Modifiche normative in tema di gravi illeciti professionali ex art. 80, comma 5, lettera c) del Codice dei Contratti Pubblici

Published On: 17 Dicembre 2018Categories: Appalti Pubblici e Concessioni, Normativa

Si segnala che col testo definitivo del Decreto Legge del 14 dicembre 2018, n. 135, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” (c.d. Decreto Semplificazioni), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018 ed in vigore dal successivo 15 dicembre 2018, è stato modificato l’art. 80, comma 5, lettera c) del Codice dei Contratti Pubblici, in tema di “gravi illeciti professionali“.
L’articolo 5, comma 1, del Decreto Legge in rassegna, ha in particolare disposto la sostituzione della predetta lettera c), con le seguenti:
«c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si e’ reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrita’ o affidabilita’;
c-bis) l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato significativepersistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravita‘ della stessa;».
Il comma 2 dello stesso art. 5, prevede poi che “..le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte…”.
 

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Modifiche normative in tema di gravi illeciti professionali ex art. 80, comma 5, lettera c) del Codice dei Contratti Pubblici

Published On: 17 Dicembre 2018

Si segnala che col testo definitivo del Decreto Legge del 14 dicembre 2018, n. 135, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” (c.d. Decreto Semplificazioni), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018 ed in vigore dal successivo 15 dicembre 2018, è stato modificato l’art. 80, comma 5, lettera c) del Codice dei Contratti Pubblici, in tema di “gravi illeciti professionali“.
L’articolo 5, comma 1, del Decreto Legge in rassegna, ha in particolare disposto la sostituzione della predetta lettera c), con le seguenti:
«c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si e’ reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrita’ o affidabilita’;
c-bis) l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato significativepersistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravita‘ della stessa;».
Il comma 2 dello stesso art. 5, prevede poi che “..le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte…”.
 

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