Natura dell'indennità per il danno causato al paesaggio con la realizzazione di opere abusive
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con la sentenza del 17 maggio 2018 numero 293, si è pronunciato sulla natura giuridica del titolo posto a fondamento dell’ingiunzione di pagamento ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, e, in accordo con l’indirizzo già espresso dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 1464/2009 e n. 2160/2010, l’ha qualificato come vera e propria sanzione amministrativa, con conseguente applicabilità dell’art. 28 della l. n. 689/1981 (che prevede la prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere le somme dovute).
La sentenza ha dunque ribaltato l’orientamento espresso in primo grado dal Tribunale Amministrativo di Catania, secondo il quale il titolo giuridico posto a fondamento dell’ingiunzione emessa ex art. 167, avrebbe avuto natura risarcitoria (e non sanzionatoria ex art. 28 l. n. 689/1981), con la conseguenza che non sarebbe stato soggetto alla prescrizione quinquennale, non rilevando, a dire del Tar, l’avvenuto rilascio della concessione in sanatoria, considerata la natura permanente dell’illecito paesaggistico che cesserebbe soltanto a seguito della rimessione in pristino o del pagamento della sanzione pecuniaria.
Secondo il Consiglio di Giustizia Amministrativa invece, il potere sanzionatorio si prescrive nel termine quinquennale dalla cessazione dell’abuso che coincide con il momento di conseguimento del titolo autorizzatorio.
Lo stesso orientamento, che individua il momento della cessazione del carattere permanente dell’illecito paesaggistico con il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, e qualifica come sanzionatorio il titolo giuridico posto a fondamento dell’ingiunzione di pagamento ex art. 167, con conseguente prescrizione quinquennale ex art. 28 della l. n. 689/1981, è stato assunto dalle Sezioni Riunite del Consiglio con il parere n. 188/11 e con più recenti pareri n. 1000/2015; n. 1210/2016; n. 466/2017; n. 430/2017; n. 421/2017; n. 416/ 2017; 12.4.2017 n. 303; 12.4.2017 n. 290; 6.3.2017 n. 167; 25.1.2017 n. 57; 19.1.2017 n. 27.
In conclusione, il Collegio non ha ravvisato idonee ragioni per discostarsi dai suoi precedenti, giacché un’opera dotata dei regolari titoli abilitativi, al cui rilascio ha concorso l’autorità preposta al vincolo in sede istruttoria del procedimento di sanatoria, non può considerarsi affetta da un’illiceità permanente.