Appalti pubblici: sempre ammessa la possibilità di esperire procedure ordinarie
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare del 20 novembre 2023 numero 298, ha reso importanti chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie anche nei casi di cui all’articolo 50 del Codice degli Appalti, e quindi nei casi di affidamenti sotto-soglia UE nonché nelle ipotesi in cui sarebbe possibile procedere ad affidamenti diretti (e quindi per importi inferiori a 150.000 euro per lavori e 140.000 euro per servizi e forniture).
L’articolo 50 del Codice degli Appalti (D.lgs. 36/2023), infatti, in continuità con le semplificazioni introdotte dai decreti-legge n. 76 del 2020 e n. 77 del 2021, individua le soglie di affidamenti al di sotto delle quali possono essere utilizzate procedure ritenute idonee a soddisfare le esigenze di celerità e semplificazione nella selezione dell’operatore economico, fermi restando i princìpi fondamentali del Codice.
Tali procedure (affidamento diretto, procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque o dieci operatori economici) sono state normativamente previste in applicazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice che impone, tra l’altro, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell’affidamento del contratto con la massima tempestività.
Tale principio costituisce peraltro attuazione nel settore dei contratti pubblici del principio del buon andamento e dei correlati princìpi di efficienza, efficacia ed economicità, nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione Europea.
Il Ministero rileva tuttavia che l’articolo 48 comma 1 del Codice, sulla disciplina comune applicabile ai contratti sotto-soglia, richiama – accanto al principio del risultato – anche i princìpi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza, proporzionalità e fiducia.
Tale richiamo conferma che le procedure del sotto-soglia saranno interpretate e applicate tenendo conto, al contempo, del principio del risultato, degli ulteriori princìpi del Titolo I, Parte I, Primo Libro del Codice e dei princìpi generali dell’ordinamento attraverso le prassi delle Amministrazioni pubbliche e la giurisprudenza.
Da ciò consegue che, anche nei casi disciplinati dall’articolo 50 del Codice (e quindi nelle ipotesi in cui è possibile il ricorso a procedure “semplificate” di affidamento), le amministrazioni hanno sempre facoltà di procedere agli affidamenti mediante procedure “ordinarie”, anche solo per assicurare il migliore e più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche.
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