Bocciata per troppe assenze: il T.A.R. accoglie il ricorso e riconosce l’impegno della minore

Published On: 26 Settembre 2024

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione Unite, con la recente sentenza n. 965 del 5 settembre 2024, si è pronunciato su una interessante questione in tema di bocciatura al terzo anno di un liceo statale, censurando il comportamento dei docenti e dunque accogliendo il ricorso dei genitori della minore.

In particolare l’alunna, che nel primo trimestre aveva ottenuto una media sufficiente ma tre insufficienze in specifiche materie, ha subito un improvviso peggioramento delle condizioni di salute che l’hanno costretta a ripetute e impreviste assenze, avendo inoltre scoperto di essere incinta e affetta da iperemesi gravidica.

I genitori, oltre a trasmettere alla scuola tutti i certificati medici e diagnostici, hanno da subito mantenuto i contatti coi docenti e accompagnato la ragazza a recuperare alcune insufficienze, ricevendo rassicurazioni sulla possibilità della figlia di superare l’anno scolastico.

Allo scrutinio finale l’alunna è stata ammessa con alcune insufficienze, senza la concessione di poter recuperare le verifiche finali saltate a causa della gravidanza.

All’esito dello scrutino i docenti hanno ritenuto di bocciare la minore sia per le lievi insufficienze riportate che – soprattutto – per le molte assenze.

Il T.A.R. Puglia, in sede cautelare collegiale, ha ritenuto viziato il provvedimento di bocciatura, per le seguenti plurime e concorrenti ragioni: a) tutti i periodi di assenza sono stati documentati con certificati medici validi, senza alcuna obiezione da parte della scuola o dei docenti; b) nessun docente ha mai paventato la possibilità di una bocciatura; c) l’Istituto non ha comunque attivato alcun percorso preventivo per il recupero scolastico, destituendo così ab origine la legittimità il procedimento amministrativo; d) la media complessiva di ogni singolo trimestre era comunque superiore alla sufficienza; e) la bocciatura è stata determinata – come rilevato nel verbale di scrutinio finale – da uno scarso rendimento nel solo ultimo mese dell’anno scolastico; f) in ogni caso, le particolari condizioni della minore avrebbero dovuto portare i docenti a premiare l’impegno profuso e ad applicare la deroga prevista nel caso di assenze superiori al 25% (ex art. 14, comma 7, D.P.R. n. 122/2009).

Tutte queste ragioni, unitamente ad ulteriori errori procedurali rilevati (interrogazioni segnate durante giorni di assenza, errate comunicazioni delle date delle verifiche), hanno convinto il T.A.R. ad accogliere il ricorso con sentenza breve, senza necessità di suddividere il processo in fase cautelare e fase di merito.

La particolare brevità del processo ha determinato la – discutibile – decisione del Collegio di compensare le spese legali.

#scuola #liceo #bocciatura #assenze #insufficienze

About the Author: Francesco Giuseppe Marino

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Bocciata per troppe assenze: il T.A.R. accoglie il ricorso e riconosce l’impegno della minore

Published On: 26 Settembre 2024

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione Unite, con la recente sentenza n. 965 del 5 settembre 2024, si è pronunciato su una interessante questione in tema di bocciatura al terzo anno di un liceo statale, censurando il comportamento dei docenti e dunque accogliendo il ricorso dei genitori della minore.

In particolare l’alunna, che nel primo trimestre aveva ottenuto una media sufficiente ma tre insufficienze in specifiche materie, ha subito un improvviso peggioramento delle condizioni di salute che l’hanno costretta a ripetute e impreviste assenze, avendo inoltre scoperto di essere incinta e affetta da iperemesi gravidica.

I genitori, oltre a trasmettere alla scuola tutti i certificati medici e diagnostici, hanno da subito mantenuto i contatti coi docenti e accompagnato la ragazza a recuperare alcune insufficienze, ricevendo rassicurazioni sulla possibilità della figlia di superare l’anno scolastico.

Allo scrutinio finale l’alunna è stata ammessa con alcune insufficienze, senza la concessione di poter recuperare le verifiche finali saltate a causa della gravidanza.

All’esito dello scrutino i docenti hanno ritenuto di bocciare la minore sia per le lievi insufficienze riportate che – soprattutto – per le molte assenze.

Il T.A.R. Puglia, in sede cautelare collegiale, ha ritenuto viziato il provvedimento di bocciatura, per le seguenti plurime e concorrenti ragioni: a) tutti i periodi di assenza sono stati documentati con certificati medici validi, senza alcuna obiezione da parte della scuola o dei docenti; b) nessun docente ha mai paventato la possibilità di una bocciatura; c) l’Istituto non ha comunque attivato alcun percorso preventivo per il recupero scolastico, destituendo così ab origine la legittimità il procedimento amministrativo; d) la media complessiva di ogni singolo trimestre era comunque superiore alla sufficienza; e) la bocciatura è stata determinata – come rilevato nel verbale di scrutinio finale – da uno scarso rendimento nel solo ultimo mese dell’anno scolastico; f) in ogni caso, le particolari condizioni della minore avrebbero dovuto portare i docenti a premiare l’impegno profuso e ad applicare la deroga prevista nel caso di assenze superiori al 25% (ex art. 14, comma 7, D.P.R. n. 122/2009).

Tutte queste ragioni, unitamente ad ulteriori errori procedurali rilevati (interrogazioni segnate durante giorni di assenza, errate comunicazioni delle date delle verifiche), hanno convinto il T.A.R. ad accogliere il ricorso con sentenza breve, senza necessità di suddividere il processo in fase cautelare e fase di merito.

La particolare brevità del processo ha determinato la – discutibile – decisione del Collegio di compensare le spese legali.

#scuola #liceo #bocciatura #assenze #insufficienze

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