
Affidamenti diretti sottosoglia nella legge 108/2021 di conversione del d. L. Semplificazioni bis
In sede di conversione del D.L. 77/2021 (c.d. Semplificazioni bis), la legge 108 del 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30.07.2021, ha ulteriormente modificato la disciplina applicabile in via transitoria per gli affidamenti diretti sottosoglia di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del primo Decreto Semplificazioni n. 76/2020 (già convertito con la legge 120/2020).
L’art. 51, nel testo convertito, infatti, per un verso ha tenuto ferma l’operatività sino al 30.06.2023, delle particolari e derogatorie modalità di affidamento degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture introdotte – per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 ed imprimere maggiore vigore alla ripresa economica – dall’art. 1 del primo decreto semplificazioni, senza peraltro innovare le (sotto)soglie di riferimento ivi fissate per gli affidamenti diretti (€.150.000 per i lavori ed €.139.000 per forniture e servizi, compresi quelli di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione).
Per altro verso ed al contempo, ha precisato come tali affidamenti diretti, oltre a dover rispettare i principi generali della materia sanciti dall’art. 30 del Codice dei contratti pubblici, debbano assicurare che la scelta finale della Stazione appaltante ricada su “soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”.
Per tale via, la scarna e secca previsione contenuta nell’iniziale formulazione dell’art. 1 del primo D.L. Semplificazioni, si è arricchita – dapprima – del riferimento alla necessità di rispettare i principi generali della materia di cui all’art. 30 del Codice dei contratti pubblici (invero introdotto proprio col DL 77/2021); quindi, in sede di conversione, il Legislatore ha ritenuto di imprimere ulteriore cogenza al rispetto di tali principi, d’un canto, attraverso l’espresso richiamo al principio di rotazione, e dall’altro, attraverso l’eliminazione dalla norma dell’inciso che consentiva l’affidamento diretto “anche senza consultazione di più operatori economici”, con la precisazione della necessità che gli affidatari siano comunque opportunamente qualificati, avendo di ciò dato una qualche dimostrazione alla Stazione appaltante.
Si è dunque e progressivamente approdati ad una minima procedimentalizzazione dell’iter di scelta degli affidatari in via diretta delle commesse pubbliche nel periodo (post)emergenziale, la quale – pur di certo apprezzabile nelle intenzioni – non sembra ancora sufficiente ad arginare i gravi effetti collaterali sulla concorrenzialità, sulla trasparenza e sulla complessiva tenuta del sistema degli affidamenti pubblici che sono stati da più parti denunziati a fronte del rilevante e generalizzato innalzamento delle (sotto)soglie economiche di riferimento e della quanto mai lunga durata di applicazione delle disposizioni transitorie in commento.
Avvocato Valentina Magnano S. Lio