Pacchetto economia circolare e responsabilità estesa del produttore

Published On: 23 Marzo 2021Categories: Ambiente, Paesaggio, Energia e Rifiuti

Negli ultimi anni, il desiderio crescente di scelte sostenibili ha indotto i Paesi dell’Unione ad abbandonare il modello lineare di economia in cui ogni prodotto è destinato al recupero o allo smaltimento come uniche chances possibili ed inevitabili.

Il passaggio verso un’economia circolare ha visto l’impegno delle autorità europee in primis, con un insieme di direttive del luglio 2018 che hanno modificato le precedenti normative nazionali di settore in materia di imballaggi, rifiuti, discariche, veicoli fuori uso, pile e rifiuti elettronici.

Ed invero l’Italia solo nel settembre 2020 – con quattro decreti legislativi – ha recepito il “pacchetto economia circolare”, modificando e anche introducendo rilevanti novità al decreto legislativo 3 aprile 2006 numero 152, meglio noto come Testo Unico Ambientale (TUA).

Tra le principali modifiche apportate da uno dei citati provvedimenti, ossia il D. Lgs numero 116/2020 concernente rifiuti e imballaggi, c’è il nuovo istituto della responsabilità estesa del produttore, al fine di “… rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti…” prevedendo misure volte ad incoraggiare “… lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti all’uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti …” (articolo 178-bis TUA).

In tale ottica, il primo comma della norma stabilisce che – con appositi Decreti Ministeriali – saranno istituiti singoli regimi di responsabilità estesa del produttore.

Tali regimi devono però tener conto dei requisiti generali minimi introdotti dal nuovo articolo 178 ter, tra cui la responsabilità finanziaria o finanziaria-organizzativa del produttore e l’obbligo di comunicazione e informazione dei prodotti immessi nel mercato tramite l’utilizzo del nuovo “Registro nazionale dei produttori”.

È chiaro dunque che, l’obiettivo dell’istituzione della responsabilità estesa del produttore, sia quello di far in modo che lo stesso si impegni a produrre ed immettere nel mercato un bene che, nel suo fine vita, rispetti la gerarchia prevista dall’articolo 179 TUA, ossia si limiti nella produzione di rifiuti favorendo invece “… la prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo …” e – solo come ultima ratio – la produzione degli stessi e della loro gestione.

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Pacchetto economia circolare e responsabilità estesa del produttore

Published On: 23 Marzo 2021

Negli ultimi anni, il desiderio crescente di scelte sostenibili ha indotto i Paesi dell’Unione ad abbandonare il modello lineare di economia in cui ogni prodotto è destinato al recupero o allo smaltimento come uniche chances possibili ed inevitabili.

Il passaggio verso un’economia circolare ha visto l’impegno delle autorità europee in primis, con un insieme di direttive del luglio 2018 che hanno modificato le precedenti normative nazionali di settore in materia di imballaggi, rifiuti, discariche, veicoli fuori uso, pile e rifiuti elettronici.

Ed invero l’Italia solo nel settembre 2020 – con quattro decreti legislativi – ha recepito il “pacchetto economia circolare”, modificando e anche introducendo rilevanti novità al decreto legislativo 3 aprile 2006 numero 152, meglio noto come Testo Unico Ambientale (TUA).

Tra le principali modifiche apportate da uno dei citati provvedimenti, ossia il D. Lgs numero 116/2020 concernente rifiuti e imballaggi, c’è il nuovo istituto della responsabilità estesa del produttore, al fine di “… rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti…” prevedendo misure volte ad incoraggiare “… lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti all’uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti …” (articolo 178-bis TUA).

In tale ottica, il primo comma della norma stabilisce che – con appositi Decreti Ministeriali – saranno istituiti singoli regimi di responsabilità estesa del produttore.

Tali regimi devono però tener conto dei requisiti generali minimi introdotti dal nuovo articolo 178 ter, tra cui la responsabilità finanziaria o finanziaria-organizzativa del produttore e l’obbligo di comunicazione e informazione dei prodotti immessi nel mercato tramite l’utilizzo del nuovo “Registro nazionale dei produttori”.

È chiaro dunque che, l’obiettivo dell’istituzione della responsabilità estesa del produttore, sia quello di far in modo che lo stesso si impegni a produrre ed immettere nel mercato un bene che, nel suo fine vita, rispetti la gerarchia prevista dall’articolo 179 TUA, ossia si limiti nella produzione di rifiuti favorendo invece “… la prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo …” e – solo come ultima ratio – la produzione degli stessi e della loro gestione.

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