Nuovo Codice degli Appalti Pubblici e procedure di affidamento di opere PNRR e PNC
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la recente circolare del 13 luglio 2023, ha fornito “chiarimenti interpretativi” e “prime indicazioni operative” sul “regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023”, data che ha segnato l’acquisto di efficacia del nuovo codice degli appalti pubblici di cui al decreto legislativo 36/2023.
L’art. 225, comma 8 del nuovo Codice
Il nuovo Codice contiene una specifica disposizione di diritto transitorio riferita alla normativa applicabile alle procedure di gara già bandite per la realizzazione di opere a valere sulle risorse del PNRR e del PNC, sulla scorta delle norme, speciali e derogatorie, di cui al decreto legge n.77/2021 (convertito con la legge n.180/2021) e al decreto legge n.13/2023.
Si tratta in particolare dell’art. 225 il quale, al suo comma 8, dispone testualmente che “in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018”.
Il primo chiarimento interpretativo e operativo
A fronte della disposizione transitoria sopra riportata, la Circolare ministeriale in rassegna si preoccupa anzitutto di chiarire come risulti in concreto neutrale, ai fini dell’individuazione della normativa applicabile per tali procedure, l’abrogazione (alla data dell’1 luglio 2023) del vecchio codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 50/2016 (art. 226, comma 2).
Ciò, in quanto tali procedure soggette restano soggette alla previgente disciplina speciale e derogatoria sulla scorta della quale sono state indette e celebrate – appunto quella contenuta nel decreto legge n.77/2021, come convertito, nel decreto legge n.13/2023, oggi convertito con la legge 41/2023 (su GURI n.94/2023) e nelle altre “disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018”.
Restando parimenti validi, e dunque “ultra-attivi”, anche dopo la data dell’1 luglio 2023, sia tali norme speciali e derogatorie che gli eventuali “rinvii” ivi operati a disposizioni non più vigenti del decreto legislativo 50/2016 (o dei suoi provvedimenti attuativi), a garanzia della particolare e confermata “ratio” a suo tempo perseguita dal Legislatore, laddove – rammenta sempre la Circolare – lo stesso d.l. 77/2021 motiva la straordinaria necessità e urgenza nell’emanare le disposizioni derogatorie ivi previste, proprio al fine di “imprimere un impulso decisivo allo snellimento delle procedure amministrative in tutti i settori incisi dalle previsioni dei predetti Piano [PNRR e PNC], per consentire un’efficace, tempestiva ed efficiente realizzazione dei procedimento relativi agli interventi in materia di transizione ecologica e digitale e di contratti pubblici”.
Il secondo chiarimento interpretativo e operativo
La nota circolare del Ministero, ancora, si premura di fornire chiarimenti interpretativi e operativi in ordine alle procedure di gara indette dai Comuni non capoluogo ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 32/2019 (convertito con legge 55/2019), come modificato dall’art. 52, comma 1, lettera a), numero 1.2 del decreto legge n. 77/2021 (e successivamente dall’art. 10, comma 1, del decreto legge 176/2022, convertito con legge n.6/2023 nonché da ultimo dall’art. 17, comma 2, del decreto legge n.13/2023, convertito con legge 41/2023).
Tale disposizione, in particolare, nel testo oggi vigente – “al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte” – stabilisce l’applicazione sperimentale dell’art. 37, comma 4, del vecchio codice dei contratti pubblici “per i comuni non capoluogo di provincia”, “quanto all’obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate, limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all’articolo 1 del decreto – legge 6 maggio 2021, n. 59”; ciò precisando altresì e in particolare come “nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia, nonché ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate di diritto ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 1- bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi. L’obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”.
Sul punto, la Circolare precisa che, dalla lettura combinata delle varie disposizioni al riguardo succedutesi nel tempo e delle indicazioni in precedenza fornite (Comunicato del Ministero dell’Interno del 17.12.2021 e parere del Ministero delle Infrastrutture n.1147/2022), emerge la chiara e indubbia volontà del legislatore di cristallizzare (anche) il peculiare sistema di aggregazione delle stazioni appaltanti, introdotto sotto il previgente codice dei contratti pubblici, dall’art. 52 del decreto legge n.77/2021, mediante disposizioni speciali e derogatorie – inerenti appunto la materia delle aggregazioni delle stazioni appaltanti e affidamenti PNRR/PNC – destinate a restare “ferme ed efficaci nel tempo anche (e nonostante) intervenute successive modifiche normative alla disciplina (derogata)”.
Ciò precisandosi ulteriormente ed al contempo come l’art. 14 del decreto legge 13/2023, convertito con la già citata legge 41/2023, ha espressamente prorogato fino al 31.12.2023, “l’efficacia delle procedure di affidamento semplificate (e derogatorie al d.lgs. 50/2016), introdotte dal decreto-legge 16 luglio 2022, n. 76, limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC” e ritenendosi come una tale disposizione, “indipendentemente dall’introduzione ex novo di un termine finale di efficacia”, confermerebbe a sua volta “l’effettiva volontà del legislatore di far salva – seppure per un periodo circoscritto – in favore dei Comuni non capoluogo, la perdurante efficacia delle disposizioni speciali e derogatorie introdotte dal d.l. n. 77 del 2021 (anche) dopo l’1 luglio 2023”.
Infine, la Circolare in rassegna, richiama anche il particolare regime di qualificazione “con riserva” relativo agli affidamenti “ordinari” (non PNRR/PNC) di cui all’art. 2, comma 3, dell’Allegato II.4 del nuovo Codice degli appalti, che siano indetti da Unioni di Comuni, Province, Città metropolitane, Comuni capoluogo di provincia e Regioni, e che risulta anch’esso sottoposto ad un termine di efficacia finale (al 30.06.2024, per effetto dell’art. 9 del medesimo allegato), invitando le Stazioni appaltanti – per un verso “a non considerare l’iscrizione con riserva una sorta di «autorizzazione» sine die ad operare, ma quale provvedimento intrinsecamente provvisorio, la cui efficacia viene espressamente perimetrata ex lege”; e per altro verso, “a non essere inerti, attivandosi, fin da ora, anche in relazione agli appalti PNRR e assimilati, per richiedere l’accreditamento al nuovo sistema di qualificazione in virtù dei requisiti disciplinati dall’Allegato II.4 del d.lgs.36 del 2023”.