Piano particolareggiato scaduto e approvazione dei sub-comparti
La Seconda sezione del TAR Piemonte con sentenza numero 1153 del 24 ottobre 2018, in materia di formazione e approvazione di sub-comparti del Piano Particolareggiato scaduto per decorrenza del termine decennale di efficacia, ha stabilito, fornendo importanti criteri di interpretazione dell’articolo 17 della Legge 1150/1942, che:
a) la formazione di sub-comparti può essere approvata dal Comune solo se sussiste l’”interesse improcrastinabile dell’Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e servizi”;
b) tale interesse “improcrastinabile” può sussistere soltanto nel caso in cui il Piano Particolareggiato abbia già avuto una parziale attuazione prima di decadere per decorso del termine decennale di efficacia (e quindi in presenza di edificazioni residenziali già in parte realizzate con le connesse opere di urbanizzazione);
c) conseguentemente la sussistenza dell’“improcrastinabile” interesse dell’amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e servizi può dirsi esclusa nel caso in cui il Piano Particolareggiato non abbia ricevuto avuto alcuna attuazione nel termine decennale di sua efficacia;
d) la valutazione circa l’esistenza di un “interesse improcrastinabile dell’Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e servizi” costituisce oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale della P.A., sindacabile solo in presenza di vizi di macroscopica illogicità o irragionevolezza o travisamento del fatto.
Il TAR Piemonte ha quindi ritenuto legittima la delibera di Consiglio Comunale che aveva rigettato le istanze di formazione dei sub-comparti in quanto fondata sia sull’assenza di un improcrastinabile interesse dell’amministrazione di dotare le aree interessate di infrastrutture e servizi, sia – peraltro – sulla pendenza del procedimento di pianificazione paesaggistica regionale (il cui esito avrebbe potuto interferire sugli indici di edificabilità del comparto e quindi, conseguentemente, sui margini di assentibilità delle istanze)