Acquisizione sanante: l’indennità determinata ex articolo 42 bis del D.P.R. 327/2001 è contestabile nel termine ordinario di prescrizione

Published On: 22 Dicembre 2023

La Sezione Prima della Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza del 18 dicembre 2023 n. 35287, pronunciandosi in materia di esproprio, ha chiarito qual è il termine (utile al privato) per la contestazione dell’indennizzo offerto dal Comune procedente, in caso di provvedimento acquisitivo ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001.

La vicenda trae origine dal ricorso proposto da un Comune, avverso la pronuncia della Corte d’Appello di Cagliari, la quale aveva respinto l’eccezione di decadenza sollevata per decorso del termine perentorio di trenta giorni, in ritenuta violazione degli articoli 54 e 27, comma 2, D.P.R. 327/2001. Secondo il Comune ricorrente per Cassazione, infatti, tali norme, previste per la contestazione in via giurisdizionale dell’indennità d’esproprio (c.d. opposizione alla stima), sarebbero state per analogia applicabili anche alla fattispecie di acquisizione sanante di cui all’art. 42 bis del citato decreto.

La Suprema Corte, però, ha rigettato l’impugnazione alla luce di una lettura coordinata degli articoli 27 e 54 del t.u. espropri, con l’art. 29 d.lgs. n. 150/2011, stabilendo che “il termine perentorio previsto dall’art. 54, comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001 e, poi, dall’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2011 per la opposizione alla stima definitiva della indennità di esproprio non è applicabile alla contestazione della determinazione dell’indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma dell’art. 42-bis del D.P.R n. 327/2001, con la conseguenza che il soggetto attinto dal decreto di acquisizione ha facoltà di contestare la liquidazione e chiedere la determinazione giudiziale delle indennità nel termine ordinario di prescrizione”.

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About the Author: Elisa Alessandro

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Acquisizione sanante: l’indennità determinata ex articolo 42 bis del D.P.R. 327/2001 è contestabile nel termine ordinario di prescrizione

Published On: 22 Dicembre 2023

La Sezione Prima della Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza del 18 dicembre 2023 n. 35287, pronunciandosi in materia di esproprio, ha chiarito qual è il termine (utile al privato) per la contestazione dell’indennizzo offerto dal Comune procedente, in caso di provvedimento acquisitivo ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001.

La vicenda trae origine dal ricorso proposto da un Comune, avverso la pronuncia della Corte d’Appello di Cagliari, la quale aveva respinto l’eccezione di decadenza sollevata per decorso del termine perentorio di trenta giorni, in ritenuta violazione degli articoli 54 e 27, comma 2, D.P.R. 327/2001. Secondo il Comune ricorrente per Cassazione, infatti, tali norme, previste per la contestazione in via giurisdizionale dell’indennità d’esproprio (c.d. opposizione alla stima), sarebbero state per analogia applicabili anche alla fattispecie di acquisizione sanante di cui all’art. 42 bis del citato decreto.

La Suprema Corte, però, ha rigettato l’impugnazione alla luce di una lettura coordinata degli articoli 27 e 54 del t.u. espropri, con l’art. 29 d.lgs. n. 150/2011, stabilendo che “il termine perentorio previsto dall’art. 54, comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001 e, poi, dall’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2011 per la opposizione alla stima definitiva della indennità di esproprio non è applicabile alla contestazione della determinazione dell’indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma dell’art. 42-bis del D.P.R n. 327/2001, con la conseguenza che il soggetto attinto dal decreto di acquisizione ha facoltà di contestare la liquidazione e chiedere la determinazione giudiziale delle indennità nel termine ordinario di prescrizione”.

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