Amicizia sui social tra commissario e candidato

Published On: 21 Aprile 2022

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 14 aprile 2022 numero 2849, ha ritenuto non incompatibile il commissario di un concorso pubblico, “amico” su Facebook di uno dei candidati il quale aveva anche pubblicato foto che li ritraevano insieme.

La pronuncia afferma in particolare che:

– la sussistenza di una situazione di incompatibilità tale da imporre l’obbligo di astensione al commissario, deve essere valutata con estrema cautela avendo le cause di astensione hanno carattere tassativo;

– le “amicizie” su Facebook sono irrilevanti poiché il funzionamento del social network consente di entrare in contatto con persone che nella vita quotidiana sono del tutto sconosciute;

– la causa di incompatibilità della «commensalità abituale» presuppone la prova che il membro della commissione abbia con il candidato una frequenza di contatti e di rapporti di tale continuità da far dubitare della sua imparzialità e serenità di giudizio;

– la prova della “abitualità” della commensalità non può essere fornita mediante Facebook.

Tali conclusioni lasciano davvero perplessi se si considera che nella fattispecie il commissario e il candidato erano da tempo (circa 10 anni) colleghi di lavoro, in quanto docenti del medesimo Istituto, nel quale per di più insegnavano la stessa materia, e su Facebook avevano anche foto in cui si abbracciavano e consumavano insieme un aperitivo.

Se questa è imparzialità.

#concorsi  #incompatibilità  #obbligodiastensione #imparzialità

 

About the Author: Emiliano Luca

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Amicizia sui social tra commissario e candidato

Published On: 21 Aprile 2022

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 14 aprile 2022 numero 2849, ha ritenuto non incompatibile il commissario di un concorso pubblico, “amico” su Facebook di uno dei candidati il quale aveva anche pubblicato foto che li ritraevano insieme.

La pronuncia afferma in particolare che:

– la sussistenza di una situazione di incompatibilità tale da imporre l’obbligo di astensione al commissario, deve essere valutata con estrema cautela avendo le cause di astensione hanno carattere tassativo;

– le “amicizie” su Facebook sono irrilevanti poiché il funzionamento del social network consente di entrare in contatto con persone che nella vita quotidiana sono del tutto sconosciute;

– la causa di incompatibilità della «commensalità abituale» presuppone la prova che il membro della commissione abbia con il candidato una frequenza di contatti e di rapporti di tale continuità da far dubitare della sua imparzialità e serenità di giudizio;

– la prova della “abitualità” della commensalità non può essere fornita mediante Facebook.

Tali conclusioni lasciano davvero perplessi se si considera che nella fattispecie il commissario e il candidato erano da tempo (circa 10 anni) colleghi di lavoro, in quanto docenti del medesimo Istituto, nel quale per di più insegnavano la stessa materia, e su Facebook avevano anche foto in cui si abbracciavano e consumavano insieme un aperitivo.

Se questa è imparzialità.

#concorsi  #incompatibilità  #obbligodiastensione #imparzialità

 

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