Esame Avvocato: la mera motivazione numerica non è più sufficiente

Published On: 4 Luglio 2024

Bocciata per troppe assenze: il T.A.R. accoglie il ricorso e riconosce l’impegno della minore.

La Terza Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, con la recente ordinanza n. 612 del’14 giugno 2024 e con ulteriori successive quattro ordinanze del medesimo contenuto (l’ultima è la n. 684 del 28 giugno 2024), si è pronunciata su una interessante questione in materia di esame di abilitazione alla professione forense, in particolare modificando (o meglio, adeguando) il precedente granitico orientamento circa la sufficienza della motivazione espressa esclusivamente con un metodo numerico.

Le pronunce, infatti, seppur soltanto in sede cautelare, sono le prime ad aver modificato il principio – riconosciuto dalla sentenza n. 175/2011 della Corte Costituzionale e dalla connessa sentenza n. 7/2017 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato – secondo cui la valutazione meramente numerica espressa dai commissari in relazione alle prove scritte sia tendenzialmente adeguata.

Tali celebri pronunce avevano compiuto un non semplice bilanciamento tra due interessi contrapposti: da un lato, l’esigenza di speditezza dell’azione amministrativa, rispetto alla correzione di tre elaborati per ciascuno dei quasi venticinquemila candidati partecipanti alla sessione 2017 (si parla di oltre settantaquattromila compiti); dall’altro lato, il diritto dei candidati di poter comprendere e ricostruire l’iter logico che ha portato alla valutazione negativa, anche al fine di poterne valutare la correttezza in giudizio.

Il T.A.R. Milano prende atto delle modificate circostanze e in particolare che: a) i candidati all’ultima sessione sono stati meno di diecimila; b) i compiti scritti non sono più tre ma solo uno; c) i componenti delle sottocommissioni non sono più cinque ma tre, permettendo così la costituzione di un maggior numero di sottocommissioni.

I difensori dei candidati ricorrenti, dunque, hanno sostenuto che i princìpi scaturenti dalle predette pronunce della Corte Costituzionale e dell’Adunanza Plenaria non siano più attuali, chiedendo un nuovo bilanciamento tra i contrapposti interessi in gioco.

Il T.A.R., ritenendo presente sia il requisito dei periculum che del fumus (“…𝘤𝘩𝘦 𝘪𝘯 𝘵𝘢𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘴𝘪 𝘦̀ 𝘧𝘰𝘳𝘵𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘢𝘵𝘵𝘦𝘯𝘶𝘢𝘵𝘢 𝘭’𝘦𝘴𝘪𝘨𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘪 𝘢𝘤𝘤𝘦𝘭𝘦𝘳𝘢𝘳𝘦 𝘢𝘭 𝘮𝘢𝘴𝘴𝘪𝘮𝘰 𝘨𝘳𝘢𝘥𝘰 𝘪 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘪 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘳𝘳𝘦𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘨𝘭𝘪 𝘦𝘭𝘢𝘣𝘰𝘳𝘢𝘵𝘪 𝘴𝘤𝘳𝘪𝘵𝘵𝘪, 𝘴𝘪𝘤𝘤𝘩𝘦́ 𝘯𝘰𝘯 𝘢𝘱𝘱𝘢𝘳𝘦 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘪𝘯𝘤𝘰𝘮𝘱𝘢𝘵𝘪𝘣𝘪𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘭’𝘢𝘵𝘵𝘶𝘢𝘭𝘦 𝘴𝘵𝘳𝘶𝘵𝘵𝘶𝘳𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘦𝘴𝘢𝘮𝘦 𝘶𝘯𝘢 𝘮𝘰𝘵𝘪𝘷𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘯𝘦𝘭 𝘴𝘰𝘭𝘰 𝘷𝘰𝘵𝘰 𝘯𝘶𝘮𝘦𝘳𝘪𝘤𝘰, 𝘴𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘢𝘭𝘤𝘶𝘯𝘢 𝘶𝘭𝘵𝘦𝘳𝘪𝘰𝘳𝘦 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘤𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘴𝘪𝘢 𝘱𝘶𝘳𝘦 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘴𝘦𝘨𝘯𝘪 𝘨𝘳𝘢𝘧𝘪𝘤𝘪 𝘢𝘱𝘱𝘰𝘴𝘵𝘪 𝘢 𝘮𝘢𝘳𝘨𝘪𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘵𝘦𝘮𝘢, 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘳𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘢𝘥 𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘴𝘰𝘵𝘵𝘦𝘴𝘦; 𝘤𝘩𝘦 𝘭’𝘢𝘱𝘱𝘳𝘦𝘻𝘻𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘭𝘦𝘵𝘦𝘻𝘻𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘮𝘰𝘵𝘪𝘷𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘪𝘯 𝘳𝘢𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘯𝘦𝘤𝘦𝘴𝘴𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘪 𝘴𝘱𝘦𝘥𝘪𝘵𝘦𝘻𝘻𝘢, 𝘱𝘶𝘰̀ 𝘮𝘶𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘢 𝘴𝘦𝘤𝘰𝘯𝘥𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘳𝘦𝘵𝘦, 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘷𝘪𝘦𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘦𝘳𝘮𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘢𝘴𝘴𝘪 𝘴𝘦𝘨𝘶𝘪𝘵𝘢 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘪𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘪𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘪𝘵𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘰 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘦 𝘊𝘰𝘳𝘵𝘪 𝘥𝘪 𝘢𝘱𝘱𝘦𝘭𝘭𝘰, 𝘯𝘦𝘭 𝘴𝘦𝘯𝘴𝘰 𝘥𝘪 𝘴𝘰𝘴𝘵𝘦𝘯𝘦𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘷𝘰𝘵𝘰 𝘯𝘶𝘮𝘦𝘳𝘪𝘤𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘶𝘭𝘵𝘦𝘳𝘪𝘰𝘳𝘪 𝘦𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪, 𝘴𝘪𝘢 𝘱𝘶𝘳𝘦 𝘦𝘴𝘵𝘳𝘦𝘮𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘴𝘪𝘯𝘵𝘦𝘵𝘪𝘤𝘪…”), ha accolto l’istanza cautelare, ordinando il riesame degli elaborati da parte di una diversa commissione.

