Appalti pubblici: illegittimo derogare al principio di rotazione (per ragioni di urgenza)

Published On: 7 Dicembre 2023

L’ANAC, col parere in funzione consultiva n. 58/2023, ha ribadito l’illegittimità della deroga al principio di rotazione dell’affidamento degli appalti giustificato da ragioni di urgenza.

La rotazione, invero, risulta obbligatoria, imponendosi quindi quando la stazione appaltante intenda assegnare l’appalto mediante affidamento diretto ovvero mediante procedura negoziata nella quale la stessa operi discrezionalmente la scelta dei concorrenti da invitare.

Infatti, tenuto conto delle previsioni e della ratio dell’articolo 49 del nuovo Codice Appalti, nel caso di affidamento dello stesso contratto all’impresa “uscente”, deve essere attentamente valutata dalla stazione appaltante, previa verifica concreta e specifica, l’esistenza dei presupposti legittimanti la deroga al principio di rotazione, fornendo adeguata e puntuale motivazione in relazione a tutte le condizioni indicate dall’art. 49 del Codice.

La conclusione è che, stante l’eccezionalità della deroga al principio di rotazione nei limitati casi specificati dalla disposizione citata, non appare coerente un eventuale affidamento diretto al contraente uscente del medesimo contratto, fondato esclusivamente sull’esigenza di realizzare il progetto in tempi celeri pur nel caso in cui questi risultassero incompatibili con lo svolgimento di un’indagine di mercato e di una procedura negoziata.

#ANAC #AppaltiPubblici #CodiceAppalti #rotazione #deroga

About the Author: Carmelo Anzalone

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Appalti pubblici: illegittimo derogare al principio di rotazione (per ragioni di urgenza)

Published On: 7 Dicembre 2023

L’ANAC, col parere in funzione consultiva n. 58/2023, ha ribadito l’illegittimità della deroga al principio di rotazione dell’affidamento degli appalti giustificato da ragioni di urgenza.

La rotazione, invero, risulta obbligatoria, imponendosi quindi quando la stazione appaltante intenda assegnare l’appalto mediante affidamento diretto ovvero mediante procedura negoziata nella quale la stessa operi discrezionalmente la scelta dei concorrenti da invitare.

Infatti, tenuto conto delle previsioni e della ratio dell’articolo 49 del nuovo Codice Appalti, nel caso di affidamento dello stesso contratto all’impresa “uscente”, deve essere attentamente valutata dalla stazione appaltante, previa verifica concreta e specifica, l’esistenza dei presupposti legittimanti la deroga al principio di rotazione, fornendo adeguata e puntuale motivazione in relazione a tutte le condizioni indicate dall’art. 49 del Codice.

La conclusione è che, stante l’eccezionalità della deroga al principio di rotazione nei limitati casi specificati dalla disposizione citata, non appare coerente un eventuale affidamento diretto al contraente uscente del medesimo contratto, fondato esclusivamente sull’esigenza di realizzare il progetto in tempi celeri pur nel caso in cui questi risultassero incompatibili con lo svolgimento di un’indagine di mercato e di una procedura negoziata.

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