Limiti dell’applicazione della “proroga Covid” in tema di decadenza di una cartella di pagamento ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
Con la recentissima sentenza dell’1 luglio 2024 n. 1109/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto ha affrontato il tema riguardante l’applicazione della “proroga Covid” al termine di decadenza di una cartella di pagamento per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 (Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni).
La vicenda trae origine dall’impugnazione da parte del contribuente di una cartella di pagamento discendente dal controllo ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 afferente al mancato/insufficiente pagamento dell’Irpef e relative addizionali, anno 2015, notificatagli il 16.11.2023.
Nel caso di specie il ricorrente ha eccepito la decadenza della cartella di pagamento prevista dall’art. 25 del D.P.R. n. 602/73 (Riscossione delle imposte sui redditi) secondo cui: “Il concessionario notifica la cartella di pagamento…” a pena di decadenza “entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione…per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’ articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600…”.
La Corte di Giustizia Tributaria, chiamata a decidere sull’intervenuta decadenza, ha precisato che trattandosi di redditi 2015, dichiarati nel 2016, il termine di decadenza era fissato alla data del 31.12.2019, mentre la cartella era stata notificata il 16.11.2023 “…e dunque quando la decadenza, dal contribuente in questa sede eccepita, si era da tempo verificata…”, a nulla rilevando la notificazione della comunicazione di irregolarità avvenuta nel 2017, compiuta all’esito del controllo, trattandosi di adempimento procedimentale relativo al controllo della dichiarazione.
La Corte ha stabilito, dunque, che nel caso di specie non opera la proroga dei termini di cui all’art. 67 D. L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), “…che prevede la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività (tra le altre), di riscossione, e ciò semplicemente in quanto la decadenza in questione si era già verificata prima dell’8.3.2020…”, e cioè il 31.12.2019.
La Corte ha ulteriormente precisato che: “non si dica, infine, che, essendo stato emesso l’atto di accertamento entro il 31-12-2020, ai sensi dell’art. 157 D.L. n. 34/20 (Decreto Rilancio) la notifica poteva essere eseguita nel periodo compreso tra l’1 marzo 2021 e il 28 febbraio 2022”, perché, proseguono i giudici di primo grado, “il presupposto di applicazione della disposizione è quello che i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’art. 67, comma 1, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020”, mentre nel caso di specie, si ripete, i termini erano già scaduti il 31.12.2019.
La cartella è stata quindi annullata per intervenuta decadenza.