Diritto all’oblio, per richiedere la rimozione di notizie inesatte non è necessario ricorrere al Giudice

Published On: 16 Dicembre 2022

Chi si ritiene vittima di informazioni inesatte pubblicate da una pagina internet (che sia una testata giornalistica, un blog o una mera pagina social), può chiederne la rimozione anche senza avviare una preventiva azione legale.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, tornando a discutere di una questione particolarmente avvertita nell’ambiente web, è intervenuta ancora una volta nel tentativo di bilanciare il rapporto tra diritto all’informazione e diritto alla reputazione, all’immagine e all’oblio.

Il caso oggetto della pronuncia ha riguardato una coppia tedesca di imprenditori, criticati online nel 2015 per il loro modello di business, con articoli e pubblicazioni contenenti fotografie che li ritraevano in situazioni ritenute troppo dissolute per il loro ruolo.

Rivoltisi dapprima a Google per richiedere la deindicizzazione delle pagine contestate – che nel frattempo erano già state al centro di molteplici polemiche per le pubblicazioni ritenute eccessivamente “moraliste” – gli imprenditori hanno ottenuto una netta risposta negativa.

Non riuscendo ad ottenere soddisfazione della loro richiesta nelle corti interne, la coppia si è rivolta alla CGUE, che ha in effetti dato loro piena ragione.

La Corte ha ritenuto fondato sia il diritto alla cancellazione dal sito delle notizie inesatte che il diritto alla deindicizzazione dai motori di ricerca di qualunque contenuto ad esse riferibili (anche, ad esempio, le microfoto cd. thumbnail, utilizzate per la condivisione social dei contenuti e spesso indicizzate online anche dopo la loro cancellazione).

Un elemento particolarmente interessante della – invero complessa – pronuncia, ha riguardato la precisazione che la deindicizzazione “non è subordinata alla condizione che la questione dell’esattezza del contenuto indicizzato sia stata risolta, almeno provvisoriamente, nel quadro di un’azione legale intentata da detta persona contro il fornitore di tale contenuto“.

Il motore di ricerca quindi, terzo rispetto alle parti, non è tenuto ad operare ricerche o valutazioni di merito e deve sempre oscurare i contenuti contestati, rinviando ad una eventuale sede giudiziale lo scontro tra le parti.

Dato lo strapotere del web in ambito informazione, questa pronuncia sembra essere destinata a trovare ampia applicazione.

#oblio #google #web #riservatezza #privacy #informazione

About the Author: Francesco Giuseppe Marino

Condividi

Diritto all’oblio, per richiedere la rimozione di notizie inesatte non è necessario ricorrere al Giudice

Published On: 16 Dicembre 2022

Chi si ritiene vittima di informazioni inesatte pubblicate da una pagina internet (che sia una testata giornalistica, un blog o una mera pagina social), può chiederne la rimozione anche senza avviare una preventiva azione legale.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, tornando a discutere di una questione particolarmente avvertita nell’ambiente web, è intervenuta ancora una volta nel tentativo di bilanciare il rapporto tra diritto all’informazione e diritto alla reputazione, all’immagine e all’oblio.

Il caso oggetto della pronuncia ha riguardato una coppia tedesca di imprenditori, criticati online nel 2015 per il loro modello di business, con articoli e pubblicazioni contenenti fotografie che li ritraevano in situazioni ritenute troppo dissolute per il loro ruolo.

Rivoltisi dapprima a Google per richiedere la deindicizzazione delle pagine contestate – che nel frattempo erano già state al centro di molteplici polemiche per le pubblicazioni ritenute eccessivamente “moraliste” – gli imprenditori hanno ottenuto una netta risposta negativa.

Non riuscendo ad ottenere soddisfazione della loro richiesta nelle corti interne, la coppia si è rivolta alla CGUE, che ha in effetti dato loro piena ragione.

La Corte ha ritenuto fondato sia il diritto alla cancellazione dal sito delle notizie inesatte che il diritto alla deindicizzazione dai motori di ricerca di qualunque contenuto ad esse riferibili (anche, ad esempio, le microfoto cd. thumbnail, utilizzate per la condivisione social dei contenuti e spesso indicizzate online anche dopo la loro cancellazione).

Un elemento particolarmente interessante della – invero complessa – pronuncia, ha riguardato la precisazione che la deindicizzazione “non è subordinata alla condizione che la questione dell’esattezza del contenuto indicizzato sia stata risolta, almeno provvisoriamente, nel quadro di un’azione legale intentata da detta persona contro il fornitore di tale contenuto“.

Il motore di ricerca quindi, terzo rispetto alle parti, non è tenuto ad operare ricerche o valutazioni di merito e deve sempre oscurare i contenuti contestati, rinviando ad una eventuale sede giudiziale lo scontro tra le parti.

Dato lo strapotere del web in ambito informazione, questa pronuncia sembra essere destinata a trovare ampia applicazione.

#oblio #google #web #riservatezza #privacy #informazione

About the Author: Francesco Giuseppe Marino