Legge urbanistica regionale 2 del 2021, piani paesaggistici e “vuoto normativo”

L’anno scorso è venuta alla luce – a distanza di quarantadue anni dalla storica legge regionale del 27 dicembre 1978 n. 71 – la nuova legge urbanistica siciliana del 13 agosto 2020 n. 19.

Dopo pochi mesi, ha subito un intervento correttivo ad opera della legge regionale del 3 febbraio 2021 n. 2, emanata all’evidente fine di evitare il rischio di un giudizio di incostituzionalità, scaturente dal ricorso del 19 ottobre 2020.

Si tratta del ricorso, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha chiesto alla Corte Costituzionale di dichiarare costituzionalmente illegittime quelle disposizioni ritenute in contrasto con l’interesse alla tutela del paesaggio riconosciuto dall’articolo 9 della Costituzione, quanto coi cardini del sistema di tutela delineato dal Codice dei beni culturali (che costituiscono norme fondamentali di grande riforma economico-sociale e perciò si impongono anche alla Regione siciliana).

Il dietrofront compiuto – sinteticamente rappresentato dalla modifica dell’articolo 19, con la quale, all’iniziale Piano territoriale regionale con valenza paesaggistica, si è sostituito il Piano territoriale regionale con valenza economico-sociale – segna un passo indietro rispetto all’originaria volontà del Legislatore Regionale di superare l’attuale difficoltà di dialogo tra disposizioni sul “governo del territorio” e norme di “tutela del paesaggio”, dando prevalenza alle prime.

E ciò anche tramite l’attribuzione all’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, competente in materia di urbanistica e pianificazione, di quelle funzioni di elaborazione, aggiornamento e gestione del “Piano territoriale regionale con valenza paesaggistica” le quali, attenendo anche alla materia della tutela del paesaggio, avrebbero dovuto essere sotto tale profilo riservate all’Assessorato dei Beni Culturali.

Col nuovo quadro normativo, quindi, se d’un canto è stata data al “Piano territoriale regionale” una valenza esclusivamente urbanistica, non si è invece risolta quella mancanza di integrazione di cui si è detto tra le disposizioni afferenti al “governo del territorio” e le norme di “tutela del paesaggio”, che è causa di ostacoli e disfunzioni rispetto al fondamentale obiettivo di un’efficace organizzazione del territorio siciliano.

Non resta a questo punto che auspicare – lasciando ferma quella distinzione voluta dalla normativa nazionale tra gli uffici che si occupano della tutela paesaggistica e quelli che hanno competenza in materia urbanistica – la celere emanazione delle disposizioni di legge regionali, volute dal Codice dei Beni Culturali (e in particolare dall’articolo 144, secondo cui “le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione”).

Non può invero continuarsi a tralasciare che la rilevanza urbanistica impressa dal Codice dei Beni Culturali ai piani paesaggistici, correlata alla loro pesante incidenza sui poteri di pianificazione territoriale degli enti locali, rende indispensabile la garanzia di un’adeguata e compiuta disciplina legislativa primaria, la quale regolamenti, in modo equilibrato e nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile, quel compendio di diritti costituiti e di poteri pubblici, che formano oggetto di espresse tutele costituzionali (coerentemente col fondamentale assunto, contenuto al terzo comma dell’articolo 118 della Carta Costituzionale, secondo cui con legge primaria vanno previste “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali”).

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Legge urbanistica regionale 2 del 2021, piani paesaggistici e “vuoto normativo”

Published On: 6 Aprile 2021

L’anno scorso è venuta alla luce – a distanza di quarantadue anni dalla storica legge regionale del 27 dicembre 1978 n. 71 – la nuova legge urbanistica siciliana del 13 agosto 2020 n. 19.

Dopo pochi mesi, ha subito un intervento correttivo ad opera della legge regionale del 3 febbraio 2021 n. 2, emanata all’evidente fine di evitare il rischio di un giudizio di incostituzionalità, scaturente dal ricorso del 19 ottobre 2020.

Si tratta del ricorso, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha chiesto alla Corte Costituzionale di dichiarare costituzionalmente illegittime quelle disposizioni ritenute in contrasto con l’interesse alla tutela del paesaggio riconosciuto dall’articolo 9 della Costituzione, quanto coi cardini del sistema di tutela delineato dal Codice dei beni culturali (che costituiscono norme fondamentali di grande riforma economico-sociale e perciò si impongono anche alla Regione siciliana).

Il dietrofront compiuto – sinteticamente rappresentato dalla modifica dell’articolo 19, con la quale, all’iniziale Piano territoriale regionale con valenza paesaggistica, si è sostituito il Piano territoriale regionale con valenza economico-sociale – segna un passo indietro rispetto all’originaria volontà del Legislatore Regionale di superare l’attuale difficoltà di dialogo tra disposizioni sul “governo del territorio” e norme di “tutela del paesaggio”, dando prevalenza alle prime.

E ciò anche tramite l’attribuzione all’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, competente in materia di urbanistica e pianificazione, di quelle funzioni di elaborazione, aggiornamento e gestione del “Piano territoriale regionale con valenza paesaggistica” le quali, attenendo anche alla materia della tutela del paesaggio, avrebbero dovuto essere sotto tale profilo riservate all’Assessorato dei Beni Culturali.

Col nuovo quadro normativo, quindi, se d’un canto è stata data al “Piano territoriale regionale” una valenza esclusivamente urbanistica, non si è invece risolta quella mancanza di integrazione di cui si è detto tra le disposizioni afferenti al “governo del territorio” e le norme di “tutela del paesaggio”, che è causa di ostacoli e disfunzioni rispetto al fondamentale obiettivo di un’efficace organizzazione del territorio siciliano.

Non resta a questo punto che auspicare – lasciando ferma quella distinzione voluta dalla normativa nazionale tra gli uffici che si occupano della tutela paesaggistica e quelli che hanno competenza in materia urbanistica – la celere emanazione delle disposizioni di legge regionali, volute dal Codice dei Beni Culturali (e in particolare dall’articolo 144, secondo cui “le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione”).

Non può invero continuarsi a tralasciare che la rilevanza urbanistica impressa dal Codice dei Beni Culturali ai piani paesaggistici, correlata alla loro pesante incidenza sui poteri di pianificazione territoriale degli enti locali, rende indispensabile la garanzia di un’adeguata e compiuta disciplina legislativa primaria, la quale regolamenti, in modo equilibrato e nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile, quel compendio di diritti costituiti e di poteri pubblici, che formano oggetto di espresse tutele costituzionali (coerentemente col fondamentale assunto, contenuto al terzo comma dell’articolo 118 della Carta Costituzionale, secondo cui con legge primaria vanno previste “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali”).

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