comuni alcune indicazioni sul Funzionamento dello Sportello Unico Digitale ZES – S.U.D. ZES, in regime di continuità con lo sportello telematico delle preesistenti ZES.
Lo Sportello Unico Digitale ZES – S.U.D. ZES gestisce, dall’1 marzo 2024, le istanze di Autorizzazione Unica e tutte le relative comunicazioni con modalità esclusivamente digitali.
La Struttura di Missione in ogni caso, sul suo portale, fornisce specifiche “Indicazioni operative” per le Amministrazioni sulle modalità per interagire in modo efficace con lo Sportello Unico Digitale – S.U.D. ZES, indicando la modalità “Scrivania Ente Terzo” o la modalità di “interoperabilità via web service”, restando ferma la modalità di comunicazione e invio della documentazione via PEC realizzata dallo sportello nel caso in cui le modalità appena indicate non fossero attivate dai Comuni.

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Le tappe operative della ZES Unica

Published On: 20 Marzo 2024

La Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – ZES Unica, di seguito denominata «ZES Unica» – che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna – è stata istituita dal 1° gennaio 2024 con l’obiettivo di consentire alle iniziative intraprese nelle Regioni appena citate di poter beneficiare di specifiche agevolazioni e semplificazioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d’impresa.

In attesa del Piano Strategico e del decreto sulle modalità di accesso al credito di imposta
L’avvio dell’operatività della ZES stenta tuttavia a procedere, considerato che ad oggi, d’un canto manca il Piano Strategico della ZES Unica, volto a definire la politica di sviluppo della ZES, individuando, e anche eventualmente differenziando per regioni, i settori da promuovere e da rafforzare, investimenti e interventi prioritari per lo sviluppo della ZES Unica, includendovi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica. Si attende, infatti, per l’approvazione del Piano Strategico, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, e previo parere della Cabina di regia di cui all’articolo 10, comma 1.
D’altro canto, si registra l’assenza del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previsto per definire le modalità di accesso al beneficio del credito di imposta, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo di 1800 milioni di euro per l’anno 2024.

Operatività della Struttura di Missione
Dal 1° di Marzo, è però divenuta operativa la Struttura di Missione che è subentrata alle competenze e funzioni dei Commissari di Governo.
Alla Struttura spetta invero la funzione di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica, e ad essa sono trasferite le funzioni spettanti, nel sistema previgente, ai Commissari straordinari delle otto Zone economiche speciali, i quali cessano dal proprio incarico.

Circolare e Indicazioni operative ai Comuni
Allo stato, e forse per sopperire all’assenza del Piano Strategico, la Struttura di Missione ha diramato una Circolare ai Comuni per illustrare i modi con cui la Struttura agisce e interagisce con le funzioni degli Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP) gestiti dai Comuni, fornendo pertanto a questi ultimi alcuni “Orientamenti operativi sulla applicazione delle linee guida approvate dalla Cabina di Regia ZES”.
Con tali orientamenti, in particolare, è stato chiarito come opera il regime semplificato dell’Autorizzazione Unica, e ciò a maggior ragione in considerazione dell’assenza – allo stato – del Piano Strategico, e altresì del fatto che i Piani di sviluppo strategico già adottati per le preesistenti otto ZES regionali o interregionali non contengono indicazioni specifiche con riguardo ai settori d’intervento.
È stato pertanto chiarito che al regime semplificato, fino all’approvazione del Piano Strategico, potranno accedere:
a) i progetti di investimento per i territori ricadenti in una delle aree comprese nelle preesistenti otto ZES regionali o interregionali coerenti con il Piano di sviluppo strategico della ZES di quelle aree;
b) i progetti d’investimento relativi a territori diversi dalle aree comprese nelle preesistenti otto ZES regionali o interregionali, da localizzarsi prevalentemente in aree industriali o destinate a insediamenti industriali e produttivi, se preordinati a realizzare nuovi stabilimenti, ampliamento di stabilimenti esistenti o della capacità produttiva, o diretti alla riconversione o diversificazione di uno stabilimento già esistente.
L’istanza di autorizzazione unica andrà quindi corredata di un business plan che illustri progetto e ricadute occupazionali.
Fuori da tali ipotesi, chiarisce la Circolare, operano invece le competenze e le funzioni del SUAP del Comune, che la Struttura descrive in via residuale, richiamando i progetti i) soggetti a SCIA, SCIA unica, e SCIA condizionata di cui all’articolo 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e quelli per i quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo, ii) relativi ad impianti e infrastrutture energetiche; iii) riguardanti opere e altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti; iv) relativi ad investimenti di rilevanza strategica come, definiti dall’articolo 32 del decreto-legge n. 115 del 2022 e dall’articolo 13 del decreto-legge n. 104 del 2023; v) relativi alle attività commerciali disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di disciplina del commercio.
Tali indicazioni per la verità, potrebbero ritenersi – al di là dell’intento di chiarire l’ambito di applicazione della ZES Unica – perfino restrittive per le imprese nell’accesso allo strumento agevolativo, in mancanza di indicazioni che derivino dalla norma istitutiva della ZES e in assenza di quei decreti di cui si è detto che ne devono ancora rendere operative e nel dettaglio le finalità.
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La Struttura di Missione in ogni caso, sul suo portale, fornisce specifiche “Indicazioni operative” per le Amministrazioni sulle modalità per interagire in modo efficace con lo Sportello Unico Digitale – S.U.D. ZES, indicando la modalità “Scrivania Ente Terzo” o la modalità di “interoperabilità via web service”, restando ferma la modalità di comunicazione e invio della documentazione via PEC realizzata dallo sportello nel caso in cui le modalità appena indicate non fossero attivate dai Comuni.

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