Esclusione dalle gare per gravi violazioni fiscali “non definitivamente accertate”

Published On: 14 Ottobre 2022

Sulla Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2022, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 settembre 2022 recante “Disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate”.

Il decreto, in particolare, individua i limiti e le condizioni per l’operatività della particolare causa di esclusione dalle gare, di natura discrezionale (introdotta, all’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, dalla legge 120/2020 e poi modificata dalla legge n. 238/2021), prevedendo tra l’altro che:

– si considera violazione l’inottemperanza agli obblighi di pagamento di imposte e tasse derivanti dalla notifica di atti impositivi o di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie;

– la violazione si considera grave qualora l’importo non corrisposto, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore al 10% del valore dell’appalto;

– la violazione non rileva se l’importo sia inferiore a 35.000 euro;

– la violazione si considera non definitivamente accertata, quando siano decorsi i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati;

– la violazione non rileva se sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all’operatore economico non ancora passata in giudicato (sino alla sua eventuale riforma o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata), ovvero se siano stati  adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.

#appaltipubblici #esclusione #violazionifiscali

 

About the Author: Emiliano Luca

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Esclusione dalle gare per gravi violazioni fiscali “non definitivamente accertate”

Published On: 14 Ottobre 2022

Sulla Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2022, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 settembre 2022 recante “Disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate”.

Il decreto, in particolare, individua i limiti e le condizioni per l’operatività della particolare causa di esclusione dalle gare, di natura discrezionale (introdotta, all’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, dalla legge 120/2020 e poi modificata dalla legge n. 238/2021), prevedendo tra l’altro che:

– si considera violazione l’inottemperanza agli obblighi di pagamento di imposte e tasse derivanti dalla notifica di atti impositivi o di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie;

– la violazione si considera grave qualora l’importo non corrisposto, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore al 10% del valore dell’appalto;

– la violazione non rileva se l’importo sia inferiore a 35.000 euro;

– la violazione si considera non definitivamente accertata, quando siano decorsi i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati;

– la violazione non rileva se sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all’operatore economico non ancora passata in giudicato (sino alla sua eventuale riforma o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata), ovvero se siano stati  adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.

#appaltipubblici #esclusione #violazionifiscali

 

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