Tale cambio di orientamento costituisce un approdo fondamentale per tutti coloro che, negli anni, hanno aspirato ad ottenere l’abilitazione alla professione forense, scontrandosi tuttavia con un sistema antiquato, farraginoso, spesso poco trasparente e – appunto – privi di una reale tutela giudiziale.

 

#abilitazioneforense #abilitazione #ricorso #motivazione #correzione

About the Author: Francesco Giuseppe Marino

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Esame Avvocato: la mera motivazione numerica non è più sufficiente

Published On: 4 Luglio 2024

Bocciata per troppe assenze: il T.A.R. accoglie il ricorso e riconosce l’impegno della minore.

La Terza Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, con la recente ordinanza n. 612 del’14 giugno 2024 e con ulteriori successive quattro ordinanze del medesimo contenuto (l’ultima è la n. 684 del 28 giugno 2024), si è pronunciata su una interessante questione in materia di esame di abilitazione alla professione forense, in particolare modificando (o meglio, adeguando) il precedente granitico orientamento circa la sufficienza della motivazione espressa esclusivamente con un metodo numerico.

Le pronunce, infatti, seppur soltanto in sede cautelare, sono le prime ad aver modificato il principio – riconosciuto dalla sentenza n. 175/2011 della Corte Costituzionale e dalla connessa sentenza n. 7/2017 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato – secondo cui la valutazione meramente numerica espressa dai commissari in relazione alle prove scritte sia tendenzialmente adeguata.

Tali celebri pronunce avevano compiuto un non semplice bilanciamento tra due interessi contrapposti: da un lato, l’esigenza di speditezza dell’azione amministrativa, rispetto alla correzione di tre elaborati per ciascuno dei quasi venticinquemila candidati partecipanti alla sessione 2017 (si parla di oltre settantaquattromila compiti); dall’altro lato, il diritto dei candidati di poter comprendere e ricostruire l’iter logico che ha portato alla valutazione negativa, anche al fine di poterne valutare la correttezza in giudizio.

Il T.A.R. Milano prende atto delle modificate circostanze e in particolare che: a) i candidati all’ultima sessione sono stati meno di diecimila; b) i compiti scritti non sono più tre ma solo uno; c) i componenti delle sottocommissioni non sono più cinque ma tre, permettendo così la costituzione di un maggior numero di sottocommissioni.

I difensori dei candidati ricorrenti, dunque, hanno sostenuto che i princìpi scaturenti dalle predette pronunce della Corte Costituzionale e dell’Adunanza Plenaria non siano più attuali, chiedendo un nuovo bilanciamento tra i contrapposti interessi in gioco.

