Ammissione al “controllo giudiziario” e partecipazione alle gare d’appalto

Published On: 21 Febbraio 2024

Col recente parere n.2/2024, reso da ANAC in data 24.01.2024, nell’esercizio delle proprie funzioni consultive, è stato riaffermato che l’operatore economico nei cui confronti sia stato disposto (per la durata di un anno), il controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis del d.lgs. 159/2011, può partecipare, ed essere invitato, alle gare pubbliche rette dal nuovo Codice Appalti.

Sottolineata la continuità fra il previgente art.80, comma 2, del decreto legislativo 50/2016 e quanto oggi disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 36/2023, l’ANAC – col parere qui segnalato – ha in particolare rammentato come, in base al dato normativo di riferimento e anche secondo la giurisprudenza, il controllo giudiziario ex art. 34 bis vale a sospendere ex lege gli effetti dell’interdittiva antimafia, comunque operando solo pro futuro e non anche in via o con valenza retroattiva.

Di talché, una tale misura, ove disposta, “non può eliminare gli effetti già prodotti dall’interdittiva stessa, da cui è stata attinta l’impresa in ragione del riscontrato pericolo di infiltrazione mafiosa nel peculiare periodo temporale in corso” (non potendo giustificare, ad esempio, la riammissione in gara ovvero la reintegrazione nella esecuzione dei lavori affidati nello specifico periodo in cui è stato necessario disporre una interdittiva antimafia).

Al contempo, conclude ANAC, “sulla base del disposto dell’art. 94, comma 2, del d.lgs. 36/2023, nella parte in cui stabilisce che la causa di esclusione prevista dalla norma non opera nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di ammissione al controllo giudiziario ai sensi dell’articolo 34-bis del Codice Antimafia, l’operatore economico interessato da una tale misura, “può partecipare alle gare d’appalto, fermo tuttavia il necessario mantenimento, in capo allo stesso, dei requisiti generali e speciali di partecipazione alla gara, per tutta la durata della procedura stessa e fino alla completa esecuzione del contratto d’appalto, senza soluzione di continuità”.

#appaltipubblici #anac #controllogiudiziario #antimafia #interdittiva

About the Author: Valentina Magnano S. Lio

Condividi

Ammissione al “controllo giudiziario” e partecipazione alle gare d’appalto

Published On: 21 Febbraio 2024

Col recente parere n.2/2024, reso da ANAC in data 24.01.2024, nell’esercizio delle proprie funzioni consultive, è stato riaffermato che l’operatore economico nei cui confronti sia stato disposto (per la durata di un anno), il controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis del d.lgs. 159/2011, può partecipare, ed essere invitato, alle gare pubbliche rette dal nuovo Codice Appalti.

Sottolineata la continuità fra il previgente art.80, comma 2, del decreto legislativo 50/2016 e quanto oggi disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 36/2023, l’ANAC – col parere qui segnalato – ha in particolare rammentato come, in base al dato normativo di riferimento e anche secondo la giurisprudenza, il controllo giudiziario ex art. 34 bis vale a sospendere ex lege gli effetti dell’interdittiva antimafia, comunque operando solo pro futuro e non anche in via o con valenza retroattiva.

Di talché, una tale misura, ove disposta, “non può eliminare gli effetti già prodotti dall’interdittiva stessa, da cui è stata attinta l’impresa in ragione del riscontrato pericolo di infiltrazione mafiosa nel peculiare periodo temporale in corso” (non potendo giustificare, ad esempio, la riammissione in gara ovvero la reintegrazione nella esecuzione dei lavori affidati nello specifico periodo in cui è stato necessario disporre una interdittiva antimafia).

Al contempo, conclude ANAC, “sulla base del disposto dell’art. 94, comma 2, del d.lgs. 36/2023, nella parte in cui stabilisce che la causa di esclusione prevista dalla norma non opera nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di ammissione al controllo giudiziario ai sensi dell’articolo 34-bis del Codice Antimafia, l’operatore economico interessato da una tale misura, “può partecipare alle gare d’appalto, fermo tuttavia il necessario mantenimento, in capo allo stesso, dei requisiti generali e speciali di partecipazione alla gara, per tutta la durata della procedura stessa e fino alla completa esecuzione del contratto d’appalto, senza soluzione di continuità”.

#appaltipubblici #anac #controllogiudiziario #antimafia #interdittiva

About the Author: Valentina Magnano S. Lio