Monetizzazione delle ferie non godute dal pubblico dipendente
Il Tribunale Amministrativo Regionale di Bari, con la sentenza n. 848 del 7 giugno 2018 che qui si segnala, si è pronunciato sui presupposti necessari affinchè possa riconoscersi in favore del dipendente pubblico il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute.
Tale diritto, secondo i Giudici pugliesi, può trovare applicazione “…unicamente in presenza di situazioni tali da palesare una oggettiva impossibilità di fruizione, ovvero: sia in ipotesi in cui il dipendente non abbia potuto godere delle ferie maturate a causa di comprovate esigenze di servizio… sia laddove risulti del tutto impossibile ricostituire il rapporto di lavoro dopo l’assenza dal servizio per eventi non imputabili al lavoratore quali, il suo decesso o infermità…”.
Nello specifico, il riconoscimento di un compenso sostitutivo delle ferie non godute, in armonia con l’articolo 36 della Costituzione, tutela il dipendente pubblico in caso di mancato godimento delle ferie per causa a lui non imputabile; e ciò in quanto, il carattere indisponibile del diritto alle ferie non esclude l’obbligo dell’Amministrazione di corrispondere al lavoratore l’equivalente pecuniario delle prestazioni effettivamente rese (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 03/03/2001, n. 1230).
Il TAR Bari infine, conclude affermando l’operatività del divieto di monetizzazione delle ferie non godute, introdotto dall’art. 5 comma 8 del D.L. n. 95/2012 conv. con modifiche dalla L. n. 135/2012 e s.m.i., nel caso in cui il dipendente pubblico sia stato collocato a riposo anticipatamente “a domanda” e non per il raggiungimento dei limiti di età.