Esercizio dell’attività di discoteca e regime semplificato della S.C.I.A.

Published On: 16 Maggio 2024

Determinate attività finalizzate all’intrattenimento, come discoteche e sale da ballo, sono sottoposte ai presìdi regolati dal risalente Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dal corrispondente regolamento.

E ciò, prevalentemente, a tutela della pubblica incolumità durante gli eventi, oltreché per la repressione dell’abusivismo (fenomeno che, invero, imporrebbe pure l’esigenza di tutela della libera concorrenza).

In tale consolidato contesto di norme e princìpi e per l’esercizio dell’attività d’intrattenimento, la recente Circolare del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno del 7 maggio 2024 numero 15016 – riepilogando gli elementi costitutivi dell’articolo 38-bis dell’ultimo decreto legge “Milleproroghe” – ha dovuto chiarire per quale tipologia di eventi è consentito usufruire del regime semplificato della S.C.I.A. fino al 31 dicembre 2024, in luogo degli ordinari e necessari titoli autorizzativi.

Norma che, evidentemente, era già sorta per favorire la ripresa del settore, siccome profondamente segnato dal periodo pandemico.

E norma che inoltre – definendo specifiche e circoscritte fattispecie di “spettacoli dal vivo” (oggi di capienza massima di 2.000 partecipanti e di durata compresa fra le ore 8:00 e le ore 1:00 del giorno seguente) – ha elencato il teatro, la musica, la danza, il musical e le proiezioni cinematografiche, di fatto accomunando quegli spettacoli a cui il pubblico assiste in maniera passiva.

L’esigenza d’un tale chiarimento sembra esser tuttavia sorta per l’applicazione distorta e strumentale esercitata da taluni operatori economici del settore, i quali hanno impropriamente interpretato il termine “danza”, ricomprendendovi anche l’esercizio di attività di discoteca e di sale da ballo, invece non consentita mediante S.C.I.A.

E ciò – riferisce la circolare – per non rinunciare alla tutela delle predette esigenze di sicurezza e incolumità e considerato peraltro che nelle discoteche e nelle sale da ballo il pubblico non assiste in maniera passiva allo spettacolo di danza, ma è esso stesso soggetto attivo del ballo.

#S.C.I.A. #discoteche #intrattenimento #licenze #autorizzazioni #pubblicasicurezza

About the Author: Rocco Maganuco

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Esercizio dell’attività di discoteca e regime semplificato della S.C.I.A.

Published On: 16 Maggio 2024

Determinate attività finalizzate all’intrattenimento, come discoteche e sale da ballo, sono sottoposte ai presìdi regolati dal risalente Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dal corrispondente regolamento.

E ciò, prevalentemente, a tutela della pubblica incolumità durante gli eventi, oltreché per la repressione dell’abusivismo (fenomeno che, invero, imporrebbe pure l’esigenza di tutela della libera concorrenza).

In tale consolidato contesto di norme e princìpi e per l’esercizio dell’attività d’intrattenimento, la recente Circolare del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno del 7 maggio 2024 numero 15016 – riepilogando gli elementi costitutivi dell’articolo 38-bis dell’ultimo decreto legge “Milleproroghe” – ha dovuto chiarire per quale tipologia di eventi è consentito usufruire del regime semplificato della S.C.I.A. fino al 31 dicembre 2024, in luogo degli ordinari e necessari titoli autorizzativi.

Norma che, evidentemente, era già sorta per favorire la ripresa del settore, siccome profondamente segnato dal periodo pandemico.

E norma che inoltre – definendo specifiche e circoscritte fattispecie di “spettacoli dal vivo” (oggi di capienza massima di 2.000 partecipanti e di durata compresa fra le ore 8:00 e le ore 1:00 del giorno seguente) – ha elencato il teatro, la musica, la danza, il musical e le proiezioni cinematografiche, di fatto accomunando quegli spettacoli a cui il pubblico assiste in maniera passiva.

L’esigenza d’un tale chiarimento sembra esser tuttavia sorta per l’applicazione distorta e strumentale esercitata da taluni operatori economici del settore, i quali hanno impropriamente interpretato il termine “danza”, ricomprendendovi anche l’esercizio di attività di discoteca e di sale da ballo, invece non consentita mediante S.C.I.A.

E ciò – riferisce la circolare – per non rinunciare alla tutela delle predette esigenze di sicurezza e incolumità e considerato peraltro che nelle discoteche e nelle sale da ballo il pubblico non assiste in maniera passiva allo spettacolo di danza, ma è esso stesso soggetto attivo del ballo.

#S.C.I.A. #discoteche #intrattenimento #licenze #autorizzazioni #pubblicasicurezza

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