Il T.A.R., ritenendo presente sia il requisito dei periculum che del fumus (“…𝘤𝘩𝘦 𝘪𝘯 𝘵𝘢𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘴𝘪 𝘦̀ 𝘧𝘰𝘳𝘵𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘢𝘵𝘵𝘦𝘯𝘶𝘢𝘵𝘢 𝘭’𝘦𝘴𝘪𝘨𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘪 𝘢𝘤𝘤𝘦𝘭𝘦𝘳𝘢𝘳𝘦 𝘢𝘭 𝘮𝘢𝘴𝘴𝘪𝘮𝘰 𝘨𝘳𝘢𝘥𝘰 𝘪 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘪 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘳𝘳𝘦𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘨𝘭𝘪 𝘦𝘭𝘢𝘣𝘰𝘳𝘢𝘵𝘪 𝘴𝘤𝘳𝘪𝘵𝘵𝘪, 𝘴𝘪𝘤𝘤𝘩𝘦́ 𝘯𝘰𝘯 𝘢𝘱𝘱𝘢𝘳𝘦 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘪𝘯𝘤𝘰𝘮𝘱𝘢𝘵𝘪𝘣𝘪𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘭’𝘢𝘵𝘵𝘶𝘢𝘭𝘦 𝘴𝘵𝘳𝘶𝘵𝘵𝘶𝘳𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘦𝘴𝘢𝘮𝘦 𝘶𝘯𝘢 𝘮𝘰𝘵𝘪𝘷𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘯𝘦𝘭 𝘴𝘰𝘭𝘰 𝘷𝘰𝘵𝘰 𝘯𝘶𝘮𝘦𝘳𝘪𝘤𝘰, 𝘴𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘢𝘭𝘤𝘶𝘯𝘢 𝘶𝘭𝘵𝘦𝘳𝘪𝘰𝘳𝘦 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘤𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘴𝘪𝘢 𝘱𝘶𝘳𝘦 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘴𝘦𝘨𝘯𝘪 𝘨𝘳𝘢𝘧𝘪𝘤𝘪 𝘢𝘱𝘱𝘰𝘴𝘵𝘪 𝘢 𝘮𝘢𝘳𝘨𝘪𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘵𝘦𝘮𝘢, 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘳𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘢𝘥 𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘴𝘰𝘵𝘵𝘦𝘴𝘦; 𝘤𝘩𝘦 𝘭’𝘢𝘱𝘱𝘳𝘦𝘻𝘻𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘭𝘦𝘵𝘦𝘻𝘻𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘮𝘰𝘵𝘪𝘷𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘪𝘯 𝘳𝘢𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘯𝘦𝘤𝘦𝘴𝘴𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘪 𝘴𝘱𝘦𝘥𝘪𝘵𝘦𝘻𝘻𝘢, 𝘱𝘶𝘰̀ 𝘮𝘶𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘢 𝘴𝘦𝘤𝘰𝘯𝘥𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘳𝘦𝘵𝘦, 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘷𝘪𝘦𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘦𝘳𝘮𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘢𝘴𝘴𝘪 𝘴𝘦𝘨𝘶𝘪𝘵𝘢 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘪𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘪𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘪𝘵𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘰 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘦 𝘊𝘰𝘳𝘵𝘪 𝘥𝘪 𝘢𝘱𝘱𝘦𝘭𝘭𝘰, 𝘯𝘦𝘭 𝘴𝘦𝘯𝘴𝘰 𝘥𝘪 𝘴𝘰𝘴𝘵𝘦𝘯𝘦𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘷𝘰𝘵𝘰 𝘯𝘶𝘮𝘦𝘳𝘪𝘤𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘶𝘭𝘵𝘦𝘳𝘪𝘰𝘳𝘪 𝘦𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪, 𝘴𝘪𝘢 𝘱𝘶𝘳𝘦 𝘦𝘴𝘵𝘳𝘦𝘮𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘴𝘪𝘯𝘵𝘦𝘵𝘪𝘤𝘪…”), ha accolto l’istanza cautelare, ordinando il riesame degli elaborati da parte di una diversa commissione.

Tale cambio di orientamento costituisce un approdo fondamentale per tutti coloro che, negli anni, hanno aspirato ad ottenere l’abilitazione alla professione forense, scontrandosi tuttavia con un sistema antiquato, farraginoso, spesso poco trasparente e – appunto – privi di una reale tutela giudiziale.

 

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