Esonero della garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti d’appalto sotto-soglia

Published On: 3 Novembre 2023

Con l’ atto n.3541 dello scorso 26.09.2023, il Presidente di ANAC ha reso parere sui casi di esonero della garanzia definitiva nelle procedure inerenti ai contratti di importo inferiore alle soglie europee.
Il quesito sottoposto all’Autorità concerneva, in particolare, l’applicabilità anche ai “contratti sotto soglia” dell’articolo 117, comma 14, del Codice Appalti di cui al Decreto Legislativo 36/2023 , nonché la possibilità che la richiesta di “miglioramento del prezzo” costituisca una delle motivazioni giustificanti l’esonero della garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 53, comma 4 del Codice.
Sul punto, l’Autorità – ricostruita la ratio della nuova disciplina – ha chiarito e ritenuto che:
–          l’articolo 117, comma 14, disciplina le ipotesi in cui è possibile esonerare l’operatore economico dalla prestazione della garanzia definitiva, “previa adeguata motivazione, alla ricorrenza delle circostanze ivi indicate e subordinatamente “ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione, e non risulta applicabile agli affidamenti diretti di cui all’art. 50, comma 1, lettera b);
–          l’articolo 53, comma 4, prevede una disciplina ad hoc dei contratti sotto-soglia la quale consente alla stazione appaltante, “in casi debitamente motivati”, di non richiedere la garanzia definitiva, così riconoscendole ampia discrezionalità al riguardo.
Proprio in considerazione di tale ampia discrezionalità, ANAC ha ritenuto di non potere escludere che la disciplina contenuta all’art. 53, comma 4, consenta di “addurre il miglioramento del prezzo come motivazione alla base dell’esonero dalla prestazione della garanzia definitiva, anche quale unico motivo d’un tale esonero.
Una tale opzione interpretativa è stata invero ritenuta da ANAC “maggiormente conforme” alla lettera e alla ratio (di semplificazione) della disposizione in questione, anche in quanto ne consegue un regime per il sotto-soglia meno gravoso, “che lascia ampi margini di discrezionalità alla stazione appaltante e concede all’operatore economico la chance di usufruire dell’esonero dalla cauzione anche in assenza di specificità dell’oggetto dell’appalto o di pregressi rapporti con la stazione appaltante”.

#contrattipubblici #nuovocodiceappalti #sottosoglia #garanziadefinitiva

About the Author: Dott.ssa Alessia Luca

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Esonero della garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti d’appalto sotto-soglia

Published On: 3 Novembre 2023

Con l’ atto n.3541 dello scorso 26.09.2023, il Presidente di ANAC ha reso parere sui casi di esonero della garanzia definitiva nelle procedure inerenti ai contratti di importo inferiore alle soglie europee.
Il quesito sottoposto all’Autorità concerneva, in particolare, l’applicabilità anche ai “contratti sotto soglia” dell’articolo 117, comma 14, del Codice Appalti di cui al Decreto Legislativo 36/2023 , nonché la possibilità che la richiesta di “miglioramento del prezzo” costituisca una delle motivazioni giustificanti l’esonero della garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 53, comma 4 del Codice.
Sul punto, l’Autorità – ricostruita la ratio della nuova disciplina – ha chiarito e ritenuto che:
–          l’articolo 117, comma 14, disciplina le ipotesi in cui è possibile esonerare l’operatore economico dalla prestazione della garanzia definitiva, “previa adeguata motivazione, alla ricorrenza delle circostanze ivi indicate e subordinatamente “ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione, e non risulta applicabile agli affidamenti diretti di cui all’art. 50, comma 1, lettera b);
–          l’articolo 53, comma 4, prevede una disciplina ad hoc dei contratti sotto-soglia la quale consente alla stazione appaltante, “in casi debitamente motivati”, di non richiedere la garanzia definitiva, così riconoscendole ampia discrezionalità al riguardo.
Proprio in considerazione di tale ampia discrezionalità, ANAC ha ritenuto di non potere escludere che la disciplina contenuta all’art. 53, comma 4, consenta di “addurre il miglioramento del prezzo come motivazione alla base dell’esonero dalla prestazione della garanzia definitiva, anche quale unico motivo d’un tale esonero.
Una tale opzione interpretativa è stata invero ritenuta da ANAC “maggiormente conforme” alla lettera e alla ratio (di semplificazione) della disposizione in questione, anche in quanto ne consegue un regime per il sotto-soglia meno gravoso, “che lascia ampi margini di discrezionalità alla stazione appaltante e concede all’operatore economico la chance di usufruire dell’esonero dalla cauzione anche in assenza di specificità dell’oggetto dell’appalto o di pregressi rapporti con la stazione appaltante”.

#contrattipubblici #nuovocodiceappalti #sottosoglia #garanziadefinitiva

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