Misure compensative obbligatorie per alunni con difficoltà di apprendimento
La Sezione Terza Bis del TAR Lazio, con la sentenza numero 9720 del 3 ottobre 2018 che qui si segnala, ha accolto il ricorso presentato dai genitori di una alunna affetta da disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), ritenendo illegittimo il provvedimento di non ammissione alla terza classe della scuola secondaria di primo grado qualora l’Istituto scolastico non abbia predisposto le misure compensative obbligatorie, più opportune ed appropriate a consentire alla alunna di raggiungere un adeguato livello di preparazione.
I Giudici amministrativi in particolare, hanno osservato che “…l’art. 6 del D.M. n. 5669/2011 impone che le istituzioni scolastiche adottino modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di mostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare…”.
Ad avviso del Collegio dunque, “…era compito della scuola individuare le più opportune strategie di recupero onde permettere alla discente di fronteggiare il gap nell’apprendimento…atteso l’obbligo in capo alle istituzioni scolastiche – a fronte di una diagnosi specialistica di DSA – di allestire tutte le misure compensative e rimediali più opportune ed appropriate a consentire all’alunno affetto da disturbo specifico dell’apprendimento, di colmare il deficit nell’apprendimento e di raggiungere un adeguato livello di preparazione…”.
Il TAR inoltre, ha ritenuto del pari fondate le ulteriori censure svolte dai ricorrenti in merito alle irregolarità riscontrate nelle modalità di redazione della scheda personale, attraverso l’introduzione di avvenute interrogazioni aggiunte successivamente al giudizio di non ammissione.
Secondo i Giudici infatti, “…tali verifiche comprovano che l‘alunna era in fase di stanziale recupero scolastico ma di esso l’istituto non ha tenuto conto nella formulazione del giudizio finale, dando luogo all’ulteriore vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria fondatamente denunciato…”.
Il TAR Lazio pertanto, ha ritenuto illegittimo il giudizio del consiglio di classe ed il conseguente provvedimento di non ammissione della minore alla terza classe dell’Istituto, statuendo l’obbligo della scuola di sottoporre a rivalutazione l’alunna mediante l’adozione di adeguate misure compensative volte a superare il deficit di apprendimento di cui la medesima risulta affetta.