Lotta alla ludopatia e responsabilità di Google nella diffusione del messaggio illecito
Il Tar Lazio, con sentenza del 28 ottobre 2021 numero 11036, ha annullato la delibera 541/2020 con cui l’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) aveva sanzionato la società Google Ireland Limited per violazione del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo (contenuto all’articolo 9 del cosiddetto Decreto Dignità – decreto legge 87 del 2018).
Il Tar, ha ritenuto che la società Google Ireland Limited – dovendo il suo servizio di “Google ADS” essere qualificato come “hosting provider”, secondo la direttiva “e-commerce” (31/2000 UE) e il decreto di recepimento (d.lgs. 70/2003), come da costante interpretazione della giurisprudenza europea – non può essere chiamata a rispondere del contenuto delle informazioni “caricate” dall’inserzionista sulla piattaforma web messa a disposizione.
E ciò in quanto, per un verso Google Ireland non è tenuta a verificare il contenuto degli annunci e per altro verso, la sua attività ha natura automatizzata, non comportando la manipolazione dei messaggi, con la conseguenza che difetta il “ruolo attivo” sul quale si fonda la responsabilità del gestore.
Il servizio in questione infatti, prevede che gli annunci vengono creati in piena autonomia dall’inserzionista, che ne determina il contenuto tramite un processo automatizzato, che prende le mosse dalla registrazione dell’utente, con la creazione di un apposito “account” e la contestuale accettazione delle “Norme Pubblicitarie” contenenti chiare informazioni sulle attività vietate o soggette a restrizioni; successivamente l’utente procede al caricamento del messaggio pubblicitario, nonché ad individuare le parole chiave da associare allo stesso e la categorizzazione di interesse (es giocattoli, abbigliamento ecc.); l’annuncio viene infine sottoposto all’esame di un software che, con modalità automatiche, ne verifica la rispondenza ai termini e condizioni contrattuali, per poi essere pubblicato.
Nella vicenda in esame peraltro, era accaduto che il sistema messo a punto da Google che consente di “bloccare”, tramite tecniche automatizzate, i messaggi che rechino un contenuto illecito, era stato forzato con una tecnica fraudolenta e Google, non appena venuta a conoscenza della violazione, aveva provveduto a bloccare e rimuovere l’account di provenienza del messaggio illecito.
Sicchè il Tar, in conclusione, ha ritenuto che la condotta di Google Ireland non aveva avuto carattere “intenzionale”, non essendo provata la “piena cognizione delle conseguenze del comportamento” nei termini delineati dalla giurisprudenza in materia, mentre il provvedimento sanzionatorio di Agcom, aveva ritenuto che la responsabilità del gestore discendeva dalla mera “stipulazione del contratto” con l’inserzionista, in ragione cioè della mera diffusione del messaggio illecito.