Parcheggi pertinenziali e oneri di urbanizzazione
Con la sentenza del 15 giugno 2018 numero 3702 in commento, il Consiglio di Stato ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i parcheggi pertinenziali privati degli edifici di nuova costruzione sono realizzabili in regime di gratuità limitatamente alla superficie obbligatoria degli edifici medesimi.
I parcheggi pertinenziali, pertanto, sotto il profilo della gratuità, sono stati equiparati alle opere di urbanizzazione di rilevanza pubblicistica.
L’evoluzione nella disciplina dei parcheggi pertinenziali ha in effetti avuto inizio già con la legge numero 122/1989 che ha stabilito, per un verso, il principio per cui i medesimi possono essere realizzati in deroga agli strumenti urbanistici vigenti e, per altro verso, l’incremento della misura minima obbligatoria di parcheggi nei nuovi edifici.
La qualificazione di parcheggi pertinenziali come opere di urbanizzazione, esentate dall’obbligo di versamento del contributo di costruzione, rimane comunque saldamente ancorata e circoscritta entro i confini tracciati dall’articolo 41 sexies comma 1 della legge 1150/1942 (ai sensi del quale “…nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione…”).
Sicché per i parcheggi che eccedano il “tetto” massimo di dotazione obbligatoria di cui alla norma sopra citata, il contributo di costruzione dovrà essere versato.
Nel caso di specie il Consiglio di Stato ha accolto l’appello limitatamente alla parte in cui la società appellante aveva eccepito l’illegittimità del provvedimento con cui l’amministrazione resistente aveva richiesto il pagamento degli oneri di urbanizzazione anche per quei parcheggi rientranti nella quota “minima obbligatoria” di costruzione, esentata dal versamento del relativo contributo.